Rinuncia alla proprietà di una casa o un terreno: è possibile?  

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Autore: Angelo Greco

13 agosto 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Si può rinunciare alla proprietà esclusiva di un immobile? Guida alla rinuncia abdicativa: funzionamento, dibattito legale, e perché i notai sono cauti. Casi ammessi.

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Il diritto di proprietà su un immobile è tradizionalmente considerato uno dei diritti più pieni ed esclusivi riconosciuti dal nostro ordinamento. Conferisce al titolare la facoltà di godere e disporre del bene in modo, appunto, esclusivo. Tuttavia, a volte, un proprietario potrebbe trovarsi nella situazione di voler “abbandonare” un suo bene immobile; potrebbe desiderare di spogliarsene definitivamente. Questo accade specialmente se l’immobile comporta solo spese e nessuna utilità pratica o affettiva. Ma

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è possibile la rinuncia alla proprietà di una casa o di un terreno? Perché i notai, di solito, rinunciano a stipulare un atto di questo tipo?

Il concetto giuridico di “rinuncia abdicativa” alla proprietà esclusiva è complesso; è tuttora oggetto di un acceso dibattito nel panorama giuridico italiano. Mentre la rinuncia a una semplice quota di comproprietà o a diritti reali minori (come l’usufrutto) è disciplinata esplicitamente dalla legge e ammessa, la rinuncia pura e semplice al diritto di proprietà su un intero immobile da parte dell’unico titolare solleva questioni delicate. Queste problematiche riguardano la sua stessa ammissibilità, i suoi effetti sulla sorte del bene “abbandonato”. Di conseguenza, anche i notai, chiamati a formalizzare tali atti, mostrano spesso una comprensibile e motivata cautela.

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Questa guida si propone di analizzare nel dettaglio la figura della rinuncia abdicativa alla proprietà esclusiva; spiega come dovrebbe teoricamente funzionare; chiarisce perché molti notai la sconsigliano o, in alcuni casi, si rifiutano di riceverne l’atto pubblico; indica anche i casi in cui, invece, la rinuncia a diritti reali immobiliari è pacificamente ammessa e praticata.

Cos’è la rinuncia abdicativa a una proprietà esclusiva?

La

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rinuncia abdicativa alla proprietà esclusiva è un negozio giuridico unilaterale. Significa che promana dalla sola volontà del proprietario dell’immobile. Con questo atto, il proprietario manifesta in modo formale e inequivocabile la sua intenzione di abbandonare il proprio diritto di proprietà su quel determinato bene; lo fa senza trasferirlo contestualmente a un altro soggetto specifico.

La rinuncia abdicativa, per produrre i suoi effetti (cioè, la dismissione del diritto dal patrimonio del rinunciante), non necessita di essere comunicata a un destinatario specifico né, tantomeno, di essere accettata da alcuno. I suoi effetti si esauriscono, per così dire, nella sfera giuridica del rinunciante stesso.

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A differenza di una vendita o di una donazione (che sono contratti con effetto traslativo), la rinuncia abdicativa non ha lo scopo di trasferire la proprietà a un’altra persona individuata dal rinunciante. Il proprietario, semplicemente, dismette il suo diritto, si spoglia della sua titolarità.

Per quanto riguarda i beni immobili, la rinuncia abdicativa alla proprietà:

  • deve essere redatta in forma scritta ad substantiam, cioè a pena di nullità, ai sensi dell’articolo 1350 del Codice Civile (che elenca gli atti che devono farsi per iscritto). Generalmente, per la sua gravità e per le esigenze di pubblicità, si ritiene necessaria la forma dell’atto pubblico notarile;
  • deve essere trascritta nei pubblici registri immobiliari, ai sensi dell’articolo 2643 del Codice Civile. La trascrizione è fondamentale per rendere l’atto di rinuncia (e i suoi effetti sulla titolarità del bene) opponibile ai terzi (ad esempio, ai creditori del rinunciante o a chiunque possa vantare diritti sull’immobile).

Qual è la sorte del bene immobile dopo una rinuncia abdicativa alla proprietà esclusiva?

Secondo una parte della dottrina e alcune (sebbene non univoche) pronunce giurisprudenziali, il bene immobile, una volta divenuto privo di un proprietario privato a seguito della rinuncia, verrebbe automaticamente acquisito al patrimonio dello Stato. Questo in applicazione dell’articolo 827 del Codice Civile; esso dispone, appunto, che i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno (“beni vacanti”) spettano al patrimonio indisponibile dello Stato (Tribunale Ordinario Firenze, sez. 2, sentenze n. 1462/2023 e n. 2529/2022).

