Il pignoramento può riguardare anche il conto cointestato?
Conto cointestato pignorato per debiti di uno dei titolari? È lecito, ma solo per la sua quota (presunta 50%). Guida alle regole: blocco iniziale, tutele per il correntista non debitore.
Il conto corrente cointestato è uno strumento bancario molto diffuso e pratico, utilizzato da coppie sposate, conviventi, familiari, soci in affari per gestire le finanze condivise. Tuttavia, può nascondere un’insidia: cosa succede se uno dei cointestatari accumula debiti personali e i suoi creditori decidono di aggredire il conto comune tramite un pignoramento? Possono bloccare tutti i soldi presenti, dunque anche quelli appartenenti all’altro cointestatario che non ha nulla a che fare con il debito? Insomma,
Diciamo subito che la legge permette il pignoramento dei conti cointestati, ma pone dei limiti precisi a tutela della quota di proprietà degli altri intestatari. Questa guida spiega nel dettaglio se e come un conto cointestato può essere pignorato, qual è la procedura seguita dalla banca e, soprattutto, quali sono le tutele legali a disposizione del cointestatario che non è debitore.
Indice
Il mio conto corrente cointestato può essere pignorato se l’altro cointestatario ha dei debiti personali?
La cointestazione di un conto corrente non lo rende “immune” dalle azioni esecutive dei creditori personali di uno dei titolari. Se un creditore (una banca, una finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, un privato cittadino) ha ottenuto un
Se il conto viene pignorato, i creditori possono prendere tutti i soldi presenti, anche la mia parte? Quale quota del conto è pignorabile?
Anche se il pignoramento coinvolge formalmente il conto cointestato, esso può colpire soltanto la quota di denaro che si presume appartenga al cointestatario effettivamente debitore.
La legge stabilisce una presunzione fondamentale per i rapporti interni tra condebitori o concreditori «in solido» (e i cointestatari di un conto sono considerati tali nei confronti della banca, come stabilisce l’art. 1854 c.c.):
Di conseguenza, il creditore del solo Tizio potrà pignorare legittimamente solo la quota presuntivamente appartenente a Tizio (es. il 50% del saldo disponibile al momento del pignoramento). La quota presuntiva di Caio (il cointestatario non debitore) non può essere aggredita per pagare i debiti di Tizio. Questo principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, n. 35852 del 22-12-2023; Cass. Civ., Sez. L, n. 15966 del 27-07-2020; Cass. Civ., Sez. 1, n. 9331 del 08-04-2024).
Cosa fa la banca quando riceve l’atto di pignoramento sul conto cointestato: blocca solo la quota del debitore?
Attenzione, qui la procedura può generare preoccupazione iniziale. Quando la banca (che nella procedura di pignoramento agisce come “terzo pignorato”, cioè un soggetto che detiene somme del debitore) riceve la notifica dell’atto di pignoramento:
- ha l’obbligo di “custodire” le somme pignorate. Pertanto non può più permettere al debitore (né agli altri cointestatari, per quella somma) di disporne, quindi da quel momento blocca i prelievi e le altre operazioni analoghe, come i bonifici in uscita dal conto;
- deve dichiarare al creditore (e successivamente al Giudice dell’Esecuzione) di quali somme è debitrice nei confronti del soggetto pignorato, specificando in questo caso l’esistenza della cointestazione e l’ammontare del saldo giacente sul conto al momento del pignoramento;
- deve bloccare (“vincolare”) una somma pari all’importo del credito per cui si procede, aumentato della metà (per coprire interessi e spese legali), attingendo all’intero saldo disponibile sul conto cointestato al momento della notifica, fino a capienza dell’importo da bloccare.
Ma perché la banca blocca tutto inizialmente?
Quindi, anche se solo il 50% (ad esempio) è legalmente pignorabile, l’intero importo richiesto dal creditore verrà inizialmente bloccato sul conto, rendendo temporaneamente indisponibile anche la presunta quota del cointestatario non debitore, fino a quando il giudice non definirà le quote.
Se la banca blocca tutto, come si fa poi a “separare” la quota del debitore da quella del cointestatario non debitore?
La separazione delle quote e la liberazione della parte non pignorabile avvengono nell’ambito della procedura esecutiva davanti al Giudice dell’Esecuzione.
La banca informa il giudice che il conto è cointestato. Il creditore (o il giudice stesso) prende atto della cointestazione. Si applicano le norme sull’espropriazione di beni indivisi (art. 599 e seguenti del Codice di Procedura Civile).
Il giudice, solitamente basandosi sulla presunzione legale, stabilisce che la quota pignorabile è pari al 50% (o altra frazione, a seconda del numero di cointestatari) del saldo esistente al momento del pignoramento (nei limiti dell’importo precettato).
Il magistrato emette infine un’ordinanza con cui:
- assegna al creditore la somma corrispondente alla quota del debitore;
- ordina alla banca di svincolare la restante parte del saldo bloccato, restituendola alla libera disponibilità dei cointestatari (in particolare, del cointestatario non debitore).
Questo processo richiede, però, i tempi tecnici della procedura giudiziaria.
Quali tutele ha il cointestatario non debitore, per proteggere la sua parte di soldi?
Se sei il cointestatario “innocente”, cioè estraneo ai debiti dell’altro, per i quali il conto corrente viene pignorato, hai diversi strumenti legali per far valere i tuoi diritti e proteggere la tua quota (o anche di più, se puoi dimostrare che i soldi sono prevalentemente tuoi).
La legge è dalla tua parte nel presumere che almeno il 50% (se siete in due) del saldo sia tuo e non pignorabile. Questo è il punto di partenza.
La tutela più forte consiste nel superare la presunzione del 50/50, dimostrando al Giudice dell’esecuzione che le somme presenti sul conto al momento del pignoramento derivano in via esclusiva o in misura preponderante da te. Se riesci a fornire questa prova (ad esempio, dimostrando che tutti gli accrediti effettuati sul conto derivano da tuoi emolumenti, e dunque il conto viene alimentato in misura trascurabile dall’altro cointestatario), puoi ottenere lo svincolo di una quota superiore al 50%, o addirittura dell’intero importo bloccato se dimostri che tutti i fondi erano tuoi.
Puoi intervenire formalmente nella procedura di pignoramento presentando un atto di “opposizione di terzo” davanti al Giudice dell’Esecuzione. Con questo atto, dichiari di essere il vero proprietario (in tutto o in parte) delle somme pignorate che eccedono la quota del debitore e chiedi al giudice di accertare il tuo diritto e di ordinare lo svincolo della tua parte. È fondamentale agire tempestivamente e con l’assistenza di un avvocato.
Puoi anche presentare un’istanza al Giudice dell’Esecuzione chiedendo che il pignoramento venga formalmente ridotto fin da subito alla sola quota presunta del debitore (es. 50%), con conseguente svincolo immediato della tua quota presunta.