Posso chiedere un risarcimento per blackout elettrico?

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Se la luce se ne va a causa di un corto circuito che provoca un blackout in casa, puoi chiedere risarcimento al Distributore (non al venditore). Devi provare danno e rapporto di causa-effetto.

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L’energia elettrica è il motore silenzioso delle nostre vite moderne. Alimenta le nostre case, i nostri uffici, le nostre fabbriche. Proprio per questa sua onnipresenza, un’interruzione improvvisa della fornitura, un blackout, o anche un anomalo sbalzo di tensione, possono creare molto più di un semplice fastidio. Possono causare danni concreti: elettrodomestici costosi che si guastano irreparabilmente, scorte alimentari nel freezer che si scongelano e vanno a male, attività produttive che subiscono un fermo forzato con perdite economiche. Di fronte a queste conseguenze, è naturale e legittimo chiedersi:

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posso chiedere un risarcimento per i danni subiti a causa di un blackout elettrico? La risposta fornita dall’ordinamento giuridico è affermativa. Esiste la possibilità di ottenere un indennizzo, ma è necessario comprendere chi è il soggetto responsabile, quali sono le basi legali per la richiesta, cosa bisogna dimostrare e quali tipi di danni sono effettivamente risarcibili. Questa guida intende fare chiarezza su questi aspetti fondamentali.

Ho subito danni a causa di un blackout, posso chiedere un risarcimento?

In linea di principio, chi subisce danni a causa di un’interruzione della fornitura di energia elettrica (blackout) o di anomalie nella tensione (sbalzi, sovratensioni, cali) ha il diritto di chiedere un risarcimento per le perdite economiche e materiali subite. Tuttavia, non è un processo automatico. Bisogna innanzitutto fornire la prova del danno e, in secondo luogo, dimostrare che detto danno è dipeso solo e unicamente dal disservizio elettrico (di tanto parleremo meglio in seguito). Prima ancora però di entrare nel merito della pretesa risarcitoria, è necessario identificare il

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soggetto giuridicamente responsabile. Di qui la domanda: a chi devo rivolgere la richiesta di risarcimento: al mio venditore di energia o al distributore? Nel mercato libero (e anche in quello tutelato), interagiamo con due figure distinte:

  • la società di vendita: è l’azienda con cui stipuliamo il contratto di fornitura, che ci invia la bolletta e dalla quale “acquistiamo” l’energia (esempi noti: Enel Energia, Servizio Elettrico Nazionale, A2A Energia, Acea Energia, Iren, Hera Comm, Sorgenia, ecc.);
  • la società di distribuzione (o distributore locale): è l’azienda proprietaria e gestore della rete fisica di trasporto dell’energia elettrica (cavi, tralicci, cabine di trasformazione, contatori) nel territorio in cui ci troviamo (esempi: E-Distribuzione su gran parte del territorio nazionale, Areti a Roma, Unareti a Milano e Torino, Ireti in altre zone). Il nome del vostro distributore locale è sempre indicato sulla bolletta della luce.

La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che, salvo casi eccezionali, la

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responsabilità per i danni causati da problemi tecnici sulla rete di distribuzione (come blackout per guasti, interruzioni non programmate, sbalzi di tensione dannosi) ricade esclusivamente sul Distributore. Egli è infatti il soggetto che ha la gestione tecnica e la “custodia” della rete fisica e che è tenuto a garantirne l’efficienza e la sicurezza. La società di vendita, limitandosi alla commercializzazione dell’energia, non ha controllo sulla rete fisica e quindi, di norma, non risponde per questi eventi [Tribunale Di Napoli Nord, Sentenza n.4581 del 14 Novembre 2024; Tribunale di Castrovillari, Sentenza n.684 del 15 aprile 2024; Tribunale di Roma, Sentenza n.2163 del 6 febbraio 2024; Tribunale Ordinario Avellino, sez. AP, sentenza n. 770/2020]. La richiesta di risarcimento va quindi indirizzata al Distributore locale.

Su quale base giuridica si fonda la responsabilità del Distributore della luce?

