Come funziona il ritiro della patente per alcol alla guida?

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Patente ritirata per alcol (Art 186 CdS): segue sospensione del Prefetto. Obbligatoria la visita medica con esami per riaverla. Revoca casi gravi (recidiva/incidenti): per riaverla servono 3 anni e nuovi esami.

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Mettersi alla guida dopo aver bevuto alcolici è una delle scelte più pericolose che si possano fare, per sé e per gli altri. Non a caso, il Codice della Strada italiano è molto severo su questo punto. Essere fermati dalle forze dell’ordine e risultare positivi all’alcoltest comporta conseguenze immediate e significative, prima fra tutte il ritiro o la sospensione della patente di guida. Perdere la patente significa perdere autonomia, affrontare difficoltà negli spostamenti quotidiani e, spesso, anche problemi sul lavoro. Se ti trovi in questa situazione, la domanda più urgente è

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come funziona il ritiro della patente per alcol alla guida e cosa fare per riaverla e tornare a circolare? È possibile recuperare il documento di guida? E se sì, come e in quanto tempo? Il percorso per rientrare in possesso della patente esiste, ma è articolato, richiede passaggi obbligati (tra cui una visita medica specifica) e i tempi dipendono dalla gravità dell’infrazione commessa. Questa guida ti spiega passo dopo passo come funziona la procedura.

Cosa succede subito se vengo fermato e risulto positivo all’alcoltest?

Se le forze dell’ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Locale) ti sottopongono all’etilometro e il risultato indica un tasso alcolemico superiore al limite consentito (0,5 grammi per litro di sangue – g/l), scattano immediatamente delle conseguenze:

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  1. ti viene formalmente contestata la violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool);
  2. gli agenti procedono al ritiro materiale immediato del tuo documento di guida. Questo non è ancora la sospensione definitiva, ma una misura cautelare per impedirti di continuare a guidare in quello stato;
  3. la tua patente ritirata e il verbale di accertamento vengono trasmessi alla Prefettura territorialmente competente.

Quali sono le sanzioni previste dall’Art. 186 del Codice della Strada?

Le sanzioni diventano progressivamente più severe all’aumentare del tasso alcolemico rilevato:

  • Fascia 1: tasso tra 0,51 g/l e 0,8 g/l:
    • natura: illecito amministrativo;
    • sanzioni: Multa da 543 a 2.170 euro + sospensione della patente da 3 a 6 mesi.
  • Fascia 2: tasso tra 0,81 g/l e 1,5 g/l:
    • natura: illecito penale (reato);
    • sanzioni: ammenda (multa penale) da 800 a 3.200 euro. Arresto fino a 6 mesi (spesso la pena detentiva viene convertita in pena pecuniaria o sostituita con lavori di pubblica utilità) + sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
  • Fascia 3: tasso superiore a 1,5 g/l
    • natura: illecito penale (reato più grave);
    • sanzioni: ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Arresto da 6 mesi a 1 anno + sospensione della patente da 1 a 2 anni + confisca amministrativa del veicolo (se è di proprietà del conducente ubriaco).

Aggravanti

Le pene (arresto e ammenda) e la durata della sospensione della patente sono

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aumentate (di solito da un terzo alla metà) se l’infrazione avviene tra le ore 22 e le 7 del mattino. Sono raddoppiate se il conducente provoca un incidente stradale. Per alcune categorie (neopatentati, conducenti professionali) le sanzioni sono ancora più severe e la tolleranza è zero (il tasso deve essere di 0,0 g/l).

Il ritiro immediato della patente è la sospensione definitiva?

Come detto, il ritiro fatto dalle forze dell’ordine è solo una misura cautelare immediata. La sospensione vera e propria, con la sua durata specifica (es. 4 mesi, 8 mesi, 1 anno e mezzo), viene formalmente disposta successivamente dal Prefetto con un’apposita ordinanza di sospensione .

Se l’illecito è solo amministrativo (0,5-0,8 g/l), il Prefetto emette direttamente l’ordinanza di sospensione “definitiva”.

Se l’illecito è penale (> 0,8 g/l), il Prefetto di solito emette prima un’ordinanza di sospensione provvisoria (ai sensi dell’art. 223 CdS), in attesa che si definisca il procedimento penale. La durata finale della sospensione sarà poi quella stabilita dal Giudice penale con la sentenza (o il decreto penale di condanna, o la sentenza di patteggiamento) come sanzione accessoria.

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Alla fine della sospensione, quali altri controlli devo fare per riavere la patente?

Attendere la fine del periodo di sospensione non basta per riavere la patente. Chi viene sanzionato per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 CdS), o anche chi viene segnalato per uso personale di stupefacenti (Art. 75 TUS), viene quasi sempre sottoposto a “revisione” della patente.

Il Prefetto, di solito nello stesso provvedimento con cui sospende la patente (o con atto successivo), ordina al conducente di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale (CML) competente per territorio.

Questa visita non è una punizione, ma una misura cautelare a tutela della sicurezza stradale. Serve a verificare se, nonostante l’episodio di guida in stato di ebbrezza (che potrebbe essere indice di un problema più profondo), tu possiedi ancora i requisiti psico-fisici necessari per guidare in sicurezza.

Senza superare questa visita medica in CML, la patente non può essere restituita o rinnovata.

In cosa consiste la visita in Commissione Medica Locale (CML) per alcol?

