Un genitore può pubblicare foto del figlio sui social senza consenso dell'altro?
Pubblicare foto di figli minori sui social richiede il consenso di entrambi i genitori. Analisi normativa (privacy, immagine) e giurisprudenza. Rischi e tutele.
Nell’era digitale in cui viviamo, la condivisione di momenti della propria vita attraverso i social network è diventata una prassi quotidiana per moltissime persone. Tra le immagini più frequentemente pubblicate ci sono quelle dei propri figli; i genitori amano mostrare la loro crescita, i loro successi, i momenti felici. Tuttavia, questa abitudine, apparentemente innocua e dettata dall’affetto, pone problemi legali importanti, specialmente quando i genitori sono separati, divorziati, o semplicemente non sono d’accordo sulla sovraesposizione mediatica dei loro bambini. Ma
La risposta fornita dall’ordinamento giuridico e costantemente ribadita dalla giurisprudenza è netta: serve quasi sempre l’assenso di entrambi i genitori. Questa soluzione è volta a proteggere in via prioritaria il diritto all’immagine, alla riservatezza e ai dati personali dei minori.
Questa guida si propone di esplorare le normative di riferimento e le più recenti decisioni dei tribunali e del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Spiega perché il consenso congiunto di entrambi i genitori è, nella quasi totalità dei casi, un requisito imprescindibile. Analizza anche le possibili conseguenze legali di una pubblicazione online non autorizzata dall’altro genitore.
Indice
Un genitore può postare foto del figlio senza l’ok dell’altro o serve il consenso congiunto?
Un genitore non può pubblicare fotografie o video del proprio figlio minorenne sui social network (come Facebook, Instagram, TikTok, X, o qualsiasi altra piattaforma di condivisione online) senza aver ottenuto il preventivo ed esplicito consenso dell’altro genitore
Questo principio si applica in ogni situazione familiare, quindi a:
- genitori coniugati;
- genitori separati legalmente;
- genitori divorziati;
- genitori non conviventi e non sposati che esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale.
La ragione di questa regola risiede nel fatto che la decisione di diffondere l’immagine di un minore online è considerata un atto che incide profondamente sulla sua vita privata, sulla sua identità digitale futura e sulla sua sicurezza. Pertanto, tale decisione non può essere presa unilateralmente da un solo genitore, ma richiede una scelta condivisa e ponderata da parte di entrambi coloro che sono legalmente responsabili per il minore.
Quali norme vietano di pubblicare foto dei figli senza doppio consenso?
Vediamo quali sono le leggi a tutela dell’immagine e della privacy dei minori. Diverse normative concorrono a formare il quadro di protezione che impone il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione online delle immagini dei figli minori:
C’è innanzitutto l’articolo 10 del Codice Civile (Tutela del diritto all’immagine). Questa norma fondamentale protegge il diritto all’immagine di ogni persona. Stabilisce che, qualora l’immagine di una persona sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso; salvo il risarcimento dei
In secondo luogo bisogna considerare gli articoli 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633). Tali disposizioni stabiliscono che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.
Esistono delle eccezioni a questa regola (ad esempio, per persone notorie, per scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è giustificata da necessità di giustizia o di polizia, o è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico). Tuttavia, queste eccezioni difficilmente si applicano alla pubblicazione di fotografie di minori sui social network da parte dei genitori per scopi meramente personali o di condivisione familiare. Inoltre, la tutela dell’immagine del minore è sempre interpretata in modo rafforzato e rigoroso (Cass. Civ., Sez. 1, n. 19515 del 16 giugno 2022).
Infine, esiste il Regolamento (UE) 2016/679 (noto come GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Una fotografia che ritrae una persona identificabile costituisce un dato personale. Il trattamento (che include la raccolta, la registrazione, la conservazione, la diffusione, ecc.) dei dati personali dei minori richiede cautele particolari. In Italia, per quanto riguarda i servizi della società dell’informazione offerti direttamente ai minori (come i social network), l’età del consenso digitale autonomo è fissata, di regola, a 14 anni. Al di sotto di tale età (e comunque, per decisioni che impattano significativamente la loro vita, anche sopra), il trattamento dei dati personali del minore
Se entrambi i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, come di norma accade anche in caso di separazione o divorzio con affidamento condiviso, è necessario il consenso di entrambi (Garante Privacy, Provvedimento del 13 novembre 2024).
