Come calcolare il TFR?

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Autore: Angelo Greco

22 maggio 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Guida al calcolo del TFR: scopri come si determina la quota annua (retribuzione utile / 13.5), la rivalutazione annuale (1.5% + 75% ISTAT) e la tassazione. Spiegazione dell’art. 2120 cod. civ.

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Il momento della cessazione di un rapporto di lavoro – che avvenga per dimissioni, licenziamento, pensionamento o scadenza del contratto – fa scattare il diritto del lavoratore al TFR, il Trattamento di Fine Rapporto, comunemente noto come “liquidazione”. Si tratta di una somma di denaro accumulata nel corso degli anni di servizio, una sorta di salario differito che spetta per legge a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato. Ma come si calcola il TFR? Non è un importo forfettario, bensì il risultato di un calcolo preciso, regolato principalmente dall’articolo 2120 del Codice Civile e dalla Legge n. 297/1982.

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Capire questo meccanismo è essenziale per ogni lavoratore, per verificare la correttezza degli importi e avere consapevolezza dei propri diritti. Questa guida si propone di spiegare in modo chiaro e accessibile le regole di calcolo del TFR, suddividendolo nei suoi due componenti principali – l’accantonamento annuale e la rivalutazione – chiarendo quali elementi della retribuzione considerare, il ruolo della contrattazione collettiva e gli aspetti fiscali.

Cos’è il TFR e quando mi spetta?

Il TFR, acronimo di Trattamento di Fine Rapporto, è una somma di denaro che matura progressivamente durante tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato. Viene corrisposta al lavoratore nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa,

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indipendentemente dalla causa che ha portato alla cessazione. Spetta, quindi, sia in caso di licenziamento (per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo), sia in caso di dimissioni (volontarie o per giusta causa), sia al momento del pensionamento, sia alla scadenza di un contratto a termine. La sua disciplina è contenuta principalmente nell’articolo 2120 del Codice Civile.

Come si calcola la quota di TFR che maturo ogni anno?

Il TFR si costruisce anno dopo anno attraverso un meccanismo di accantonamento. Per ogni anno di servizio, viene messa da parte una quota calcolata sulla retribuzione di quell’anno. La formula base, stabilita dall’articolo 2120, comma 1, del Codice Civile, è la seguente:

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Quota Annua TFR = Retribuzione Annua Utile / 13,5

Questo significa che ogni anno si accantona un importo pari alla retribuzione annua lorda valida ai fini del TFR, divisa per il coefficiente fisso 13,5.

Se hai lavorato solo per una parte dell’anno (ad esempio, in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno), la quota viene calcolata in proporzione ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni vengono conteggiate come mese intero.

Quali voci della busta paga rientrano nel calcolo del TFR?

Questo è uno degli aspetti più importanti e talvolta complessi. L’articolo 2120 del Codice Civile stabilisce un principio generale detto di “onnicomprensività”

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. Secondo questo principio, salvo diversa previsione dei Contratti Collettivi (CCNL), nella base di calcolo del TFR rientrano tutte le somme (in denaro o sotto forma di prestazioni in natura, come vitto e alloggio) che sono state corrisposte al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, purché abbiano carattere non occasionale e non siano semplici rimborsi spese.

In base a questo principio e alle interpretazioni della giurisprudenza, generalmente sono inclusi (ma verifica sempre il tuo CCNL):

  • paga base (minimo tabellare), indennità di contingenza (ove presente), Elemento Distinto della Retribuzione (EDR);
  • scatti di anzianità;
  • superminimi individuali o collettivi;
  • indennità fisse e continuative legate alla mansione (es. indennità di cassa, indennità di funzione, indennità di turno, indennità di reperibilità se corrisposta in modo fisso);
  • premi di produzione, bonus, incentivi legati ai risultati o corrisposti con una certa regolarità nel tempo (anche se l’importo non è fisso ogni mese, la Cassazione ha chiarito che la non occasionalità va valutata anche ex-post);
  • compenso per lavoro straordinario, ma solo se prestato in modo non occasionale (ad esempio, se è fisso e continuativo o forfettizzato in busta paga);
  • indennità sostitutiva di mensa, a meno che non sia specificamente esclusa dal CCNL o da accordi aziendali;
  • valore convenzionale di vitto e alloggio per i lavoratori che ne usufruiscono (es. lavoratori domestici);
  • mensilità aggiuntive come la tredicesima e la quattordicesima.

