Prof e avvocato: sì, se il preside dà l'ok 

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Autore: Raffaella Mari

10 maggio 2025

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Un docente scolastico può fare l’avvocato se il dirigente scolastico dà l’autorizzazione?

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Un docente della scuola pubblica può indossare la toga, fare l’avvocato e quindi patrocinare cause legali, anche se l’altra parte in giudizio è il suo stesso datore di lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La condizione imprescindibile, chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12204/25, è che l’insegnante abbia ottenuto la previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico.

La vicenda approdata in Cassazione riguardava un docente della scuola pubblica che era stato sanzionato con una sospensione di dieci giorni dal Ministero per aver esercitato la professione di avvocato in cause contro lo stesso Ministero. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Bologna avevano ritenuto illegittima la sanzione disciplinare, e la Cassazione ha ora confermato tale orientamento.

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I giudici di merito avevano argomentato che, essendo stata concessa al docente l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività forense senza alcuna limitazione esplicita, non poteva essere considerato illegittimo il fatto che patrocinasse anche cause in cui il Ministero era controparte. Un elemento ritenuto non decisivo era stata la richiesta di chiarimenti avanzata dal dirigente scolastico al docente in merito al potenziale conflitto di interessi. Infatti, tale richiesta non aveva portato ad alcuna revoca o modifica dell’autorizzazione originaria, lasciando intendere al docente che le sue spiegazioni fossero state ritenute soddisfacenti.

La Cassazione, in piena sintonia con le decisioni dei giudici di merito, ha fondato il proprio verdetto sull’articolo 508, comma 15, del Decreto Legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti l’istruzione in Italia). Tale norma prevede che ai docenti scolastici “

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è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio“.

Nella sentenza della Suprema Corte si legge chiaramente che, alla luce di questa disposizione normativa, non sussistono dubbi sul fatto che l’autorizzazione del dirigente scolastico rappresenti il lasciapassare per i docenti che intendono esercitare la professione forense. La Cassazione ha concluso precisando che la sentenza impugnata aveva correttamente accertato che il dirigente scolastico era “a conoscenza della circostanza che il dirigente patrocinasse anche in cause in cui era parte l’Amministrazione di appartenenza” e che, nonostante la richiesta formale di chiarimenti, non aveva modificato l’autorizzazione, la quale non conteneva alcun divieto specifico riguardo all’esercizio dell’attività forense in vertenze che coinvolgevano l’amministrazione scolastica.

Questa pronuncia della Cassazione chiarisce un aspetto importante per i docenti che sono anche avvocati, fornendo un’interpretazione univoca sulla portata dell’autorizzazione del dirigente scolastico e sulla possibilità di esercitare la libera professione forense anche nei confronti del Ministero di appartenenza, purché nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dall’autorizzazione stessa.

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