Posso chiedere i danni se l'idraulico rompe un tubo?
Puoi esigere il risarcimento se l’idraulico rompe un tubo mentre esegue i lavori di riparazione delle condutture di casa. La sua responsabilità può essere contrattuale (art. 1218 cc) o extracontrattuale (art. 2043/2051 cc). Fondamentale provare il danno.
Affidarsi a un professionista per lavori idraulici in casa è spesso una necessità. Che si tratti di una piccola perdita, della sostituzione di un sanitario o di un intervento più complesso sull’impianto, ci aspettiamo competenza e attenzione. Purtroppo, però, può capitare l’imprevisto: durante i lavori, l’idraulico commette un errore e rompe un tubo, magari causando un allagamento o altri danni collaterali. È una situazione spiacevole e stressante che, oltre al disagio immediato, comporta spesso costi aggiuntivi per le riparazioni. Di fronte a questo scenario, la domanda sorge spontanea e pressante:
Esaminiamo insieme quali sono le basi legali della responsabilità dell’idraulico e come procedere per ottenere il giusto risarcimento.
Indice
L’idraulico è responsabile se rompe un tubo durante i lavori?
In linea di principio, l’idraulico è responsabile per i danni che provoca durante l’esecuzione del suo intervento, se questi derivano da un suo errore, negligenza o imperizia. La sua responsabilità può fondarsi su due distinti (ma talvolta concorrenti) profili giuridici:
- responsabilità contrattuale: deriva dal rapporto d’opera che si instaura tra te (committente) e l’idraulico (prestatore d’opera). Ciò vale quando sei stato tu a chiamare l’operaio e tra di voi, anche se verbalmente, si è formato un contratto;
- responsabilità extracontrattuale (o da fatto illecito): deriva dal principio generale per cui nessuno deve cagionare ingiustamente danno ad altri. Ciò vale quando l’incarico all’idraulico è stato conferito da un terzo; immagina il vicino del piano inferiore il quale lamenta dei danni da infiltrazioni assertivamente provenienti dal tuo appartamento.
Analizziamo entrambe le ipotesi.
Cos’è la responsabilità contrattuale dell’idraulico?
Quando incarichi un idraulico di eseguire un lavoro, si conclude un contratto d’opera, anche se l’accordo è solo verbale. In base a questo contratto, l’idraulico si impegna non solo a eseguire materialmente il lavoro, ma a farlo “a regola d’arte”, cioè con la perizia, la diligenza e le competenze tecniche che ci si aspetta da un professionista del suo settore [Art. 2224 c.c.].
Se, durante l’intervento, l’idraulico rompe un tubo a causa di una manovra errata, dell’uso di attrezzi inadeguati, di una valutazione sbagliata dello stato dell’impianto o di una generale mancanza di attenzione, egli viola l’obbligo di eseguire la prestazione a regola d’arte. Questo configura un inadempimento contrattuale.
L’articolo 1218 del Codice civile stabilisce chiaramente che “il debitore [l’idraulico, in questo caso] che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. In sostanza, se l’idraulico sbaglia e causa un danno (come la rottura del tubo), si presume la sua responsabilità contrattuale, e spetta a lui dimostrare, eventualmente, che l’evento è stato causato da fattori eccezionali e imprevedibili totalmente estranei al suo operato (prova solitamente molto difficile da fornire in questi casi).
Se l’idraulico, nel tentare di svitare un vecchio rubinetto, applica una forza eccessiva o in modo scorretto, rompendo il tubo a cui è collegato, è responsabile per non aver operato a regola d’arte.
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L’idraulico può essere responsabile anche se non c’è un contratto scritto?
Anche se il danno si verifica in assenza di un contratto formale, o se il danno prodotto dall’idraulico colpisce terze persone (ad esempio, l’inquilino del piano di sotto a causa di infiltrazioni derivanti dalla rottura), si può far valere la sua responsabilità attraverso le norme sulla responsabilità extracontrattuale, detta anche aquiliana o per fatto illecito. Questa prescinde dall’esistenza di un precedente legame contrattuale. Tale forma di responsabilità si basa su due articoli principali del Codice civile:
- Art. 2043 c.c.: è la clausola base della responsabilità civile. Afferma che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Applicato al nostro caso: se l’idraulico ha agito con colpa (cioè con negligenza, imprudenza o imperizia – ad esempio, non chiudendo la valvola generale dell’acqua prima di intervenire) e questo suo comportamento colposo ha causato la rottura del tubo (il fatto) e un danno ingiusto alla tua proprietà (allagamento, danni a muri, ecc.), egli è tenuto a risarcire. Qui, però, spetta a te dimostrare la sua colpa.