L’emolumento deve essere “collegato causalmente” al rapporto di lavoro e non deve essere erogato per ragioni puramente eventuali o contingenti.

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Quali voci della retribuzione sono escluse dal calcolo del TFR?

Ci sono delle importanti esclusioni di voci retributive dal TFR da considerare. Quelle previste dalla legge sono:

  • rimborsi spese: somme ricevute per rimborsare spese effettivamente sostenute per conto dell’azienda (es. trasferte, piè di lista);
  • somme occasionali: erogazioni totalmente sporadiche e non collegate alla normale prestazione lavorativa (es. una gratifica una tantum per un evento speciale non legata alla performance).

L’articolo 2120 c.c. permette ai CCNL (nazionali, territoriali o aziendali) stipulati dopo l’entrata in vigore della Legge 297/1982 di derogare al principio di onnicomprensività, definendo una base di calcolo del TFR più ristretta. La volontà di escludere certe voci deve essere

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chiara ed inequivocabile nel testo del CCNL.

Moltissimi CCNL contengono clausole che escludono esplicitamente dal calcolo del TFR voci come:

  • il compenso per lavoro straordinario (anche se continuativo);
  • indennità di trasferta non forfettarie o non continuative;
  • bonus o gratifiche considerate straordinarie o non contrattuali;
  • l’indennità sostitutiva di preavviso;
  • l’indennità sostitutiva per ferie non godute.

È quindi indispensabile consultare il proprio CCNL di riferimento per sapere esattamente quali voci sono incluse o escluse dalla base di calcolo del TFR nel proprio caso specifico.

Cosa succede al TFR se sono stato in malattia, maternità o Cassa Integrazione?

Durante i periodi di sospensione del rapporto di lavoro tutelati dalla legge, come malattia, infortunio sul lavoro, maternità obbligatoria o Cassa Integrazione Guadagni (CIG),

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la maturazione del TFR non si interrompe. L’articolo 2120, comma 3, del Codice Civile prevede che, per questi periodi, nel calcolo della retribuzione annua utile si debba considerare l’equivalente della retribuzione a cui avresti avuto diritto se avessi lavorato normalmente. In pratica, anche durante queste assenze giustificate, continui ad accumulare la quota di TFR come se fossi stato in servizio.

Come funziona la rivalutazione del TFR

Il TFR accumulato non rimane fermo, ma viene rivalutato annualmente per proteggerlo, almeno in parte, dall’erosione del potere d’acquisto dovuta all’inflazione. La rivalutazione si applica ogni anno, al 31 dicembre, sul montante del TFR accantonato fino al 31 dicembre dell’anno precedente (la quota maturata nell’anno corrente viene esclusa da questo calcolo e inizierà ad essere rivalutata dall’anno successivo).

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La formula per calcolare il tasso di rivalutazione annuale è stabilita dall’articolo 2120, commi 4 e 5, del Codice Civile:

Tasso di Rivalutazione Annuo = 1,5% (Tasso Fisso) + 75% dell’Aumento dell’Indice ISTAT dei Prezzi al Consumo

L’indice ISTAT di riferimento è quello dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e si considera l’aumento registrato nell’anno rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Se al 31/12/anno X avevi un TFR accumulato di 10.000 € e l’inflazione ISTAT nell’anno X+1 è stata del 2%, il tasso di rivalutazione sarà 1,5% + (75% di 2%) = 1,5% + 1,5% = 3%. La rivalutazione per l’anno X+1 sarà quindi 10.000 € * 3% = 300 €. Al 31/12/anno X+1 il tuo fondo TFR rivalutato sarà 10.300 € (a cui si aggiungerà la quota accantonata nell’anno X+1).

