Minorenne acquista oggetti online: i genitori devono pagare?
Se un figlio che non ha ancora 18 anni fa acquisti su internet (ad es. su Amazon), i genitori sono obbligati a pagare per conto suo? Guida legale: capacità di agire, annullabilità del contratto e responsabilità genitoriale.
L’accesso a internet e la facilità con cui si possono effettuare acquisti online sono ormai parte integrante della vita quotidiana. Anche i minorenni, spesso nativi digitali, navigano con disinvoltura tra siti di e-commerce e app di shopping. Oggi fanno anche investimenti in bitcoin e altre criptovalute. Questa crescente autonomia digitale solleva però una domanda importante e talvolta preoccupante per il padre e la madre: se un minorenne acquista oggetti online, i genitori devono pagare?
La legge italiana offre risposte precise a questi interrogativi. Essa tutela sia i minori, considerati soggetti non ancora pienamente capaci di compiere atti giuridici vincolanti, sia, in una certa misura, i genitori stessi da obbligazioni contratte dai figli a loro insaputa.
Questa guida si propone di esplorare il concetto di capacità di agire dei minorenni nel nostro ordinamento. Analizza il principio dell’annullabilità dei contratti da loro stipulati. Chiarisce le responsabilità che gravano sui genitori in queste specifiche situazioni.
Indice
Un minorenne può fare acquisti legalmente validi?
Di regola un minorenne non può stipulare contratti legalmente validi e vincolanti allo stesso modo di un adulto. Il diritto italiano distingue nettamente due concetti:
- la capacità giuridica: è l’idoneità ad essere titolari di diritti e doveri. Si acquisisce al momento della nascita.
- la capacità di agire: è l’idoneità a compiere validamente atti giuridici attraverso i quali si acquistano diritti e si assumono obbligazioni (ad esempio, stipulare un contratto di compravendita, accendere un finanziamento, ecc.). Questa capacità, secondo l’articolo 2 del Codice Civile, si acquisisce, di norma, con il compimento della maggiore età, fissata al diciottesimo anno.
I minorenni, quindi, sono legalmente considerati privi della piena capacità di agire. Questo non significa che non possano compiere alcun atto della vita quotidiana (come acquistare un gelato o un biglietto dell’autobus, atti considerati validi se commisurati alla loro età e capacità di comprensione e se di modico valore). Significa, però, che non possono validamente stipulare da soli contratti che comportino obbligazioni significative o che eccedano l’ordinaria amministrazione, a meno che non agiscano attraverso i loro rappresentanti legali (i genitori o un tutore) o con specifiche autorizzazioni previste dalla legge per determinati atti.
Cosa succede se mio figlio minorenne firma un contratto online?
Proprio a causa della loro limitata capacità di agire, gli atti giuridici (e quindi anche i contratti di acquisto) compiuti da un minorenne senza la necessaria rappresentanza o assistenza dei genitori sono, di regola, annullabili.
Cosa significa “annullabile”? Il contratto stipulato dal minorenne non è automaticamente nullo (cioè, come se non fosse mai esistito fin dall’inizio). È, invece, un contratto che produce i suoi effetti, ma questi effetti possono essere eliminati (annullati, appunto) se una delle parti legittimate lo richiede.
L’azione di annullamento del contratto concluso dal minorenne può essere richiesta, secondo l’articolo 1426 del Codice Civile e i principi generali:
- dal minorenne stesso, una volta che abbia raggiunto la maggiore età (entro un termine di prescrizione, solitamente cinque anni);
- dai suoi rappresentanti legali (cioè, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale o il tutore nominato dal giudice) durante tutto il periodo della minore età del figlio;
- dagli eredi o aventi causa del minorenne (ad esempio, se il minore dovesse mancare prima di aver agito per l’annullamento). Il Tribunale di Lamezia Terme, con una recente sentenza (n. 831 del 13 settembre 2024), ha ribadito questi principi in un contesto di acquisti effettuati da minori.
Se un ragazzo di 14 anni, utilizzando la sua paghetta o una carta prepagata ricaricata dai genitori per piccole spese, acquista online un costoso smartphone o un abbonamento a un servizio online senza il permesso dei genitori, quel contratto di acquisto è annullabile. I genitori, una volta venuti a conoscenza dell’acquisto non autorizzato, possono contattare formalmente il venditore (il sito di e-commerce) e chiedere l’annullamento del contratto. Dovranno probabilmente restituire lo smartphone (se è ancora integro e nelle condizioni originali) e avranno diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato dal figlio.
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I genitori sono sempre responsabili per ciò che fanno i figli?
È fondamentale operare una distinzione importante quando si parla di responsabilità dei genitori per gli atti compiuti dai figli minori:
- responsabilità per danni causati a terzi (art. 2048 cod. civ.): i genitori (o il tutore) sono responsabili per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori che abitano con essi. Questa è una forma di responsabilità extracontrattuale (o “da fatto illecito”). Si applica, ad esempio, se il figlio minorenne rompe un oggetto di valore di un vicino, danneggia un’auto parcheggiata, o causa lesioni a un compagno di scuola. In questi casi, i genitori sono chiamati a risarcire il danno causato dal figlio a terzi;
- obbligo di onorare i contratti stipulati dal figlio: tale responsabilità non sussiste automaticamente per il semplice fatto di essere genitori. Come abbiamo visto, il contratto stipulato dal minore senza il consenso o l’autorizzazione dei genitori è, di regola, annullabile proprio perché il minore non ha la capacità di obbligarsi validamente. L’articolo 2048 del Codice Civile, che riguarda i danni da fatto illecito, non impone ai genitori di adempiere le obbligazioni contrattuali assunte autonomamente e invalidamente dal figlio (Tribunale di Milano, Sentenza n. 5738 del 4 giugno 2024; Tribunale Ordinario Ravenna, sez. 1, sentenza n. 470/2019).
