Bancarotta fraudolenta: cos'è e cosa rischio 

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Autore: Paolo Florio

08 maggio 2025

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Commette bancarotta fraudolenta chi danneggia il patrimonio aziendale prima del fallimento (distrazione, occultamento, dissipazione). Rischio: 3-10 anni reclusione.

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Fare impresa comporta inevitabilmente dei rischi. A volte, nonostante gli sforzi, un’attività può entrare in crisi e persino arrivare al fallimento (o alla liquidazione giudiziale, secondo la nuova terminologia del Codice della Crisi d’Impresa). Ma una cosa è un fallimento dovuto a difficoltà di mercato o a scelte imprenditoriali sfortunate, un’altra è quando l’imprenditore o gli amministratori, prima o durante la crisi, compiono azioni per “svuotare” l’azienda, nascondere beni o sperperare risorse a danno di chi aspetta di essere pagato (i creditori: fornitori, banche, dipendenti, Fisco). In questi casi, non si parla più solo di crisi aziendale, ma di un reato molto grave: la

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bancarotta fraudolenta. Ma cosa significa esattamente? Quali comportamenti la fanno scattare? E cosa si rischia davvero? Questa guida pratica cerca di spiegare in parole semplici, basandosi sulla legge e sulle decisioni dei giudici, cos’è la bancarotta fraudolenta patrimoniale, con un focus particolare sulla condotta di dissipazione (lo sperpero di risorse).

Cos’è la “bancarotta fraudolenta patrimoniale”?

La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un

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reato fallimentare previsto principalmente dall’articolo 216 della Legge Fallimentare (Regio Decreto 267/1942, ancora applicabile a molte situazioni, anche se oggi affiancato dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa che ne ricalca i principi all’art. 322).

In sostanza, commette questo reato l’imprenditore (o figure equiparate nelle società, come vedremo) che viene dichiarato fallito (o sottoposto a liquidazione giudiziale) dopo aver compiuto, prima o durante la procedura, azioni fraudolente che hanno danneggiato o messo in pericolo il patrimonio dell’impresa, riducendo così la garanzia su cui i creditori potevano fare affidamento per essere pagati (Cass. sent. n. 31513/21). L’obiettivo della norma è proprio tutelare i creditori da comportamenti scorretti che pregiudicano le loro possibilità di recuperare i crediti.

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Chi può essere accusato di questo reato: solo l’imprenditore?

Il reato è definito “proprio”, ma la legge estende la punibilità a diverse figure chiave nella gestione aziendale:

  • il titolare dell’impresa individuale dichiarata fallita;
  • gli amministratori (unico, membri del CdA, amministratore di fatto) di società di capitali (Srl, Spa) o di persone (Snc, Sas) dichiarate fallite;
  • direttori generali, sindaci, liquidatori;
  • soggetti esterni in concorso. Anche una persona che non ricopre ruoli aziendali (es. un consulente, un familiare, un prestanome) può essere condannata per concorso in bancarotta fraudolenta se aiuta consapevolmente l’imprenditore o l’amministratore a compiere gli atti illeciti.

Quali comportamenti specifici sono considerati bancarotta fraudolenta patrimoniale?

L’articolo 216, comma 1, numero 1, della Legge Fallimentare elenca diverse azioni, alternative tra loro, che fanno scattare il reato:

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  1. distrazione: è la condotta più comune. Significa sottrarre beni o denaro dal patrimonio dell’impresa per destinarli a scopi estranei all’attività aziendale, danneggiando così i creditori. Esempi pratici: prelievo di soldi dalle casse sociali senza giustificazione o per spese personali dell’amministratore; vendita di macchinari o immobili dell’azienda a un prezzo irrisorio, molto inferiore al valore reale; trasferimento “fittizio” di beni a società “amiche” o a prestanome senza ricevere un corrispettivo adeguato; pagamento di debiti personali dell’imprenditore/amministratore con fondi aziendali; assunzione di debiti o garanzie per operazioni completamente estranee all’attività dell’impresa, specialmente quando l’azienda è già in difficoltà;
  2. occultamento: nascondere fisicamente beni (merci, macchinari, denaro) per non farli trovare dal curatore fallimentare;
  3. dissimulazione: far apparire che certi beni non esistano più nel patrimonio aziendale (magari con false vendite o false donazioni), oppure creare falsi diritti di prelazione per favorire alcuni creditori a danno di altri (questa specifica condotta è prevista anche al comma 3 dell’art. 216 L.F.);
  4. distruzione: eliminare materialmente beni aziendali;
  5. dissipazione: Sperperare, scialacquare il patrimonio aziendale in spese del tutto irragionevoli, eccessive, voluttuarie (di lusso) o in operazioni altamente rischiose e prive di qualsiasi logica imprenditoriale. Di tanto parleremo meglio più avanti;
  6. esposizione o riconoscimento di passività inesistenti: consiste nel creare debiti finti (es. registrando fatture per operazioni inesistenti) o riconoscere debiti non dovuti, al solo scopo di ridurre l’attivo che spetterebbe ai veri creditori.