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È vero che i notai non vogliono fare atti di rinuncia alla proprietà?

È un’esperienza piuttosto comune che molti notai italiani mostrino una significativa cautela, e in diversi casi arrivino a sconsigliare vivamente o addirittura a rifiutarsi di redigere e ricevere un atto pubblico di rinuncia abdicativa alla proprietà esclusiva di un immobile. Questa prudenza non è immotivata; deriva da una serie di complesse ragioni giuridiche e pratiche.

A differenza di altre forme di rinuncia a diritti reali (come la rinuncia all’eredità, all’usufrutto, o alla quota di comproprietà, che sono specificamente disciplinate dal Codice Civile), non esiste una disposizione normativa che regoli in modo organico e specifico la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili esclusivi

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Questa lacuna legislativa è fonte di incertezza. Alcuni tribunali, infatti, hanno affermato che, proprio in assenza di una previsione normativa espressa che la consenta, la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare esclusiva non sarebbe ammessa nel nostro ordinamento giuridico (Tribunale di Imperia, Sentenza n. 193 del 11 marzo 2024; Corte Di Appello Di Lecce, Sentenza n. 690 del 29 luglio 2024; TAR Piemonte, sentenza n. 368 del 2018).

Inoltre, il diritto di proprietà privata, nel nostro ordinamento, non è concepito come un diritto assoluto e illimitato. L’articolo 42 della Costituzione Italiana, pur riconoscendone e garantendone la tutela, ne subordina l’esercizio al rispetto della sua

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funzione sociale. Consentire la rinuncia abdicativa incondizionata alla proprietà, specialmente se motivata dalla volontà di sottrarsi a oneri e responsabilità, potrebbe porsi in contrasto con tale funzione sociale. Il proprietario, infatti, ha anche dei doveri connessi al suo diritto; come quelli di corretta manutenzione del bene (per evitarne il degrado o il pericolo per terzi), di custodia, e di adempimento degli obblighi fiscali (IMU, TARI, ecc.). La rinuncia abdicativa potrebbe essere vista come un tentativo di eludere questi doveri, trasferendoli di fatto sulla collettività (cioè, sullo Stato, che diventerebbe proprietario del bene “abbandonato”) (Corte Di Appello Di Lecce, n. 690/2024; Tribunale di Genova, Sentenza n. 1377 del 3 maggio 2024).
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Si inseriscono poi problemi di ordine pubblico e sicurezza. L’abbandono indiscriminato di beni immobili, specialmente se si tratta di edifici fatiscenti, terreni inquinati o aree degradate, potrebbe creare concrete situazioni di degrado ambientale e urbano. Potrebbe anche generare pericoli per la l’incolumità pubblica.

Lo Stato (o gli enti locali) si troverebbe a dover gestire un numero potenzialmente elevato di beni così “abbandonati”. Ciò comporterebbe ingenti oneri finanziari e complesse responsabilità gestionali a carico della collettività (Tribunale Ordinario Perugia, sez. 2, sentenza n. 704/2021).

Come accennato, la giurisprudenza italiana non è affatto univoca

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sull’ammissibilità della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare esclusiva.

Alcune sentenze di merito (come quelle del Tribunale di Firenze citate) ne hanno riconosciuto la validità in linea di principio. Hanno argomentato che il diritto di proprietà, essendo un diritto patrimoniale disponibile, può essere oggetto di rinuncia da parte del suo titolare; e che non esiste un divieto espresso nell’ordinamento che la impedisca.

Altre pronunce, invece, anche di Corti d’Appello, ne hanno escluso la validità o l’ammissibilità generale. Hanno sottolineato l’assenza di una norma specifica che la preveda; e hanno dato grande peso alla funzione sociale della proprietà e ai doveri che ne derivano.

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Questa profonda incertezza interpretativa e la presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti inducono comprensibilmente i notai a una grande cautela. Essi, infatti, sono tenuti a garantire la validità e la stabilità degli atti che ricevono. Stipulare un atto la cui validità è dubbia o fortemente contestata li esporrebbe al rischio di responsabilità professionali nei confronti delle parti e di terzi.