- Art. 2051 c.c.: questa norma introduce una responsabilità più severa, quasi oggettiva. Stabilisce che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Se si può sostenere che l’idraulico, nel momento in cui stava lavorando sull’impianto, ne avesse assunto la “custodia” (cioè il potere di controllo, di governo e di intervento sulla cosa), allora egli diventa responsabile dei danni causati da quella ‘cosa’ (l’impianto o il tubo che si rompe), indipendentemente da una sua specifica colpa dimostrata. L’idraulico potrebbe liberarsi da questa responsabilità solo provando il “caso fortuito”, ossia un evento esterno, imprevedibile e inevitabile che sia stata la vera causa del danno (es. un terremoto, un difetto occulto e improvviso del materiale non rilevabile). La giurisprudenza applica frequentemente questo articolo nelle cause per danni da infiltrazioni o rotture di impianti (Tribunale Ordinario Foggia, n. 612/2021; Tribunale Ordinario Roma, n. 24431/2015).
Se l’idraulico, incaricato dal condominio dove vivi, sta sostituendo una valvola e, a causa della pressione o di un difetto latente sollecitato dall’intervento, il tubo adiacente si rompe allagando la stanza, la sua responsabilità potrebbe essere invocata sulla base dell’art. 2051 c.c., in quanto “custode” dell’impianto in quel momento.
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Quale tipo di responsabilità è più “facile” far valere?
Dal punto di vista della prova (onere probatorio), per chi ha subito il danno può essere generalmente più vantaggioso invocare la responsabilità contrattuale o la responsabilità per cose in custodia.
Nella responsabilità contrattuale (art. 1218), basta dimostrare il contratto (anche verbale), il danno subito e il fatto che deriva dall’intervento; spetta poi all’idraulico provare, per non pagare, che l’inadempimento (la rottura) è dovuto a causa a lui non imputabile.
Nella responsabilità per cose in custodia (art. 2051), è sufficiente provare il danno, la relazione di custodia dell’idraulico con l’impianto e il nesso causale tra la rottura (la “cosa”) e il danno; spetta poi all’idraulico provare il caso fortuito per liberarsi.
Nella responsabilità extracontrattuale (art. 2043), invece, chi agisce per il risarcimento deve provare tutti gli elementi costitutivi: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno, e la colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) dell’idraulico.
La scelta della strategia processuale più adeguata dipende comunque dalle specificità del caso concreto e va preferibilmente discussa con un legale.
Che tipo di danni posso chiedere?
Se viene accertata la responsabilità dell’idraulico, hai diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali che sono conseguenza diretta e immediata dell’evento dannoso (la rottura del tubo). Questi possono comprendere diverse voci:
- danno emergente:
- costi per la riparazione o sostituzione del tubo rotto e delle parti dell’impianto danneggiate;
- costi per il ripristino dei beni immobili danneggiati dalla fuoriuscita d’acqua (es. riparazione o rifacimento di intonaci, muri, pavimenti, soffitti; tinteggiatura; trattamenti anti-muffa);
- costi per la riparazione o sostituzione di beni mobili danneggiati (es. mobili bagnati, tappeti, elettrodomestici, libri, ecc.);
- spese sostenute per interventi urgenti (es. costo della chiamata di un altro idraulico per bloccare la perdita, noleggio deumidificatori);
- costi per perizie tecniche necessarie a valutare il danno e accertare le cause.
- lucro cessante (meno frequente in questi casi, ma possibile):
- ad esempio, se il danno avviene in un locale commerciale e ne impedisce l’attività per un certo periodo, si può chiedere il risarcimento per il mancato guadagno;
- danno non patrimoniale (in casi specifici):
- se l’evento causa un disagio particolarmente grave o turba significativamente la qualità della vita (es. dover vivere per settimane in un ambiente insalubre o trasferirsi temporaneamente), si potrebbe ipotizzare anche un danno non patrimoniale, ma la sua risarcibilità va valutata caso per caso.
Come procedere in pratica per ottenere il risarcimento?
Una volta raccolte le prove (con fotografie e testimonianze), ecco i passi suggeriti:
- invia una lettera di messa in mora tramite raccomandata A/R o PEC (Posta Elettronica Certificata). Descrivi dettagliatamente i fatti, le basi della sua presunta responsabilità (contrattuale e/o extracontrattuale), elenca i danni subiti (allegando documentazione o la perizia, se già disponibile) e chiedi formalmente il risarcimento entro un termine preciso (es. 15 giorni);
- se l’idraulico ti fornisce gli estremi della sua polizza di responsabilità civile professionale, puoi inviare la richiesta di risarcimento anche direttamente alla compagnia assicurativa.
- se la richiesta formale viene ignorata o respinta, prima di iniziare una causa valuta la possibilità di un tentativo di conciliazione o di attivare la procedura di mediazione civile (che per alcune materie legate ai contratti d’opera potrebbe essere condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria);
- se nessuna delle vie precedenti porta a una soluzione soddisfacente, l’unica opzione rimasta è quella di intraprendere un’azione legale civile, con l’assistenza di un avvocato, per ottenere dal giudice la condanna dell’idraulico al pagamento del risarcimento dovuto.