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L’importo della rivalutazione maturata ogni anno si aggiunge al capitale TFR e contribuirà esso stesso alla rivalutazione negli anni futuri.

Se il rapporto cessa durante l’anno, la rivalutazione viene calcolata utilizzando l’indice ISTAT disponibile fino al mese della cessazione, rapportato a dicembre dell’anno precedente, e applicata in proporzione ai mesi trascorsi (le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni contano come mese intero).

Come viene tassato il TFR quando lo ricevo?

La tassazione del TFR avviene in due momenti e con due modalità diverse:

  1. sulla rivalutazione annuale: l’importo della rivalutazione che matura ogni anno (il 1,5% + 75% ISTAT) è soggetto a un’imposta sostitutiva dell’11%. Questa imposta viene calcolata e versata all’erario dal datore di lavoro ogni anno (generalmente con un acconto a dicembre e il saldo a febbraio). L’importo della rivalutazione che si aggiunge al tuo TFR è quindi già al netto di questa imposta;
  2. sul capitale accantonato (al momento dell’erogazione): quando ricevi il TFR alla fine del rapporto, la parte “capitale” (cioè le quote annuali accantonate, al netto delle rivalutazioni già tassate all’11%) è soggetta, di norma, a tassazione separata. Questo è un regime fiscale agevolato: l’Agenzia delle Entrate calcola un’aliquota media basata sui tuoi redditi degli anni precedenti, per evitare che l’importo elevato del TFR, sommato al reddito dell’ultimo anno, ti faccia scattare aliquote IRPEF progressive troppo alte.
    • Se l’importo totale del TFR (e di altre indennità simili) supera 1.000.000 di euro, la parte eccedente questa soglia non gode della tassazione separata ma viene sommata al tuo reddito complessivo dell’anno e tassata secondo le aliquote ordinarie IRPEF.
    • Sulla parte imponibile del TFR sono previste delle riduzioni d’imposta, in particolare per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2000.

Cosa cambia se lavoro per una grande azienda (Fondo Tesoreria INPS)?

Se lavori per un’azienda del settore privato con

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almeno 50 dipendenti, c’è una particolarità importante introdotta dal 2007. Le quote di TFR che maturi ogni anno, se non hai scelto di destinarle a un fondo di previdenza complementare (fondo pensione), non rimangono accantonate presso l’azienda, ma vengono versate dal datore di lavoro a un apposito Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.

Questo meccanismo non cambia il modo in cui il tuo TFR viene calcolato o rivalutato (le regole sono sempre quelle dell’art. 2120 c.c.), ma ha impatti sulla gestione finanziaria e sulla sicurezza del tuo TFR:

Il TFR versato al Fondo Tesoreria è garantito dall’INPS, offrendo una maggiore sicurezza in caso di difficoltà economiche dell’azienda.

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Al momento della cessazione del rapporto, sarà comunque il tuo datore di lavoro a pagarti l’intero importo del TFR, inclusa la parte che era stata versata al Fondo Tesoreria INPS. Successivamente, il datore di lavoro recupererà dall’INPS la quota di competenza del Fondo tramite un meccanismo di conguaglio con i contributi previdenziali. Per te, quindi, non cambia nulla in termini di importo ricevuto e di interlocutore al momento del pagamento.

Come posso verificare il calcolo del mio TFR?

È un tuo diritto conoscere l’ammontare del TFR maturato e verificare la correttezza del calcolo. Ecco come puoi fare:

  • controlla la parte bassa della busta paga. Solitamente vengono indicate la quota TFR maturata nel mese, il progressivo annuo e il fondo TFR totale accumulato al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • la CU, che ricevi ogni anno, contiene di solito un riepilogo della situazione del TFR al 31 dicembre dell’anno a cui si riferisce;
  • puoi chiedere all’ufficio personale o paghe della tua azienda un prospetto dettagliato della tua posizione TFR, che mostri gli accantonamenti annuali e le rivalutazioni applicate.

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