Nullità dell’atto di rinuncia alla proprietà

Alcuni tribunali hanno addirittura dichiarato la nullità degli atti di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare esclusiva. Hanno ritenuto che tali atti, se non supportati da un interesse meritevole di tutela riconosciuto dall’ordinamento (diverso dalla mera volontà di liberarsi da un bene oneroso), siano

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privi di una causa lecita e socialmente apprezzabile. Oppure, che siano motivati da un intento elusivo o fraudolento (ad esempio, sottrarsi a debiti, a obblighi di bonifica, o a responsabilità per danni), che li renderebbe nulli per illiceità del motivo determinante (Tribunale di Genova, n. 1377/2024).

La nullità dell’atto di rinuncia comporterebbe, ovviamente, la sua totale inefficacia. La proprietà del bene rimarrebbe, quindi, in capo al presunto rinunciante, con tutti gli oneri e le responsabilità connessi.

Se il signor Rossi, proprietario di un vecchio edificio collabente e pericolante, situato in un’area a rischio idrogeologico, per il quale ha ricevuto dal Comune un’ordinanza di messa in sicurezza con costi molto elevati, si presentasse da un notaio chiedendo di stipulare un atto di “rinuncia abdicativa alla proprietà” di quell’edificio (al solo scopo di evitare le spese e le responsabilità), è molto probabile che il notaio, dopo avergli spiegato le incertezze giuridiche e i rischi di nullità, si rifiuti di ricevere un simile atto. Questo perché la rinuncia apparirebbe chiaramente finalizzata a eludere doveri di legge e a scaricare un problema sulla collettività, e potrebbe quindi essere considerata priva di una causa lecita o addirittura nulla per motivo illecito.

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Quando la rinuncia abdicativa è ammessa?

È fondamentale distinguere la situazione della rinuncia abdicativa alla proprietà esclusiva (che, come visto, è molto problematica e dibattuta) dai casi in cui la rinuncia a un diritto reale immobiliare è espressamente prevista e disciplinata dal Codice Civile o da leggi speciali. In queste ipotesi specifiche e “tipizzate”, la rinuncia è pacificamente ammessa; i notai, di conseguenza, procedono regolarmente alla stipula degli atti necessari, nel rispetto delle forme richieste.

Tra questi casi rientrano, ad esempio:

  • la rinuncia all’eredità (articolo 519 del Codice Civile): il chiamato all’eredità, prima di accettarla, può rinunciarvi con una dichiarazione formale ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale;
  • la rinuncia all’usufrutto (articolo 1014 del Codice Civile): l’usufruttuario può rinunciare al suo diritto di usufrutto su un bene. L’effetto di tale rinuncia è, di regola, il consolidamento dell’usufrutto con la nuda proprietà; il nudo proprietario diventa quindi pieno proprietario del bene;
  • la rinuncia alla quota di comunione (comproprietà) (articolo 1104 del Codice Civile): come già ampiamente discusso in altre sedi, il comproprietario può rinunciare alla sua quota, ad esempio per liberarsi dall’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune. In questo caso, la sua quota si accresce automaticamente e proporzionalmente a quelle degli altri comproprietari;
  • la rinuncia ai diritti di comproprietà sul muro comune di confine (articolo 882 del Codice Civile): un comproprietario di un muro di confine può rinunciare al suo diritto per esimersi dal contribuire alle spese di riparazione o ricostruzione.

Per quanto riguarda la

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proprietà esclusiva su beni immobili, come detto, l’ammissibilità di una rinuncia puramente abdicativa (cioè, non traslativa e non legata a una specifica funzione liberatoria da obblighi particolari, come quella dell’art. 1104 c.c. per la comunione) è, allo stato attuale, oggetto di un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale.

Alcuni tribunali (es. Firenze) ne hanno occasionalmente riconosciuto la possibilità in linea di principio. Si sono basati sull’argomento che il diritto di proprietà, essendo un diritto patrimoniale disponibile, dovrebbe essere anche rinunciabile da parte del suo titolare; e sul fatto che non esiste un divieto espresso nell’ordinamento che la impedisca.

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Altri tribunali, invece, e sembra essere questo l’orientamento più cauto e forse prevalente nella giurisprudenza di merito più recente (come quelli di Imperia, Lecce, Genova e Perugia, anch’essi citati), tendono a escludere la validità generale di tali atti di rinuncia alla proprietà esclusiva. Sottolineano l’assenza di una norma che li preveda e li disciplini in modo specifico (a differenza delle altre ipotesi di rinuncia tipizzate); e danno grande peso alla funzione sociale della proprietà e ai doveri che ne derivano per il titolare.