Cosa significa bancarotta per “dissipazione”?

La

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dissipazione è lo sperpero ingiustificato del patrimonio sociale. Significa utilizzare i beni o il denaro dell’azienda in modo completamente irragionevole, sproporzionato e contrario agli interessi dell’impresa, per scopi che non hanno alcuna attinenza con l’attività aziendale o che sono palesemente volti a soddisfare esigenze personali o di lusso dell’imprenditore o dell’amministratore.

L’esempio citato dalla Cassazione penale sent. n. 13299 del 07/04/2025 è perfetto:

  • l’amministratore unico di una Srl, la cui attività è tutt’altro che nel settore nautico, acquista una barca costosa utilizzando i soldi della società;
  • successivamente, utilizza questa barca esclusivamente per scopi personali e di piacere, senza che essa venga mai impiegata per una reale (e congrua) attività aziendale (anche se, magari, l’oggetto sociale viene “furbescamente” esteso a posteriori per includere il trasporto nautico). Questo è un classico caso di dissipazione: le risorse aziendali vengono “bruciate” per un fine voluttuario e personale, del tutto avulso dalla funzione di garanzia patrimoniale che quel denaro avrebbe dovuto avere per i creditori.

Altri esempi potrebbero essere spese folli per regali non giustificati, investimenti in operazioni palesemente azzardate e senza alcuna analisi di mercato, finanziamenti a fondo perduto a società decotte dello stesso gruppo senza alcuna prospettiva di rientro.

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I presupposti del reato di bancarotta

Per la distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione e dissipazione, la giurisprudenza ritiene sufficiente il dolo generico. Cosa significa? Non devi aver agito con lo scopo specifico di danneggiare i creditori. Basta che tu fossi consapevole e volessi compiere l’atto che sottraeva o sperperava il bene (es. volevi consapevolmente usare i soldi aziendali per comprare la barca per te), e che fossi consapevole che questo atto potesse creare un danno o un pericolo per i creditori, riducendo le garanzie per loro. Anche se il danno ai creditori non era il tuo scopo primario, ma lo hai previsto come possibile conseguenza e hai agito lo stesso (accettando il rischio – cosiddetto “dolo eventuale”), sei responsabile (Cass. Civ. 9800/25). Non è nemmeno necessario che tu fossi già consapevole dello stato di insolvenza dell’azienda quando hai compiuto l’atto.

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Per l’esposizione/riconoscimento di passività inesistenti la norma richiede invece il dolo specifico: cioè devi aver agito proprio “allo scopo di recare pregiudizio ai creditori”. Lo stesso vale per la bancarotta preferenziale (pagare alcuni creditori a danno di altri prima del fallimento).

Il reato esiste anche se gli atti dannosi sono stati fatti molto prima del fallimento?

Per la bancarotta “prefallimentare” (cioè per gli atti compiuti prima della dichiarazione di fallimento), è irrilevante quanto tempo prima sia stato commesso l’atto di distrazione, dissipazione, ecc. Anche un atto compiuto anni prima, quando l’azienda appariva ancora solida, può costituire bancarotta fraudolenta se poi interviene la dichiarazione di fallimento (Cass. Civ., Sez. 1, N. 31513 del 03-11-2021).

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La dichiarazione di fallimento funziona come una “condizione obiettiva di punibilità”: il reato è già perfetto nel momento in cui compi l’atto fraudolento, ma diventa punibile penalmente solo se e quando l’impresa viene effettivamente dichiarata fallita (o ammessa a liquidazione giudiziale). È dalla data della sentenza di fallimento che inizia a decorrere anche il termine di prescrizione del reato [Trib. Bari 1372/18].

Serve un danno effettivo ai creditori o basta il pericolo?

La bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo concreto (Cass. Civ 9800/25). Cosa vuol dire? Non è necessario che l’atto fraudolento abbia effettivamente causato un danno misurabile alla massa dei creditori (cioè che i creditori siano rimasti effettivamente insoddisfatti a causa di quell’atto). Non è neanche necessario dimostrare un legame di causa-effetto diretto tra l’atto (es. la distrazione) e il dissesto o l’insolvenza dell’impresa.

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È sufficiente che l’atto di diminuzione patrimoniale sia stato, al momento in cui è stato compiuto, concretamente idoneo a porre in pericolo gli interessi dei creditori, riducendo la garanzia patrimoniale su cui potevano fare affidamento (Cass. Civ. 9800/25).

