Qualità di erede: come si prova e quando si acquista?

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Autore: Angelo Greco

03 giugno 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Come si dimostra la qualità di erede? Non basta il certificato di morte, la chiamata all’eredità o la denuncia di successione, serve l’accettazione. Guida completa su atti, prove e oneri.

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Dopo il decesso di una persona, si apre la sua successione e sorge la necessità di individuare chi subentrerà nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi. Stabilire con certezza chi sia l’erede è fondamentale non solo per la divisione del patrimonio, ma anche per l’esercizio di diritti, la continuazione di rapporti contrattuali, il pagamento dei debiti lasciati dal defunto o la partecipazione a eventuali contenziosi legali. Spesso si crede che essere semplicemente nominati in un testamento o essere un parente stretto del defunto sia sufficiente. Ma è davvero così?

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Come si prova e quando si acquista la qualità di erede? Basta un certificato di morte o la presentazione della dichiarazione di successione?

Questa guida si propone di fare chiarezza su un tema cruciale del diritto successorio, spiegando la differenza tra “chiamata all’eredità” e assunzione della effettiva “qualità di erede”. Ti spiegheremo anche come questa qualità può, e deve, essere dimostrata in caso di contestazioni.

Basta essere “chiamati” all’eredità per essere considerati eredi?

La semplice “chiamata all’eredità” (tecnicamente detta “delazione ereditaria”),

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ossia la morte del de cuius, non è di per sé sufficiente per acquisire la qualità di erede, neanche se si è un familiare stretto o un convivente.

La delazione, che si verifica al momento dell’apertura della successione (coincidente con la morte del de cuius, cioè della persona della cui eredità si tratta), attribuisce al soggetto chiamato (sia per legge, nella successione legittima, sia per testamento, nella successione testamentaria) soltanto il diritto di accettare l’eredità.

L’assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso…” (Corte d’Appello de L’Aquila, sent. n. 322 del 12 marzo 2025).

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Un principio cardine del nostro sistema successorio stabilisce che la qualità di erede si acquista solo attraverso l’accettazione dell’eredità. Fino a quel momento, il chiamato è semplicemente un “delato”, cioè un potenziale erede, ma non ancora erede a tutti gli effetti. Numerose sentenze della Cassazione (es. Cass. Civ., Sez. 2, n. 390 del 08-01-2025; Cass. Civ., Sez. 3, n. 20503 del 17-07-2023) confermano questo principio.

La denuncia di successione prova che sono erede?

La presentazione della denuncia di successione non è una prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità e, quindi, non dimostra di per sé la qualità di erede. La denuncia di successione è un adempimento di natura prettamente fiscale

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, obbligatorio per i chiamati all’eredità (entro certi limiti e condizioni) al fine di liquidare l’imposta di successione.

Come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza, “…né può evincersi dalla denuncia di successione, che è atto di natura meramente fiscale: pertanto la qualità di erede non si dimostra attraverso la sola esibizione della denuncia di successione…” (Corte App. L’Aquila, cit.). La Cassazione è costante nel ribadire che la denuncia di successione, essendo un obbligo tributario, non implica accettazione dell’eredità (cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 11832 del 12-04-2022; Cass. Civ., Sez. 6, n. 30761 del 19-10-2022).

Tuttavia, la denuncia di successione può comunque avere un “

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valore indiziario” della volontà di accettare. Questo significa che, pur non essendo una prova piena, può costituire un elemento, insieme ad altri, da cui il giudice può trarre argomenti di convincimento, specialmente se accompagnata da altri comportamenti del chiamato.

Il certificato di morte è sufficiente per dimostrare l’eredità?

Il certificato di morte ha un’unica funzione: attestare l’avvenuto decesso di una persona e, di conseguenza, l’apertura della sua successione. Come sottolineato: “…un certificato di morte non è di per sé idoneo a dimostrare la qualità di erede in capo a chicchessia… il certificato di morte, infatti, dimostra l’avvenuto decesso d’una persona, ma non dimostra affatto quali e quanti eredi il

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de cuius abbia lasciato, né se i chiamati alla successione abbiano accettato l’eredità” (Corte App. L’Aquila, cit.).

Per individuare chi sono i chiamati all’eredità, il certificato di morte deve essere integrato da altri documenti:

  • in caso di successione legittima (senza testamento, o con testamento parziale), è necessario produrre lo stato di famiglia storico del defunto e/o altri atti dello stato civile (come certificati di matrimonio, nascita dei figli) che dimostrino il rapporto di parentela con il de cuius rilevante ai fini della successione secondo le norme del Codice Civile (art. 565 e ss. c.c.);
  • in caso di successione testamentaria, è necessario produrre copia del testamento pubblicato dal notaio. Questi documenti, insieme al certificato di morte, provano il titolo della chiamata (la “vocazione” ereditaria), ma, ancora una volta, non l’effettivo acquisto della qualità di erede, che discende solo dall’accettazione.

Come si acquista legalmente la qualità di erede?

La qualità di erede si acquista, come più volte ribadito, solo ed esclusivamente attraverso l’

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accettazione dell’eredità. L’accettazione è un atto volontario mediante il quale il chiamato all’eredità manifesta la sua intenzione di acquisire l’eredità stessa, subentrando così in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo al defunto (o in una quota di essi).

Il Codice Civile prevede due forme principali di accettazione:

  • tramite un atto formale, ossia l’accettazione espressa dell’eredità fatta dinanzi a notaio o altro pubblico ufficiale;
  • o tramite un comportamento concludente, ossia l’accettazione tacita dell’eredità.

Esiste anche un’ipotesi di acquisto dell’eredità ex lege (senza accettazione), come nel caso del chiamato in possesso dei beni ereditari che non compia l’inventario nei termini previsti (art. 485 c.c.), ma questa è una fattispecie particolare.

