Posso annullare l’acquisto di un’auto usata se ha vizi occulti?
Acquistato auto usata con vizi nascosti? Ecco come funziona la garanzia, la clausola “vista e piaciuta”, i termini e i diritti dell’acquirente (risoluzione, riduzione prezzo).
Acquistare un’auto usata può essere un’ottima opportunità, ma anche nascondere delle insidie. La gioia per il nuovo acquisto può svanire rapidamente se, dopo pochi giorni, emergono problemi seri e non evidenti al momento della firma del contratto. In questi casi, la domanda sorge spontanea: posso annullare l’acquisto di un’auto usata se ha vizi occulti? Ho diritto ad essere risarcito? Come posso tutelarmi legalmente? La legge italiana, in particolare il Codice Civile (e in alcuni casi il Codice del Consumo), offre delle tutele all’acquirente, ma è fondamentale conoscere i propri diritti e i passi da compiere per farli valere.
Questa guida si propone di fare chiarezza sulla complessa materia dei vizi occulti nelle auto usate, fornendo indicazioni pratiche e precise.
Indice
Cosa sono i “vizi occulti” in un’auto usata?
Per “vizi occulti” si intendono quei difetti che rendono l’auto usata non idonea all’uso per cui è stata acquistata o che ne diminuiscono significativamente il valore, e che non erano conoscibili dall’acquirente al momento dell’acquisto con la normale diligenza (art. 1490 c.c.).
È importante distinguere i vizi occulti dai normali segni di usura di un’auto usata. Un’auto con diversi anni di vita e un elevato chilometraggio avrà inevitabilmente dei segni del tempo (es. usura di alcune parti meccaniche, piccoli graffi alla carrozzeria). Questi non sono considerati vizi, a meno che non siano tali da compromettere la funzionalità del veicolo oltre un certo limite.
Esempi di vizi occulti: un guasto grave al motore non segnalato dal venditore, un difetto al cambio che si manifesta solo dopo un po’ di utilizzo, una centralina elettronica malfunzionante che causa problemi di sicurezza, una ruggine estesa e non visibile esternamente che compromette la struttura dell’auto.
Non sono vizi occulti (in genere): un graffio sulla carrozzeria facilmente visibile, l’usura dei pneumatici (a meno che non siano “lisci” e pericolosi), l’usura dei freni, se segnalata dal venditore.
Quali tutele mi offre la legge se l’auto usata che ho comprato ha vizi occulti?
La legge italiana, in particolare il Codice civile, stabilisce che il venditore è tenuto a garantire che l’auto venduta sia esente da vizi occulti (art. 1490 c.c.). Questa garanzia si applica anche alle auto di seconda mano (Cass. Civ. n. 9588/2022, Trib. Milano n. 9871/2024), sebbene con alcune specificità, come vedremo.
Se l’auto usata che hai acquistato presenta vizi occulti, hai a disposizione diversi strumenti legali:
- risoluzione del contratto (cosiddetta “azione redibitoria”): puoi chiedere che il contratto di vendita venga annullato. In questo caso, dovrai restituire l’auto al venditore e questi dovrà restituirti il prezzo che hai pagato, oltre a rimborsarti le spese che hai sostenuto (art. 1493 c.c.);
- riduzione del prezzo (cosiddetta “azione estimatoria”): invece di annullare l’acquisto, puoi chiedere uno sconto sul prezzo di acquisto dell’auto, proporzionale alla diminuzione di valore causata dai vizi (art. 1492 c.c.);
- risarcimento del danno: in ogni caso, hai diritto a chiedere il risarcimento dei danni che hai subito a causa dei vizi occulti. Questo può comprendere, ad esempio, le spese che hai dovuto sostenere per riparare l’auto (come specificato da Trib. Spoleto n. 196/2019). Il venditore, però, non è tenuto al risarcimento se dimostra di aver ignorato senza colpa l’esistenza dei vizi (art. 1494 c.c.).
Ci sono dei termini da rispettare per far valere questi diritti?