La responsabilità del Distributore per i danni da blackout o sbalzi di tensione viene considerata dalla legge e dai giudici come una forma di

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responsabilità aggravata, che prescinde dalla dimostrazione di una colpa specifica (dolo o negligenza) da parte sua. Le basi giuridiche principali sono:

  • art. 2050 del Codice civile – Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose: questa è la norma più frequentemente applicata. La giurisprudenza considera pacificamente l’attività di produzione e distribuzione di energia elettrica come un’attività intrinsecamente pericolosa, sia per i rischi diretti (folgorazione) sia per quelli indiretti legati a guasti, interruzioni e anomalie della fornitura [Tribunale di Palmi, n.142/2024; Trib. Pisa, n. 203/2023; Trib. Castrovillari, n.994/2024; Cass. civ., ord. n. 32498/2019; Cass. civ., n. 11193/2007]. Chi esercita un’attività pericolosa è responsabile dei danni causati, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli. Si tratta di una responsabilità quasi oggettiva;
  • art. 2051 del Codice civile – Danno cagionato da cose in custodia: talvolta viene invocato anche questo articolo. La rete elettrica è considerata una “cosa” complessa sotto la custodia del Distributore. Chi ha una cosa in custodia è responsabile dei danni causati dalla cosa stessa (es. il guasto della rete), a meno che non provi il “caso fortuito” [Trib. Napoli Nord, n.4581/2024]. Anche questa è una forma di responsabilità aggravata.

In entrambi i casi, la legge pone una

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presunzione di responsabilità a carico del Distributore.

Cosa deve dimostrare l’utente per ottenere il risarcimento?

Anche se la responsabilità del Distributore è presunta, non basta semplicemente affermare di aver subito un danno. Come utente danneggiato, hai l’onere della prova su due elementi essenziali:

  1. il danno e l’entità dello stesso. Ad esempio:
    • per un elettrodomestico guasto: fattura di riparazione o dichiarazione di un tecnico che attesti l’irreparabilità e il costo per un apparecchio sostitutivo equivalente;
    • per cibo avariato: scontrini di acquisto, fotografie della merce deteriorata, eventualmente testimonianze;
    • per fermo attività (aziende): documentazione contabile che provi la perdita economica (es. mancata produzione, perdita di clientela).
  2. il nesso di causalità: devi dimostrare che quel danno specifico è stato causato proprio dal blackout o dallo sbalzo di tensione e non da altri fattori (es. un difetto preesistente dell’apparecchio, un problema del tuo impianto elettrico interno). La semplice coincidenza temporale tra il disservizio e il verificarsi del danno è un indizio importante, ma non sempre sufficiente (Trib. Brindisi, n. 1563/2018). È molto utile, specialmente per danni a apparecchiature elettroniche, avere una breve relazione tecnica (anche quella del centro assistenza che ha effettuato la riparazione) che indichi come causa probabile del guasto proprio l’anomalia elettrica. Se la causa rimane incerta, la domanda di risarcimento può essere respinta (Trib. Castrovillari, n.994/2024; Trib. Pisa, n. 203/2023).

Per liberarsi dalla presunzione di responsabilità che grava su di lui, il Distributore deve fornire una

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prova liberatoria particolarmente rigorosa. Non basta dimostrare di essere stato genericamente diligente. Deve provare specificamente:

  • (se si applica l’Art. 2050 c.c.) di aver adottato tutte le misure tecniche e organizzative idonee a prevenire quel tipo specifico di danno, usando la migliore tecnologia e la massima diligenza possibile nel settore (Trib. Pisa, n. 203/2023; Trib. Roma, n. 12290/2022);
  • (se si applica l’Art. 2051 c.c. o come prova liberatoria generale anche per l’art. 2050): il caso fortuito. Deve dimostrare che l’evento dannoso (il blackout, lo sbalzo) è stato causato da un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che ha interrotto il nesso causale tra l’attività di distribuzione e il danno (Trib. Napoli Nord, n. 4581/2024; Trib. Palmi, n. 142/2024).

Il Distributore può difendersi anche dimostrando che il danno è stato causato esclusivamente dall’azione illecita di terzi (es. furti di rame, atti vandalici), a condizione che tale azione fosse imprevedibile e inevitabile nonostante le misure di sicurezza adottate (Cass. Civ., n. 6930/2024);

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Se il contratto di connessione alla rete contiene clausole specifiche (valide legalmente) che escludono la responsabilità per interruzioni dovute a cause ben definite (es. manutenzione programmata e comunicata, forza maggiore comprovata), il Distributore deve provare che l’evento rientra esattamente in una di quelle clausole (Cass. Civ., n. 11269/2020; Trib. S.M.C.V., n. 2110/24).

Se l’utente ha contribuito al danno (es. impianto interno non a norma, ritardo ingiustificato nel segnalare il problema), il giudice può applicare un concorso di colpa e ridurre l’entità del risarcimento.

Un forte temporale o una nevicata sono considerati “caso fortuito”?

La giurisprudenza è costante nel ritenere che eventi atmosferici come temporali (anche violenti), fulmini, nevicate (anche abbondanti) o ondate di calore non costituiscono, di per sé, caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del Distributore.

