Come faccio a richiedere il duplicato della patente smarrita?
Patente persa o rubata? Denuncia alla Polizia/Carabinieri entro 48 ore (ottieni permesso provvisorio 90 gg). Di solito il duplicato arriva a casa via posta. Se no, chiedilo in Motorizzazione.
Oh no, la patente! Non la trovo più in borsa, nel portafoglio… l’avrò persa? O peggio, me l’hanno rubata? O magari si è accidentalmente distrutta? Qualunque sia il motivo, ritrovarsi senza patente di guida è un bel problema, specialmente se si usa l’auto tutti i giorni. Niente panico, però! Esiste una procedura ben definita per richiederne il duplicato. Ma come faccio a richiedere il duplicato della patente smarrita (o rubata/distrutta)? Quali sono i passi da seguire? Quanto tempo ci vuole? Questa guida ti spiega tutto l’iter, passo dopo passo.
Indice
Ho perso la patente (o me l’hanno rubata/si è distrutta): cosa fare
La primissima cosa da fare quando ti accorgi di aver perso la patente (e devi farla in fretta) è sporgere denuncia presso un organo di polizia.
Puoi andare alla Polizia di Stato (Questura o Commissariato) o all’Arma dei Carabinieri (Stazione competente per il tuo territorio).
Hai 48 ore di tempo da quando ti sei accorto dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione per fare la denuncia (Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 104, Art. 2).
Dovrai spiegare l’accaduto, compilare un modulo specifico e portare con te un documento di identità valido e il codice fiscale. Ti chiederanno anche delle
Posso guidare mentre aspetto il duplicato?
Contestualmente alla presentazione della denuncia, l’organo di polizia ti rilascerà un permesso provvisorio di guida. Questo permesso è valido per 90 giorni e ti consente di circolare tranquillamente sul territorio nazionale mentre aspetti il duplicato vero e proprio (DPR 104/00 Art. 2).
Attenzione: dal momento in cui ti viene rilasciato il permesso provvisorio, la tua vecchia patente (anche se dovessi ritrovarla) non è più valida a nessun effetto (DPR 104/00 Art. 2).
Come arriva il duplicato della patente?
Nella maggior parte dei casi, non dovrai fare altro dopo la denuncia alla Polizia/Carabinieri. La procedura standard prevede infatti che:
- l’organo di polizia comunichi i tuoi dati e la denuncia all’Ufficio Centrale Operativo (UCO) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- questo ufficio centrale verifichi se la tua patente è “duplicabile” automaticamente tramite la banca dati nazionale;
- se sì (come avviene di solito per le patenti più recenti), l’UCO prepara il duplicato della patente;
- infine, l’UCO spedisce il duplicato direttamente al tuo indirizzo di residenza tramite posta assicurata con pagamento in contrassegno delle spese postali e di duplicazione (DPR 104/00 Art. 2). (Nota: verifica sempre con la Polizia/Carabinieri o sul Portale dell’Automobilista le modalità aggiornate di pagamento richieste alla consegna, potrebbero essere cambiate);
- il duplicato dovrebbe arrivare entro i 90 giorni di validità del permesso provvisorio.
Cosa succede se il duplicato non arriva entro 90 giorni?
Se, per ritardi postali o burocratici, il duplicato non ti arriva a casa entro la scadenza dei 90 giorni del permesso provvisorio, non preoccuparti: la legge prevede che la
Consiglio: se il ritardo si prolunga eccessivamente (es. oltre i 90 giorni), è comunque saggio contattare l’Ufficio Centrale Operativo (i contatti si trovano solitamente sul Portale dell’Automobilista) o l’organo di polizia dove hai fatto la denuncia per chiedere informazioni sullo stato della pratica.
Ci sono casi in cui il duplicato non arriva per posta?