Se tuo figlio quattordicenne, giocando a pallone in cortile, rompe il vetro della finestra del vicino, tu, come genitore, sei generalmente responsabile per il risarcimento di quel danno (art. 2048 c.c.). Se, invece, lo stesso figlio quattordicenne compra online un costoso videogioco utilizzando di nascosto la tua carta di credito (o una sua prepagata), tu non sei automaticamente obbligato a considerare valido quell’acquisto e a pagare il prezzo al venditore del videogioco. Puoi, infatti, chiedere l’annullamento del contratto perché stipulato da un incapace.
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Mio figlio ha comprato online a mia insaputa: devo pagare io?
Se un minorenne effettua un acquisto online senza il consenso esplicito o l’autorizzazione preventiva dei propri genitori:
- questi ultimi non sono legalmente obbligati a pagare per tali acquisti nei confronti del venditore;
- il contratto stipulato dal minore è annullabile proprio perché il minore non possiede la capacità di agire e, quindi, non può validamente obbligarsi attraverso la stipula di un contratto, specialmente se di un certo valore economico (Tribunale Di Lamezia Terme, n. 831/2024).
I genitori, quindi, hanno il diritto di chiedere l’annullamento del contratto. Di conseguenza, avranno il diritto di restituire gli oggetti acquistati dal figlio (se possibile e se ancora integri e non usati in modo da diminuirne il valore) e di ottenere la restituzione di qualsiasi somma che sia stata eventualmente già pagata dal minore o addebitata su strumenti di pagamento a lui riconducibili.
Ci sono casi in cui l’acquisto del minorenne è valido e non annullabile?
Il Codice Civile prevede un’eccezione importante a questa regola generale dell’annullabilità. L’articolo 1426 del Codice Civile (“Raggiri usati dal minore”) stabilisce che il contratto
Cosa si intende per “raggiri”? Si tratta di comportamenti attivi, maliziosi e ingannevoli posti in essere dal minore con lo scopo specifico di far credere alla controparte (il venditore) di essere maggiorenne, inducendola così in errore sulla sua effettiva capacità. Un esempio classico potrebbe essere la falsificazione di un documento d’identità per attestare un’età maggiore.
La semplice dichiarazione del minore di essere maggiorenne, come ad esempio spuntare una casella su un sito web che dice “Dichiaro di avere almeno 18 anni”, non è di per sé considerata un raggiro sufficiente a impedire l’annullamento del contratto. Si ritiene, infatti, che il venditore, specialmente online e per acquisti di un certo rilievo economico, debba adottare delle misure ragionevoli per verificare, per quanto possibile, l’età e la capacità dell’acquirente, e non possa fare affidamento su una mera autodichiarazione.
(Differenza tra semplice dichiarazione e raggiri).
Se un diciassettenne, per acquistare un software online il cui uso è riservato ai maggiorenni, si limita a selezionare “Sì” alla domanda “Hai più di 18 anni?” presente sul sito, questa semplice dichiarazione non costituisce un raggiro ai sensi dell’art. 1426 c.c. Il contratto rimarrebbe annullabile. Se, invece, lo stesso ragazzo, per superare un sistema di verifica dell’età più stringente, modificasse digitalmente la data di nascita sulla scansione della sua carta d’identità e la inviasse al venditore per attestare falsamente la maggiore età, questo comportamento potrebbe essere qualificato come un vero e proprio “raggiro” e, in tal caso, il contratto potrebbe non essere più annullabile dai genitori.Annuncio pubblicitario
Mio figlio ha fatto un acquisto online: quali passi devo seguire per l’annullamento?
Se scopri che tuo figlio minorenne ha effettuato un acquisto online senza il tuo consenso e desideri annullarlo, è consigliabile agire con prontezza seguendo questi passaggi:
- è fondamentale contattare immediatamente il venditore e informarlo, meglio se per iscritto (ad esempio, tramite email con ricevuta di lettura, Posta Elettronica Certificata – PEC, o raccomandata A/R), del fatto che l’acquisto è stato effettuato da un soggetto minorenne, privo della capacità di agire, e senza alcuna autorizzazione da parte dei genitori;
- nella stessa comunicazione, o in una successiva, manifestare esplicitamente la volontà di annullare l’ordine e il contratto stipulato dal minore;
- se il bene acquistato è già stato ricevuto, è necessario accordarsi con il venditore per le modalità di restituzione. Di norma, in caso di annullamento per incapacità del minore, il bene va restituito nelle condizioni in cui si trova (se non è stato danneggiato colposamente o utilizzato in modo da diminuirne significativamente il valore). Le spese di restituzione potrebbero essere oggetto di discussione, ma la posizione dei genitori in questi casi è generalmente forte. È importante assicurarsi che il bene sia restituito nelle condizioni originali, se possibile, e con modalità tracciabili;
- se è stato effettuato un pagamento (ad esempio, con una carta prepagata intestata al minore o, peggio, utilizzando senza autorizzazione una carta dei genitori), si ha diritto a chiedere la restituzione integrale della somma versata.