Atti osceni: quando scatta il reato
Per il reato di atti osceni (art 527 cod. pen.) non serve la presenza effettiva di minori. Basta la “significativa probabilità” che si trovino vicino a luoghi da loro frequentati (Cass. 9975/25).
Il comportamento dei singoli nello spazio pubblico è regolato da norme che mirano a garantire una convivenza civile e il rispetto della sensibilità collettiva. Tra i comportamenti sanzionati rientrano quelli che ledono il comune senso del pudore, in particolare gli atti osceni. Ma cosa significa esattamente “osceno” per la legge italiana? E quali sono le conseguenze per chi compie tali atti in luoghi accessibili ad altri? Quando scatta il reato di atti osceni? La situazione si aggrava se ci sono minori nei paraggi? La normativa di riferimento, contenuta principalmente nell’articolo 527 del Codice penale, è stata oggetto di importanti modifiche nel tempo, portando a una distinzione fondamentale tra illecito amministrativo e penale (reato).
Indice
Cosa si intende per “atti osceni” secondo la legge italiana?
Per comprendere la portata della norma, è essenziale partire dalla definizione legale di “osceno”. L’articolo 529 del Codice Penale fornisce questa definizione: “Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore“.
L’interpretazione costante di questa norma collega l’oscenità alla sfera della sessualità. Non si tratta di un giudizio morale soggettivo, ma di una valutazione oggettiva basata sul “comune sentimento”, cioè sulla percezione sociale diffusa in un determinato contesto storico e culturale riguardo a ciò che è considerato offensivo della riservatezza e della decenza in materia sessuale. Un atto è osceno se è idoneo a provocare turbamento o disgusto nella collettività a causa della sua aperta e cruda manifestazione di aspetti legati alla sessualità.
I beni giuridici che la norma intende proteggere sono principalmente la moralità pubblica (intesa come coscienza etica collettiva riguardo alla sfera sessuale) e il buon costume (il complesso delle regole di comportamento socialmente accettate in materia di decenza e pudore).
Dove devono avvenire gli atti osceni per essere rilevanti?
L’articolo 527 c.p. specifica che gli atti osceni sono sanzionati se compiuti in:
- luogo pubblico: un luogo per sua natura sempre accessibile a tutti o a un numero indeterminato e indeterminabile di persone (esempi: una strada, una piazza, una stazione ferroviaria, una spiaggia libera);
- luogo aperto al pubblico: un luogo che, anche se di proprietà privata, è accessibile a determinate categorie di persone o a chiunque a certe condizioni o in certi orari stabiliti da chi ne ha la disponibilità (esempi: un negozio, un cinema, un bar, un ufficio postale, uno stadio durante un evento) [Cass. pen. sent. n. 37596/2014];
- luogo esposto al pubblico: un luogo che, pur non essendo direttamente accessibile al pubblico (come un’abitazione privata, un cortile interno, l’abitacolo di un’automobile), è facilmente visibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico. Pertanto, compiere atti osceni all’interno di un’auto parcheggiata in una strada pubblica, se visibili dall’esterno, può integrare la fattispecie.
Quando gli atti osceni sono reato?
A seguito della depenalizzazione operata dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016, l’articolo 527 del Codice penale prevede oggi un regime sanzionatorio differenziato:
- comma 1 (ipotesi base: illecito amministrativo): chiunque compie atti osceni in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Questa è ora la regola generale per gli atti osceni “semplici”;
- comma 2 (ipotesi aggravata – reato): la situazione cambia radicalmente e si configura un delitto (quindi un reato con possibili conseguenze detentive) se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori E se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. In questo caso, la pena prevista è la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi;
- comma 3 (ipotesi colposa – illecito amministrativo): se l’atto osceno è compiuto non volontariamente ma per colpa (negligenza, imprudenza, ad esempio non chiudendo le tende di casa), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria molto più lieve: da 51 a 309 euro.
La distinzione tra illecito amministrativo e reato penale dipende quindi dalla gravità del fatto, valutata in base alle modalità dell’azione, al luogo, alla pubblicità data all’atto e, soprattutto, alla potenziale esposizione di minori.
Il delitto, punito con la reclusione, si configura quindi solo quando sono presenti entrambi i seguenti elementi, specificamente volti a tutelare i minori:
- l’atto osceno deve avvenire dentro o molto vicino a luoghi che sono tipicamente frequentati da bambini o adolescenti.
- questa vicinanza deve creare un pericolo concreto ed attuale che i minori, frequentando quel luogo o passandovi vicino, possano involontariamente assistere all’atto osceno. L’obiettivo è proteggere l’integrità psichica e la sensibilità dei minori.
Cosa si intende per “luoghi abitualmente frequentati da minori”?
La giurisprudenza ha fornito un’interpretazione ampia della locuzione “luoghi abitualmente frequentati da minori“, non limitandola ai soli spazi “ufficiali”. Rientrano in questa categoria (Cass. pen. sent. n. 29239/2017):
- luoghi per “vocazione strutturale”: quelli che per loro stessa natura e funzione sono destinati ai minori o vedono una loro presenza massiccia e prevedibile. Esempi: scuole, asili, parchi gioco, ludoteche, impianti sportivi dove si allenano squadre giovanili, centri di formazione fisica e culturale per ragazzi, recinti creativi all’interno di parchi pubblici, oratori, ecc.;
- luoghi per “elezione specifica”: quelli che, pur non essendo dedicati ai minori, sono di fatto scelti da loro come punto di ritrovo abituale per socializzare, giocare o trascorrere tempo insieme per periodi non brevi. Esempi possono essere: un muretto su una via pubblica, piazzali specifici usati come luogo ludico, il cortile condominiale, particolari strade o piazze note per essere punto di aggregazione giovanile in determinati orari. La valutazione dipende dalle abitudini locali e dalla notorietà della frequentazione.