Sì, in alcune situazioni il duplicato non può essere emesso automaticamente dall’Ufficio Centrale Operativo e quindi non ti verrà spedito a casa. Questo può succedere se:
- la tua patente è molto vecchia e non è ancora registrata correttamente nella banca dati nazionale.
- ci sono problemi tecnici o “blocchi” associati ai tuoi dati nell’archivio nazionale (es. dati anagrafici discordanti).
- la tua patente rientra in categorie particolari considerate “non duplicabili” centralmente.
Come lo so? Sarà lo stesso organo di polizia (Polizia o Carabinieri), al momento della denuncia, a comunicarti se la tua patente non è duplicabile automaticamente e se, quindi, dovrai attivarti tu con una procedura diversa (DPR 104/00 Art. 2).
Cosa serve per fare la domanda di duplicato alla Motorizzazione?
Se rientri nei casi in cui il duplicato non può essere emesso centralmente, dopo aver fatto la denuncia alla Polizia/Carabinieri (e aver comunque ricevuto il permesso provvisorio di 90 giorni), dovrai presentare personalmente (o tramite un’agenzia di pratiche auto o scuola guida) la domanda di duplicato presso l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) della tua provincia.
I documenti e i pagamenti richiesti solitamente sono:
- modulo di domanda: modello TT 2112, compilato e firmato (disponibile presso gli uffici UMC o scaricabile online);
- attestazione di resa denuncia: l’originale del verbale di denuncia rilasciato dalla Polizia o dai Carabinieri;
- documento di identità valido: originale e fotocopia;
- codice fiscale: originale e fotocopia;
- fototessere: due fototessere recenti, uguali, formato standard per patente;
- ricevute di pagamento: le attestazioni dei versamenti (effettuati tramite bollettini postali specifici o tramite il sistema PagoPA, verifica le modalità accettate dal tuo UMC) relativi ai diritti della Motorizzazione e all’imposta di bollo. Gli importi esatti e i codici di pagamento sono reperibili sul Portale dell’Automobilista o presso l’UMC.
Una volta presentata la domanda completa, l’UMC dovrebbe rilasciare il duplicato
E se ritrovo la vecchia patente dopo aver fatto la denuncia?
Se ritrovi la vecchia patente, devi distruggerla! È un obbligo di legge. Una volta sporta denuncia di smarrimento/furto, la tua vecchia patente viene ufficialmente invalidata negli archivi nazionali. Anche se la ritrovi intatta, non puoi assolutamente usarla perché risulterebbe non valida a un controllo (e potresti avere guai seri). La legge [DPR 104/00 Art. 2] impone al titolare che rientra in possesso del documento originale, dopo averne denunciato la perdita, di provvedere alla sua distruzione.
La procedura è la stessa per la patente nautica smarrita/rubata?
Se hai perso (o ti hanno rubato/si è distrutta) la patente nautica, devi seguire questi passi (regolati dal DM 146/2008, Allegato II):
- anche qui, devi prima fare denuncia alle autorità di pubblica sicurezza (Polizia o Carabinieri) e farti rilasciare un’attestazione;
- devi presentare la domanda di duplicato non genericamente alla Motorizzazione, ma specificamente all’ufficio che ti aveva rilasciato la patente nautica originale(che può essere una Capitaneria di Porto oppure un Ufficio della Motorizzazione Civile, a seconda dei casi;
Alla domanda devi allegare:
- l’attestazione della denuncia;
- le ricevute di pagamento dei diritti specifici previsti per il duplicato nautico;
- due fototessere recenti uguali, formato tessera;
- una copia della domanda stessa.
Una copia della domanda, timbrata dall’ufficio che la riceve, ti verrà restituita e varrà come documento sostitutivo della patente nautica per poter navigare, ma solo per 30 giorni.
L’ufficio emetterà poi il duplicato, che riporterà la dicitura specifica “Duplicato della patente n. ……… rilasciata in data …………….” e avrà la stessa data di scadenza della patente originale sostituita (Decreto 29 luglio 2008, n. 146 / Allegato II).