Cosa dice la giurisprudenza sulla necessità del consenso di entrambi i genitori?
La giurisprudenza italiana, sia di merito che di legittimità, è ormai consolidata nel richiedere il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di immagini dei figli minori sui social network. Numerose sentenze hanno affrontato la questione, arrivando a conclusioni univoche.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15077 del 2021, ha affermato con chiarezza che la pubblicazione di fotografie di minori sui social network è lecita solo se previamente consentita da entrambi i genitori. Questo perché si tratta di una decisione che riguarda aspetti personalissimi e fondamentali della vita del minore, e quindi è considerata un atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione, per essere validi, richiedono l’accordo di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.
Il Tribunale di Rieti, con la sentenza n. 443 del 2022, ha ribadito questo principio. Ha specificato che per pubblicare immagini di minori sui social media è necessario il
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2836 del 2023, ha ulteriormente confermato che l’utilizzo (e quindi la pubblicazione) di immagini di minori sui social network effettuata senza il consenso di entrambi i genitori costituisce un illecito. Tale illecito può comportare la condanna al risarcimento del danno (sia patrimoniale, se dimostrabile, sia non patrimoniale, per la lesione dei diritti della personalità del minore) e può portare all’emissione di un ordine giudiziale di
Scegliere la scuola per un figlio, decidere su un intervento chirurgico non urgente, o autorizzare un viaggio all’estero sono esempi di atti di straordinaria amministrazione che richiedono l’accordo di entrambi i genitori. Allo stesso modo, secondo i giudici, anche la decisione di diffondere l’immagine di un figlio su una piattaforma online globale come un social network, con tutte le possibili e imprevedibili implicazioni per la sua privacy, la sua sicurezza e la sua reputazione futura, non è una scelta da prendere alla leggera o unilateralmente. È una decisione importante che va condivisa.
Anche il Garante Privacy interviene su foto dei minori online?
Sì, anche il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha più volte affrontato la questione della pubblicazione online di immagini di minori, sottolineando la necessità di massima cautela e del rispetto della normativa sulla privacy. Con un recente e significativo
- la pubblicazione di fotografie di minori sui social network effettuata senza il consenso di entrambi i genitori (o, più in generale, di chi esercita congiuntamente la responsabilità genitoriale) viola gli articoli 5 (principi fondamentali del trattamento, tra cui liceità, correttezza e trasparenza), 6 (condizioni di liceità del trattamento, tra cui il consenso) e 8 (condizioni applicabili al consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione) del GDPR;
- tale condotta viola anche l’articolo 2-quinquies del Codice della Privacy italiano (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), che disciplina specificamente il consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione.
Cosa rischia un genitore che non rispetta queste regole?
Pubblicare fotografie o video di un figlio minorenne sui social network senza aver ottenuto il necessario consenso dell’altro genitore (che esercita anch’egli la responsabilità genitoriale) non è una leggerezza priva di conseguenze. Tale comportamento costituisce:
- una violazione del diritto all’immagine del minore, tutelato dall’art. 10 c.c. e dalla Legge sul Diritto d’Autore;
- una violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del minore, tutelato dal GDPR e dal Codice Privacy.
Di conseguenza, il genitore che pubblica le foto senza il necessario “doppio consenso” può essere chiamato a rispondere civilmente delle sue azioni. L’altro genitore (o, in alcuni casi, il minore stesso una volta divenuto maggiorenne o tramite un curatore speciale) può rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere:
l’immediata rimozione delle immagini pubblicate illecitamente dalle piattaforme social;
l’inibitoria per future pubblicazioni non autorizzate;
il risarcimento dei danni (sia patrimoniali, se ne sussistono e sono provati, sia, più frequentemente, non patrimoniali, per la lesione dei diritti della personalità del minore, come il diritto all’immagine, alla reputazione e alla privacy).