Il ragionamento è che tali eventi, pur potendo essere intensi, sono fenomeni naturali prevedibili nel loro possibile verificarsi in un dato territorio. Il Distributore, gestendo un’attività pericolosa, ha l’obbligo di

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adottare misure preventive adeguate per rendere la rete il più possibile resiliente a questi eventi (es. manutenzione regolare delle linee, potatura degli alberi vicini, installazione di protezioni contro le sovratensioni, piani di emergenza). Solo un evento atmosferico di portata realmente eccezionale, catastrofica, imprevedibile e inevitabile, tale da superare qualsiasi ragionevole misura preventiva, potrebbe essere qualificato come caso fortuito. Il Distributore deve provare non solo l’evento meteo, ma la sua eccezionalità e l’inevitabilità del danno nonostante le misure adottate.

Quali tipi di danni sono risarcibili?

Il risarcimento da blackout riguarda principalmente i danni patrimoniali, cioè le perdite economiche subite che possono essere quantificate:

  • danno emergente (costi diretti sostenuti) come ad esempio:
    • spese di riparazione o sostituzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche danneggiate (TV, computer, frigoriferi, caldaie, condizionatori, ecc.). È importante conservare le fatture o le dichiarazioni dei tecnici. Il risarcimento per la sostituzione potrebbe tener conto dello stato di usura del vecchio apparecchio (valore anti-economico della riparazione) (Trib. Brindisi, n. 1563/2018; Trib. Teramo, n. 21/2022);
    • valore dei beni deperibili andati a male (cibo in frigoriferi e congelatori). Richiede prova specifica (scontrini, foto, ecc.) (C. App. Catanzaro, n. 332/2024);
    • costi per interventi urgenti (es. tecnico chiamato per ripristinare la corrente interna);
    • spese per perizie tecniche necessarie a dimostrare il danno e il nesso causale;
  • lucro cessante (mancato guadagno): riguarda principalmente aziende, negozi, studi professionali che hanno subito un’interruzione della loro attività a causa del blackout. È necessario dimostrare in modo rigoroso il guadagno che si è perso a causa del fermo (non basta una stima generica).

Posso chiedere un risarcimento per il semplice disagio o lo stress causato dal blackout (danno non patrimoniale)?

La giurisprudenza italiana è molto restrittiva nel riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale (disagio, stress, ansia, “danno esistenziale”) per la semplice interruzione della fornitura elettrica (Trib. Velletri, n. 1256/2017; Trib. Castrovillari, n. 676/2015; App. Catanzaro, n. 332/2024; Cass. Civ., n. 6930/2024).

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Si ritiene che questi inconvenienti, per quanto fastidiosi, rientrino nelle normali contrarietà della vita quotidiana che non superano la soglia di “offesa grave” richiesta per il risarcimento del danno non patrimoniale. Tale risarcimento è ammesso solo in casi specifici previsti dalla legge o quando vi sia stata la lesione grave di un diritto della persona costituzionalmente garantito (es. il diritto alla salute, se il blackout interrompe un supporto vitale; il diritto a condizioni di vita dignitose per persone vulnerabili in caso di interruzioni lunghissime e ingiustificate). Dimostrare questi presupposti è complesso.

Esistono indennizzi automatici previsti dall’Autorità (ARERA)?

Indipendentemente dalla richiesta di risarcimento dei danni specifici subiti, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito dei livelli di qualità del servizio che i Distributori devono rispettare. Se un’interruzione di corrente (blackout) non preavvisata supera una certa durata massima (che varia in base alla densità di popolazione del Comune e al tipo di utenza), scattano degli

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indennizzi automatici a favore dell’utente.

Questi indennizzi (di importo forfettario, crescente con il prolungarsi dell’interruzione oltre gli standard) dovrebbero essere erogati automaticamente dal Distributore e accreditati direttamente nella bolletta elettrica successiva, tramite la società di vendita, senza che l’utente debba farne richiesta. In alcuni casi (es. utenze in Media Tensione), l’erogazione potrebbe essere condizionata al possesso di specifici requisiti tecnici dell’impianto [Trib. Milano, n. 3096/2022].

Importante: Ricevere l’indennizzo automatico ARERA non preclude la possibilità di chiedere al Distributore il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni effettivi subiti (es. il costo della riparazione del frigorifero), secondo le regole del Codice Civile (principalmente Art. 2050). L’indennizzo ARERA copre il disagio forfettario per l’interruzione prolungata, non i danni specifici ai beni.

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