Il Codice Civile prevede dei termini molto precisi (art. 1495 c.c.):
- devi “denunciare” i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Questo significa che, appena ti accorgi di un vizio non evidente al momento dell’acquisto, devi comunicarlo immediatamente al venditore, preferibilmente per iscritto (es. con raccomandata A/R o PEC), descrivendo il problema;
- l’azione legale per far valere la garanzia (richiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno) si prescrive, in ogni caso, entro 1 anno dalla consegna dell’auto.
Questi termini sono perentori. Se non li rispetti, perdi il diritto alla garanzia. L’unico caso in cui puoi far valere la garanzia anche dopo un anno dalla consegna è se sei stato convenuto in giudizio dal venditore per il pagamento del prezzo: in questo caso, puoi “difenderti” facendo valere i vizi, purché tu li abbia denunciati entro 8 giorni dalla scoperta e comunque prima del decorso dell’anno dalla consegna (art. 1495 c.c.).
Come funziona la clausola “vista e piaciuta” nel contratto di vendita?
La clausola “vista e piaciuta” è molto frequente nei contratti di vendita di auto usate. Il suo scopo è quello di accertare che l’acquirente ha esaminato l’auto prima dell’acquisto e l’ha trovata di suo gradimento. Essa
La clausola “vista e piaciuta” non si estende, invece, ai vizi occulti, cioè a quei difetti non evidenti al momento dell’acquisto e che si manifestano solo in seguito (come chiarito da numerose sentenze, es. Trib. Nola n. 1085/2018, Cass. Civ. n. 9588/2022). Per i vizi occulti, la garanzia del venditore rimane pienamente operante, anche in presenza della clausola “vista e piaciuta”.
Se compro l’auto da un concessionario che tutele ho?
Se acquisti l’auto usata da un venditore professionista (es. un concessionario), oltre alle tutele previste dal Codice Civile, si applica anche il Codice del Consumo. Quest’ultimo ti offre una maggiore protezione, perché considera il rapporto tra venditore professionista e acquirente “consumatore” come un rapporto contrattuale caratterizzato da una disparità di forza contrattuale.
In questo caso, il venditore è obbligato a consegnarti un’auto conforme al contratto di vendita (art. 130 Cod. Consumo). La conformità si riferisce sia alle caratteristiche descritte nel contratto (es. modello, anno di immatricolazione, chilometraggio dichiarato) sia alle normali qualità di un bene dello stesso tipo.
Il Codice del Consumo prevede termini diversi da quelli del Codice Civile:
- il difetto di conformità deve manifestarsi entro 2 anni dalla consegna dell’auto (art. 132 Cod. Consumo). In pratica, sei coperto da tutti i problemi di funzionamento che si manifestano nel primo biennio dall’acquisto;
- non hai un termine per denunciare il difetto al venditore (un tempo era previsto l’obbligo della denuncia entro 2 mesi dalla consegna).
Un vantaggio ulteriore per il consumatore è la presunzione di esistenza del difetto: si presume, salvo prova contraria fornita dal venditore, che i difetti di conformità che si manifestano entro un anno dalla consegna fossero già presenti a quella data (art. 135, comma 1, Cod. Consumo). Questo inverte l’onere della prova a favore del consumatore per i problemi che emergono nel primo anno.
Anche i rimedi previsti dal Codice del Consumo sono strutturati in modo gerarchico (art. 135-bis Cod. Consumo). Il consumatore ha diritto, a sua scelta, al ripristino senza spese della conformità del bene mediante:
- riparazione
- oppure sostituzione.
Il venditore può rifiutare il rimedio scelto solo se impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.
L’acquirente può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (con restituzione dell’auto e del prezzo) solo se:
- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o sproporzionate;
- il venditore non ha effettuato la riparazione/sostituzione entro un termine ragionevole;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha causato notevoli inconvenienti al consumatore;
- si manifesta un difetto di conformità nonostante il tentativo di ripristino del venditore.
Importante: la risoluzione del contratto non è possibile se il difetto di conformità è di lieve entità.