Il giudice deve quindi valutare l’offensività potenziale dell’atto: quell’operazione era capace di mettere a rischio la possibilità dei creditori di essere pagati? Se sì, il reato sussiste, anche se poi, magari, il curatore fallimentare è stato bravissimo a recuperare altri beni e alla fine i creditori sono stati pagati lo stesso. L’eventuale assenza di un pregiudizio finale non cancella il pericolo che è stato creato dalla condotta.

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Un concetto introdotto dalla dottrina e richiamato dalla giurisprudenza per interpretare l’offensività degli atti è quello di “zona di rischio penale”. Si riferisce a quel periodo di tempo in cui l’imprenditore o l’amministratore è già consapevole (o dovrebbe esserlo usando l’ordinaria diligenza) che l’impresa è in uno stato di crisi o di insolvenza imminente.

Gli atti di disposizione patrimoniale compiuti in questa “zona di rischio” vengono valutati con maggiore sospetto: si presume più facilmente che siano idonei a creare un pericolo per i creditori, perché compiuti quando già si sapeva che le risorse erano scarse e andavano preservate per pagare i debiti.

È possibile evitare la condanna se restituisco i beni/soldi prima del fallimento?

Esiste la possibilità della cosiddetta

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“bancarotta riparata”. Se, prima della dichiarazione di fallimento, l’imprenditore o l’amministratore restituisce integralmente all’impresa i beni o le somme che aveva precedentemente distratto o dissipato, questo può far venir meno il reato.

Perché? Perché la restituzione completa elimina il pericolo concreto per gli interessi dei creditori che era stato creato dall’atto precedente [Cass. Civ., Sez. 1, N. 9370 del 09-04-2025].

Attenzione però: la reintegrazione deve essere effettiva e totale. Non bastano semplici scritture contabili o promesse (Cass. Civ. 9370/25). Inoltre:

  • deve esserci una corrispondenza chiara tra l’atto “riparatorio” e quello distrattivo precedente;
  • deve avvenire prima della dichiarazione di fallimento.

Qual è la differenza tra “bancarotta fraudolenta” e “bancarotta semplice”?

È fondamentale non confondere la bancarotta

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fraudolenta con la bancarotta semplice. La differenza sta nell’elemento psicologico e nella natura della condotta:

La bancarotta fraudolenta richiede il dolo (generico o specifico), cioè la volontà consapevole di compiere atti che danneggiano o mettono in pericolo il patrimonio a danno dei creditori (distrazione, dissipazione fraudolenta, ecc.).

La bancarotta semplice invece punisce invece comportamenti caratterizzati da colpa grave, negligenza o imprudenza nella gestione dell’impresa, che hanno contribuito al dissesto o aggravato il danno per i creditori, ma senza un intento fraudolento diretto. Esempi tipici sono:

  • spese personali o familiari eccessive e sproporzionate;
  • operazioni di pura sorte (gioco d’azzardo) o manifestamente imprudenti che hanno consumato gran parte del patrimonio;
  • aver aggravato il dissesto non chiedendo tempestivamente il proprio fallimento o per altra grave colpa;
  • non aver tenuto regolarmente le scritture contabili obbligatorie nei tre anni precedenti.

Comprare la barca con i soldi dell’azienda per uso personale (come nell’esempio della Cass. Pen. 13299/25)

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non è bancarotta semplice per operazioni imprudenti, ma bancarotta fraudolenta per dissipazione, perché lo scopo è palesemente estraneo all’impresa e voluttuario, non un errore di valutazione in un’operazione aziendale [Cass. Pen. 13299/25].

Le pene per la bancarotta semplice sono molto più basse (reclusione da 6 mesi a 2 anni).

Se una scelta di gestione si rivela sbagliata, è automaticamente bancarotta?

Le normali scelte di gestione imprenditoriale comportano sempre un margine di rischio. Non tutte le decisioni che portano a perdite economiche o che si rivelano a posteriori sbagliate costituiscono reato.

Tuttavia, la Cassazione [nel contesto della sent. 13299/25] ha chiarito che la

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“Business Judgment Rule”(una regola di origine anglosassone usata nel diritto societario civile, secondo cui gli amministratori non sono responsabili per le scelte discrezionali di gestione se prese in buona fede e su base informata, anche se poi si rivelano negative) non si applica automaticamente per escludere la bancarotta fraudolenta per dissipazione.

Il giudice penale può sindacare se una scelta apparentemente di gestione sia stata in realtà radicalmente incongrua, irragionevole e totalmente avulsa dalle reali esigenze dell’impresa, configurando quindi uno sperpero consapevole di risorse (dissipazione), e non un semplice (anche se grave) errore di valutazione imprenditoriale.

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