Come posso registrare una persona come ospite in casa mia?

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Autore: Angelo Greco

06 maggio 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Per ‘registrare’ un ospite serve comunicare entro 48h alla Polizia/Questura se è straniero (Art 7 TUI). Vanno date generalità, ID, indirizzo. Previste multe se omesso. Non confondere con residenza.

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Aprire le porte della propria casa a parenti, amici o conoscenti è un gesto di calore e accoglienza profondamente radicato nella nostra cultura. Che si tratti di una breve visita o di un soggiorno più prolungato, l’ospitalità arricchisce le nostre vite. Tuttavia, specialmente quando l’ospite proviene da un altro Paese, possono sorgere dubbi sugli eventuali adempimenti burocratici richiesti dalla legge italiana. È necessario “fare delle carte”? Bisogna comunicare la sua presenza a qualcuno?

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Come posso registrare un ospite in casa mia? È importante fare subito una distinzione fondamentale: nella maggior parte dei casi di ospitalità temporanea tra cittadini italiani, non vi sono particolari obblighi di “registrazione”. La situazione cambia, invece, in modo significativo quando la persona ospitata è un cittadino straniero o apolide. In questo caso, la legge impone un preciso dovere di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, chi deve farlo e come.

Devo “registrare” chiunque ospiti a casa mia?

Se stai ospitando temporaneamente un amico, un parente o un conoscente che è

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cittadino italiano, non hai alcun obbligo specifico di comunicare la sua presenza alle autorità (Polizia, Comune, ecc.). L’ospitalità tra cittadini italiani in abitazioni private è libera e non richiede formalità di questo tipo, a meno che la persona non intenda trasferire stabilmente la propria dimora abituale e chiedere quindi l’iscrizione anagrafica (residenza) – ma questa è una procedura diversa che riguarda l’ospite, non l’ospitante.

L’obbligo di comunicazione scatta invece in un caso specifico: quando ospiti una persona che non ha la cittadinanza italiana (straniero) o che è apolide (priva di qualsiasi cittadinanza).

E se sto subaffittando una stanza devo registrare l’ospite?

Se stai concludendo un contratto di subaffitto parziale dell’immobile hai l’obbligo di stipulare una scrittura privata e registrarla all’Agenzia delle Entrate. La registrazione non è dovuta per locazioni più brevi di 30 giorni.

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La mancata registrazione costituisce un’evasione dell’imposta di registro, ma non un reato o altro illecito di natura pubblicista. Quindi la polizia non potrebbe contestarti alcunché.

In sintesi, non devi registrare l’inquilino a cui affitti una stanza.

Qual è l’obbligo legale quando ospito uno straniero (anche parente)?

La legge italiana sull’immigrazione, precisamente l’articolo 7 del Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), stabilisce un obbligo chiaro per chiunque offra alloggio a cittadini stranieri o apolidi. La norma impone a: “chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide […] ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili […]” di darne

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comunicazione scritta all’autorità locale di pubblica sicurezza.

Questo obbligo vale indipendentemente dal titolo per cui si offre ospitalità (amicizia, parentela, affitto breve informale, ecc.) e si applica anche se l’ospite è un parente stretto o affine. Questa comunicazione è spesso indicata colloquialmente come “registrazione dell’ospite straniero”, “dichiarazione di ospitalità” (anche se la dichiarazione privata è un’altra cosa, vedi dopo) o “cessione di fabbricato” (termine usato in passato e ancora in alcuni moduli).

A chi devo inviare la comunicazione di ospitalità ed entro quanto tempo?

La comunicazione di ospitalità di uno straniero va indirizzata all’autorità locale di pubblica sicurezza

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competente per il luogo dove si trova l’immobile in cui viene ospitato lo straniero. A seconda dell’organizzazione territoriale, questa autorità può essere:

  • la Questura (Ufficio Immigrazione o ufficio specifico);
  • il Commissariato di Polizia di zona;
  • il Comando Stazione Carabinieri;
  • in alcuni comuni più piccoli, il Sindaco (nella sua funzione di autorità locale di P.S.), spesso tramite l’ufficio di Polizia Municipale.

È fondamentale rispettare la scadenza perentoria: la comunicazione deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui l’ospite straniero ha preso alloggio presso la tua abitazione.

Quali informazioni devo includere nella comunicazione?