La visita presso la CML è un accertamento medico-legale specifico volto a valutare la tua idoneità alla guida in relazione al possibile abuso di alcol. La Commissione (composta da più medici, tra cui un medico legale) dovrà:

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  • valutare la tua storia clinica: raccoglierà informazioni su eventuali problemi pregressi legati all’alcol;
  • richiedere esami specifici: solitamente vengono richiesti esami del sangue per monitorare indicatori di abuso alcolico cronico, come:
    • CDT (Transferrina Carboidrato Desialata): un marker molto specifico dell’abuso cronico di alcol;
    • enzimi epatici: GOT (AST), GPT (ALT), Gamma-GT (spesso alterati in caso di danno al fegato da alcol);
    • emocromo: in particolare il volume dei globuli rossi (MCV), che può aumentare con l’abuso cronico.
  • effettuare una visita medica generale;
  • eventualmente richiedere un colloquio specialistico, ad esempio con uno psicologo o un medico specialista in alcologia, se lo ritengono necessario.

La CML ha un’ampia discrezionalità nella valutazione finale, considerando non solo gli esami, ma anche la tua storia e il rischio percepito di future infrazioni (TAR FVG n. 36/2024; TAR Lombardia Brescia n. 729/2024).

Cosa succede dopo la visita in CML?

Se la CML ti ritiene idoneo senza riserve, ti rilascia il certificato medico che ti servirà per riottenere la patente alla fine della sospensione. Tre sono le possibili alternative.

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Giudizio di idoneità con limitazioni/validità ridotta

Se la Commissione rileva una situazione pregressa di abuso o dipendenza, anche se attualmente superata, o se ritiene comunque necessario un monitoraggio più stretto, può dichiararti idoneo ma:

  • limitare la validità della patente: la legge prevede che in questi casi il certificato di idoneità (e quindi la patente rinnovata) abbia una validità massima di due anni (invece dei normali 5 o 10 anni). Dovrai quindi ripetere la visita in CML più frequentemente (Rif. DPR 495/92 App. II Art. 320; Sentenza Cons. Stato n. 2276/2018);
  • imporre prescrizioni: potrebbe prescrivere, ad esempio, l’obbligo di non assumere alcol prima di mettersi alla guida (con possibile obbligo di installare un “alcolock” sul veicolo, secondo le normative più recenti o future).

Giudizio di inidoneità temporanea

Se non superi gli esami o la valutazione, la CML ti dichiara temporaneamente inidoneo. La tua patente resterà sospesa (o verrà sospesa a tempo indeterminato dalla Motorizzazione) finché non dimostrerai, con una successiva visita e nuovi esami, di aver recuperato i requisiti [Art. 129 c.2 CdS; Sentenza TAR Veneto n. 1814 del 2023].

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Giudizio di inidoneità permanente

Nei casi più gravi e irrecuperabili di alcol-dipendenza incompatibile con la guida, la CML può dichiararti permanentemente inidoneo. Questo porta alla revoca definitiva della patente [Art. 130 CdS].

Come riottengo materialmente la patente dopo la sospensione e la visita CML positiva?

Una volta che hai entrambi i requisiti:

  • il periodo di sospensione indicato nell’ordinanza del Prefetto (o nella sentenza del Giudice) è terminato;
  • hai ottenuto il certificato di idoneità alla guida dalla Commissione Medica Locale.

Devi presentare un’istanza formale all’ufficio che detiene fisicamente il tuo documento di guida (solitamente la Prefettura che ha emesso l’ordinanza di sospensione, ma verifica le istruzioni specifiche che ti sono state date). All’istanza dovrai allegare il certificato della CML. L’ufficio, fatte le verifiche, provvederà alla restituzione della tua patente.

8. Quando scatta la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza?

La revoca (cioè l’annullamento definitivo della patente) è la sanzione più pesante e viene applicata nei casi più gravi previsti dall’articolo 186 CdS:

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  • recidiva nel biennio: se vieni condannato nuovamente per guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l (o superiore a 0,8 g/l per neopatentati/conducenti professionali) entro due anni da una precedente condanna definitiva per lo stesso tipo di reato (Art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis);
  • incidente stradale grave: se provochi un incidente stradale mentre guidi con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. La revoca può scattare anche per tassi tra 0,8 e 1,5 g/l se dall’incidente derivano lesioni gravi a persone (Art. 186, comma 2-bis);
  • rifiuto dell’alcoltest in caso di incidente o recidiva: se rifiuti di sottoporti all’alcoltest e hai provocato un incidente o sei recidivo nel biennio, si applicano le sanzioni (inclusa la revoca) previste per la fascia più alta (>1,5 g/l) (Art. 186, comma 7);
  • inidoneità permanente alla CML: se la Commissione Medica Locale ti giudica permanentemente non idoneo alla guida (Art. 130 CdS).

Se mi revocano la patente, posso rifarla subito?

La revoca comporta un periodo di “blocco” prima di poter tentare di conseguire una nuova patente.

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Se la revoca è stata disposta come sanzione accessoria per guida in stato di ebbrezza (Art. 186) o sotto effetto di stupefacenti (Art. 187), non puoi conseguire una nuova patente prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di accertamento del reato (o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, a seconda delle interpretazioni più recenti dell’Art. 219, comma 3-ter CdS).

Dopo i tre anni, devi:

  1. superare la visita medica in CML per ottenere il certificato di idoneità psico-fisica;
  2. iscriverti a scuola guida (o da privatista) e superare nuovamente l’esame di teoria;
  3. superare l’esame pratico di guida.

Devi rifare tutto l’iter come se fossi un neopatentato.

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