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Cos’è l’accettazione espressa dell’eredità?

L’accettazione è espressa quando il chiamato all’eredità, in un atto pubblico (cioè un atto redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato) o in una scrittura privata, dichiara esplicitamente di accettare l’eredità oppure assume formalmente il titolo di erede.

Questa dichiarazione deve essere pura e semplice, non può essere sottoposta a termini o condizioni, pena la sua nullità. Non è una forma molto diffusa nella prassi per le eredità non problematiche, essendo più comune l’accettazione tacita o l’accettazione con beneficio d’inventario (che richiede sempre una forma espressa e solenne).

Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità?

L’accettazione tacita è la forma più frequente e si verifica quando il chiamato all’eredità compie un

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atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede.

La valutazione se un determinato atto configuri accettazione tacita è rimessa al giudice, che deve condurla secondo un criterio oggettivo, verificando se l’atto sia tale da implicare, nel comune modo di agire di una persona normale, l’intenzione di subentrare nel patrimonio del defunto.

La giurisprudenza ha individuato numerosi atti che possono integrare un’accettazione tacita, tra cui:

  • l’esercizio di azioni giudiziarie di natura ereditaria: ad esempio, promuovere un’azione di rivendica di un bene ereditario, un’azione di divisione, un’azione petitoria, o costituirsi in un giudizio relativo a beni o diritti del defunto difendendo la qualità di erede. Non rientrano qui gli atti meramente conservativi o di vigilanza che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione (art. 460 c.c.);
  • la voltura catastale: la richiesta di voltura catastale a proprio nome di beni immobili caduti in successione è generalmente considerata un atto di accettazione tacita, in quanto manifesta l’intenzione di disporre dei beni come propri. È necessario però che la richiesta provenga dal chiamato o da un suo procuratore speciale;
  • la riscossione di crediti ereditari o il pagamento di debiti ereditari con denaro dell’eredità: se il chiamato riscuote un canone di locazione di un immobile del defunto o utilizza fondi dell’eredità per pagare un debito del de cuius, compie atti che eccedono la semplice amministrazione conservativa;
  • la vendita, la donazione o la cessione di diritti successori o di singoli beni ereditari;
  • la proposizione di una domanda di riduzione per lesione di legittima;
  • il mancato compimento dell’inventario nei termini di legge (art. 485 c.c.): il chiamato all’eredità che è nel possesso (anche solo di fatto e per un tempo limitato) di beni ereditari deve redigere l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione (o dalla notizia della devoluta eredità). Se non lo fa, o se, fatto l’inventario, non dichiara entro i successivi quaranta giorni di accettare con beneficio d’inventario o di rinunciare, è considerato erede puro e semplice.

È importante notare che la semplice presentazione della denuncia di successione, come già detto, non costituisce accettazione tacita, essendo un adempimento fiscale.

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Come devo provare in un giudizio di essere erede?

Se ti trovi in un giudizio civile e devi dimostrare la tua qualità di erede (ad esempio, per rivendicare un diritto che spettava al defunto o se sei convenuto come erede per un debito del de cuius), l’onere della prova grava su di te. Dovrai fornire al giudice elementi sufficienti a dimostrare due aspetti fondamentali.

Devi innanzitutto provare che sei tra i soggetti che la legge o il testamento indicano come successori. Questo si fa producendo:

  • il certificato di morte del de cuius;
  • in caso di successione legittima, gli atti di stato civile (stato di famiglia storico, certificati di nascita/matrimonio) che attestano il tuo rapporto di parentela con il defunto;
  • in caso di successione testamentaria, copia autentica del testamento pubblicato.

In secondo luogo devi provare l’

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avvenuta accettazione dell’eredità: Devi dimostrare di aver accettato l’eredità, o espressamente (producendo l’atto di accettazione) o tacitamente (provando il compimento di uno o più atti che implicano la volontà di accettare, come quelli esemplificati sopra).

La prova della qualità di erede è una questione di merito e, in alcuni casi, può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice se emerge dagli atti.

Cosa succede se la mia qualità di erede non viene contestata in causa?

Il comportamento processuale delle parti è rilevante. Se la tua qualità di erede viene allegata in giudizio e la controparte non la contesta specificamente, oppure la contesta in modo generico e tardivo, il giudice può ritenerla provata in base al

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principio di non contestazione, sancito dall’articolo 115 del Codice di Procedura Civile.

Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di eredi, pur non essendo una prova piena in sé, può assumere rilevanza se la controparte non la contesta efficacemente, obbligando il giudice a valutarne l’effetto nel contesto del comportamento processuale complessivo.

Ci sono casi in cui non devo provare esplicitamente l’accettazione?

La giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (es. Cass. Civ., Sez. 2, n. 390 del 08-01-2025; Cass. Civ., Sez. 3, n. 26315 del 17-10-2019) ha specificato un’importante eccezione all’onere della prova. Se un soggetto che è chiamato all’eredità in base a un titolo legale (ad esempio, un figlio del defunto, quindi erede legittimo e legittimario) agisce in giudizio o si costituisce in un processo compiendo atti che di per sé manifestano la volontà di accettare l’eredità (come proporre un’azione a tutela di un bene ereditario), non è tenuto a fornire una prova separata e specifica dell’accettazione. L’accettazione tacita è, infatti, implicita nel suo stesso comportamento processuale.

In questi casi, l’onere di eccepire e provare l’eventuale mancata accettazione dell’eredità (ad esempio, perché vi è stata una rinuncia o perché il diritto di accettare si è prescritto) si sposta sulla controparte che intende contestare la qualità di erede. L’eccezione di carenza di legittimazione passiva o attiva basata sulla mancata accettazione deve essere specifica e motivata.

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