È necessario che un minore assista effettivamente all’atto osceno per il reato?
Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 9975/2025), per la sussistenza del reato previsto dal comma 2 dell’art. 527 c.p.,
Ciò che rileva è la “significativa probabilità” che ciò possa accadere. Il giudice deve effettuare una valutazione prognostica ex ante: al momento del compimento dell’atto, in quel determinato luogo e orario, esisteva una probabilità concreta e non meramente ipotetica che dei minori potessero essere presenti (all’interno del luogo o nelle immediate vicinanze) e quindi assistere alla scena? Se la risposta è affermativa, basandosi su un’attendibile valutazione statistica o di esperienza comune, il reato sussiste, anche se, per pura casualità, nessun minore è passato di lì in quel preciso istante. La norma punisce il pericolo creato, non necessariamente l’evento lesivo effettivamente verificatosi.
La valutazione di questa “significativa probabilità” non è arbitraria, ma deve ancorarsi a elementi oggettivi e concreti che il giudice deve esaminare attentamente. Tra questi elementi rientrano:
- la tipologia del luogo: un parco giochi alle 16:00 ha una probabilità intrinseca molto più alta di presenza di minori rispetto a una zona industriale isolata a mezzanotte;
- l’orario del fatto: compiere atti osceni davanti a una scuola all’orario di uscita è chiaramente più pericoloso che farlo di notte;
- le caratteristiche specifiche del sito: la vicinanza ad abitazioni private dove notoriamente risiedono famiglie con bambini, la prossimità a fermate di scuolabus o mezzi pubblici frequentati da studenti, l’essere una strada di passaggio obbligato per raggiungere luoghi frequentati da minori;
- le abitudini sociali consolidate: la notorietà di un luogo come punto di ritrovo giovanile in una certa fascia oraria;
- le circostanze specifiche del caso: ad esempio, la presenza anche solo casuale di un minore (come nel caso esaminato dalla Cassazione), o testimonianze attendibili che confermino la frequentazione abituale del luogo da parte di minori, possono corroborare il giudizio di probabilità. Anche la consapevolezza dell’imputato riguardo alla frequentazione del luogo da parte di minori può essere un elemento considerato.
La vicenda specifica esaminata dalla Cassazione è molto istruttiva. L’imputato era stato condannato per atti di autoerotismo (masturbazione) compiuti sulla pubblica via, nello specifico
La Cassazione ha però respinto il ricorso e confermato la condanna, ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito. Gli elementi chiave sono stati:
- la presenza effettiva di una minore al momento del fatto (anche se, come detto, non sarebbe stata strettamente necessaria);
- la collocazione del fatto: una via cittadina, per di più proprio sotto l’abitazione della vittima minorenne;
- la testimonianza secondo cui quel luogo era “spesso” un punto di incontro anche con minorenni;
- la consapevolezza dell’imputato, che abitava nelle vicinanze e quindi conosceva le abitudini della zona.
Questi fattori, nel loro insieme, sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l’esistenza della “significativa probabilità” richiesta dalla norma, integrando così il reato di cui all’art. 527, comma 2, c.p.
Commettere l’atto di notte esclude il reato se il luogo è frequentato da minori di giorno?
La Cassazione (sent. n. 30242/2011) ha chiarito che la tutela penale offerta dal secondo comma dell’art. 527 c.p. opera anche durante le ore notturne. La motivazione è che, anche di notte, passanti occasionali, potenzialmente anche minori (si pensi ad adolescenti che rientrano tardi o a situazioni particolari), potrebbero comunque trovarsi a passare nelle vicinanze del luogo e assistere alla scena. La valutazione del pericolo va fatta caso per caso, ma la notte non costituisce un’esimente automatica.
Qual è la differenza tra “atti osceni” (art. 527) e “atti contrari alla pubblica decenza” (art. 726)?
C’è una notevole differenza tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza. Si tratta di due illeciti diversi, entrambi depenalizzati nella loro forma base, ma con presupposti e gravità differenti:
Gli atti osceni (Art. 527 c.p.) riguardano specificamente la sfera sessuale e offendono il pudore come comunemente inteso. Devono avere una connotazione sessuale, anche implicita, tale da creare turbamento o disgusto. Sanzione amministrativa base: €5.000-€30.000. Reato se vicino a minori.
Gli atti contrari alla pubblica decenza (Art. 726 c.p.) riguardano comportamenti che violano le regole sociali di correttezza, compostezza e decoro, ma non necessariamente con un riferimento diretto alla sfera sessuale. Si tratta di atti che urtano la sensibilità media riguardo al contegno da tenere in pubblico. Esempi classici sono l’urinare in luogo pubblico, compiere gesti volgari non sessuali, indossare abiti totalmente inappropriati al contesto offendendo il decoro. La sanzione amministrativa è inferiore: da €5.000 a €10.000. Non è prevista un’ipotesi aggravata di rilevanza penale legata ai minori per questa fattispecie.
La differenza sta quindi nella natura dell’atto: più specificamente sessuale e offensivo del pudore per l’art. 527, più genericamente offensivo del decoro e della convenienza sociale per l’art. 726.
Conclusione
In conclusione, la legge italiana adotta un approccio rigoroso per tutelare i minori dal rischio di assistere ad atti osceni. Per la configurazione del reato penalmente rilevante previsto dall’articolo 527, comma 2, del Codice Penale,