La comunicazione, per essere valida, deve contenere una serie di informazioni precise:

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  • dati dell’ospitante (denunciante): le tue generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza) e gli estremi di un tuo documento di identità valido;
  • dati dell’ospite straniero/apolide: le sue generalità complete (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza);
  • estremi del documento dell’ospite: i dati del suo passaporto o di altro documento di identificazione valido (es. permesso di soggiorno, carta d’identità straniera se riconosciuta ai fini identificativi). È consigliabile allegare una fotocopia del documento;
  • ubicazione esatta dell’immobile: l’indirizzo completo dell’appartamento o della casa dove la persona viene ospitata;
  • titolo della comunicazione: specificare che si tratta di una comunicazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 286/98.

Molte Questure mettono a disposizione dei moduli specifici (spesso scaricabili online) per facilitare la compilazione.

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Come posso effettuare la comunicazione in pratica?

Le modalità accettate per presentare la comunicazione possono variare leggermente sul territorio, ma le opzioni principali sono:

  1. consegna diretta all’Ufficio competente: recarsi di persona presso la Questura, il Commissariato o la Stazione Carabinieri e consegnare il modulo compilato e firmato, unitamente alle fotocopie dei documenti. È importante farsi rilasciare una ricevuta o un timbro di avvenuta consegna;
  2. invio tramite raccomandata A/R: spedire il modulo e le copie dei documenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo dell’autorità competente. In questo caso, fa fede la data del timbro postale di spedizione per il rispetto del termine delle 48 ore;
  3. Invio Tramite PEC: alcune Questure consentono l’invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale designato. È necessario assicurarsi che l’invio sia valido (es. modulo firmato digitalmente o scansione del modulo firmato allegata) e conservare le ricevute di accettazione e consegna della PEC. Verificare sempre sul sito della Questura competente se questa modalità è attiva e quali sono le specifiche richieste.

Il portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato è riservato agli operatori di strutture ricettive e

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non può essere utilizzato dai privati cittadini per adempiere all’obbligo di comunicazione ex art. 7 TUI.

Cosa rischio se non faccio questa comunicazione per un ospite straniero?

Omettere la comunicazione di ospitalità di uno straniero entro le 48 ore è un illecito amministrativo. La legge prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria, il cui importo può variare da un minimo di 500 euro a un massimo di 3.500 euro [Il testo originale fa riferimento all’art. 109 TULPS per la sanzione, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773]. Si tratta quindi di un adempimento obbligatorio la cui omissione può costare cara.

Ci sono obblighi diversi se gestisco un B&B, affittacamere o hotel?

Per i gestori di

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strutture ricettive (alberghi, pensioni, B&B, affittacamere, case vacanze, campeggi, ecc.) si applica una normativa diversa e più stringente, prevista dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Questi gestori hanno l’obbligo di comunicare alla Questura competente, esclusivamente tramite il portale telematico “Servizio Alloggiati Web”, le generalità di tutte le persone alloggiate (italiane e straniere) entro le 24 ore successive al loro arrivo (o immediatamente all’arrivo per soggiorni inferiori alle 24 ore) [Sentenza del Consiglio di Stato num. 2546 del 2023]. Questa procedura è completamente distinta da quella prevista per l’ospitalità offerta dai privati cittadini nella propria abitazione.
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È utile preparare una “Dichiarazione di Ospitalità” scritta?

Anche se non sostituisce la comunicazione obbligatoria all’autorità di P.S., redigere una dichiarazione di ospitalità privata tra te e il tuo ospite straniero può essere una buona pratica.

Si tratta di un documento semplice in cui tu (ospitante) dichiari di ospitare gratuitamente il signor/la signora X (dati completi dell’ospite) presso il tuo indirizzo dal giorno A al giorno B (indicando un periodo presunto). Entrambi firmate il documento e allegate le copie dei vostri documenti d’identità.

Questa dichiarazione può essere utile:

  • per l’ospite, potrebbe servirgli come pezza d’appoggio per dimostrare dove alloggia durante il suo soggiorno in Italia, ad esempio per pratiche relative al visto, al permesso di soggiorno o in caso di controlli;
  • per te, costituisce una traccia scritta dell’accordo di ospitalità e del periodo.

Ribadiamo: questa è una scrittura privata tra le parti, utile ma facoltativa, che non sostituisce l’obbligo di legge della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore.

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