La novità: la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione: rinuncia agevolata anche se il terreno non vale nulla

Come abbiamo visto, non è sempre facile liberarsi di una proprietà immobiliare che, anziché essere una risorsa, si è trasformata in un onere. Ma ora, una sentenza storica delle

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Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione semplifica notevolmente la procedura. Con la pronuncia n. 23093, depositata l’11 agosto 2025, la Suprema Corte ha cristallizzato due principi di diritto che rendono più agevole la rinuncia alla proprietà, specialmente per i beni che hanno perso valore economico o sono diventati inservibili.

Un atto unilaterale: per rinunciare non serve il consenso di nessuno

Il primo, fondamentale principio stabilito dalla Cassazione è che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale e non recettizio. Questo significa che la sua funzione tipica è solo quella di “dismettere il diritto”, ovvero di liberarsi della proprietà, senza la necessità che un’altra persona (un contraente) accetti o meno.

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Il fondamento di questa facoltà è l’articolo 832 del Codice Civile, che riconosce al proprietario il potere di disporre della cosa. L’effetto della rinuncia si produce, per legge (ex lege), con l’acquisizione del bene da parte dello Stato a titolo originario, in forza dell’articolo 827 del Codice Civile, quale “conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene”. In pratica, nel momento in cui un proprietario rinuncia formalmente a un immobile, questo passa automaticamente al demanio dello Stato.

Di conseguenza, la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare trova la sua ragione d’essere in sé stessa, e non nell’adesione di un altro contraente. La rinuncia è la manifestazione di un

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interesse individuale e patrimoniale del titolare a non essere più legato al bene.

L’irrilevanza del “fine egoistico” e il minimo costituzionale della proprietà

Il secondo principio definito dalle Sezioni Unite è ancora più dirompente: anche se la rinuncia alla proprietà immobiliare è determinata da un “fine egoistico“, non si può invocare la nullità dell’atto. Questo significa che il giudice non può intervenire per sindacare l’atto, ritenendolo nullo per contrasto con l’articolo 42, comma 2, della Costituzione (che garantisce la funzione sociale della proprietà) o per illiceità della causa o del motivo.

La Cassazione ha sottolineato che le limitazioni della proprietà, indirizzate ad assicurarne una funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, non dal giudice. Inoltre, dall’

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articolo 42 della Costituzione non si può ricavare un “dovere di essere e di restare proprietario per motivi di interesse generale”.

Il caso esaminato riguardava la rinuncia, effettuata con atto notarile da due sorelle, a terreni che erano sostanzialmente inservibili e privi di valore economico. Il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio si erano opposti, chiedendo la nullità dell’atto, ma la Cassazione ha respinto le loro eccezioni.

I giudici hanno spiegato che l’idoneità di una cosa a formare oggetto di proprietà implica che essa possa essere trasferita, scambiata o rinunciata. La Costituzione garantisce il diritto di proprietà, ma il suo “minimo costituzionale” è dato sia dal legame di appartenenza del bene, sia dal suo “apprezzabile valore economico”. Se le facoltà di godere e disporre della cosa risultano annullate, e non resta utilità patrimoniale per il proprietario, viene meno la stessa proprietà. In questi casi, il titolare non può essere riqualificato come “gestore nell’interesse collettivo” e ha il diritto di dismettere il bene. Del resto, se l’ordinamento vuole impedire l’abbandono di beni (come i rifiuti), lo fa con norme imperative di ordine pubblico che sanzionano una condotta illecita, non sindacando la validità dell’atto di rinuncia.

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La procedura: un atto formale da trascrivere, ma senza un destinatario

La rinuncia alla proprietà immobiliare deve essere considerata un atto essenzialmente unilaterale. La sua funzione è solo quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo successivo, eventuale acquisto da parte dello Stato. La dichiarazione deve essere manifestata nel mondo esterno per produrre il suo effetto con un atto pubblico o una scrittura privata e va trascritta nei registri immobiliari perché sia opponibile a terzi. È importante sottolineare che la dichiarazione di rinuncia non deve essere rivolta a una determinata persona.

Conclusioni

La sentenza delle Sezioni Unite rappresenta un importante chiarimento per il diritto immobiliare. La rinuncia alla proprietà è un atto che non richiede un’adesione o un consenso da parte di altri soggetti, nemmeno dello Stato. L’atto è valido anche se il bene ha scarso valore e il motivo della rinuncia è “egoistico”, perché il diritto di proprietà non può essere convertito in un dovere di gestione nell’interesse collettivo quando il bene non ha più alcuna utilità per il titolare. La decisione semplifica la procedura per liberarsi di proprietà diventate un onere, garantendo un’uscita formale e legalmente riconosciuta da una situazione patrimoniale passiva.

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