Rampa per disabili in condominio: serve il permesso del Comune?

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Per realizzare una rampa o una pedana per disabili all’interno del condominio occorre l’autorizzazione del Comune? Cosa succede se l’assemblea non è d’accordo?

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Un lettore ha posto il seguente quesito: «Un condominio può installare uno scivolo per disabili dove c’è l’accesso principale (portone d’ingresso) senza autorizzazione del Comune?». La domanda può essere efficacemente riassunta in questo modo: per installare una rampa per disabili in condominio serve il permesso del Comune oppure è possibile procedere senza alcuna autorizzazione, neanche quella dell’assemblea? Approfondiamo la questione.

Barriere architettoniche in condominio: cosa dice la legge?

Gli interventi volti a rimuovere le

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barriere architettoniche possono essere approvati dall’assemblea con il voto favorevole che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

La spesa è ripartita tra tutti i condòmini (compresi i dissenzienti), in base al valore di ciascuna proprietà espresso in millesimi.

Se la maggioranza assembleare non è raggiunta, oppure se l’adunanza non provvede entro il termine di tre mesi da quando ne è fatta richiesta scritta, i disabili – o chi ne esercita la tutela – possono provvedere, a proprie spese, all’installazione di servoscala nonché di strutture mobili e facilmente rimovibili, potendo anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages (art. 2, l. 9 gennaio 1989, n. 13).

In questa specifica ipotesi, solamente il disabile che ha pagato l’intervento godrà delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per la realizzazione di suddette opere.

Resta impregiudicato il divieto di alterare i

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beni comuni in modo tale da renderli inservibili per gli altri (art. 1102 cod. civ.); di conseguenza, non è possibile installare dispositivi o realizzare opere che, pur eliminando le barriere architettoniche, precludano il godimento delle cose condominiali agli altri proprietari.

Non si può installare un montascale se impedisce l’utilizzo delle scale o del pianerottolo.

Allo stesso modo, non sono mai possibili interventi che compromettano la stabilità e la sicurezza dell’edificio, né che modifichino le destinazioni d’uso degli spazi comuni.

Rampe e pedane per disabili: serve il permesso del Comune?

Se le rampe e le pedane per disabili sono mobili, cioè amovibili, non occorre chiedere il permesso né al Comune né al condominio: come appena illustrato, infatti, si tratta di strumenti per il superamento delle barriere architettoniche a cui può provvedere autonomamente il singolo condomino disabile, a proprie spese.

Va ovviamente rispettato il divieto di arrecare intralcio agli altri, di danneggiare le cose comuni o di renderle inservibili, cosicché la pedana o la rampa dovrà essere posizionata in modo tale da consentire agli altri condòmini di servirsi ugualmente del bene comune.

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Peraltro, tenuto conto degli interessi in gioco, i condòmini possono opporsi alla pedana o alla rampa solamente se i loro diritti di comproprietari dovessero essere seriamente pregiudicati: un mero “fastidio”, infatti, non sarebbe sufficiente a giustificare la rimozione dell’opera favorevole al disabile.

La rampa posizionata all’esterno del fabbricato per consentire al disabile di raggiungere il portone può coprire i gradini in quanto il passaggio non è impedito agli altri condòmini, i quali possono ugualmente entrare e uscire avvalendosi anch’essi dello scivolo.

Se invece le rampe e le pedane sono fisse, cioè inamovibili, potrebbe essere necessario chiedere il permesso del Comune; si tratta tuttavia di una circostanza piuttosto rara in quanto, solitamente, gli interventi volti a favorire i disabili mediante abbattimento delle barriere architettoniche rientrano nella cosiddetta edilizia libera.

Nello specifico, tra le opere eseguite senza alcun titolo o comunicazione la legge (art. 6, comma primo, lettera b, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo Unico sull’Edilizia) inserisce gli interventi volti all’

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eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni oppure di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. Vi rientrano quindi le rampe per disabili.

È tuttavia necessario verificare la conformità urbanistica dell’opera e rispettare le prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, analizzando le prescrizioni dei regolamenti edilizi comunali e le leggi regionali.

Esistono infatti provvedimenti regionali che prevedono il deposito della Comunicazione di inizio attività asseverata (CILA); in questo caso, è necessario allegare alla domanda una documentazione grafica e una dichiarazione, a firma del tecnico, di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.

L’edilizia libera non vale per le opere realizzate in aree soggette a tutela paesaggistica o su edifici storici, per cui è richiesto il nulla osta della Soprintendenza.

La realizzazione di una rampa in calcestruzzo armato gettata in opera necessita della

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Segnalazione certificata di inizio dell’attività (SCIA); la pratica va consegnata al genio civile.

La realizzazione di una rampa coperta e chiusa, con conseguente aumento di volume, richiede invece il permesso di costruire.

Un’autorizzazione potrebbe servire, infine, qualora la rampa per disabili sia collocata sul suolo pubblico, come avviene ad esempio nel caso di scivolo esterno che collega la via all’androne condominiale.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Rampa per disabili: installazione in condominio.

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