Auto aziendale uso promiscuo: fringe benefit e tassazione
Tassazione auto aziendali uso promiscuo: cosa cambia dal 2025 con Legge Bilancio e Decreto Bollette? Guida a calcolo fringe benefit, deducibilità e novità.
L’auto aziendale: per molti un benefit apprezzato, un simbolo di status o una comoda necessità; per le aziende, uno strumento di lavoro e un elemento della retribuzione. Ma dietro la praticità dell’uso promiscuo – quel mix di spostamenti lavorativi e personali – si cela un meccanismo fiscale articolato, quello dei fringe benefit, che traduce il valore di questo “extra” in reddito imponibile per il dipendente e in costi con deducibilità specifica per l’impresa. Un meccanismo che, sull’onda della transizione ecologica e delle necessità di bilancio, è in continua evoluzione. Se ti stai chiedendo per le
Indice
Auto aziendale uso promiscuo: cos’è il fringe benefit?
Quando un datore di lavoro concede a un dipendente (o a un collaboratore) un’
Per le auto ad uso promiscuo, la quantificazione di questo fringe benefit tassabile non si basa sui costi effettivi sostenuti o sui chilometri realmente percorsi dal lavoratore per uso personale. La legge prevede un calcolo forfettario: si presume convenzionalmente una percorrenza annua di 15.000 chilometri per uso privato, e il valore del benefit è determinato applicando una percentuale a questo importo, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali elaborate dall’ACI (Automobile Club d’Italia). Queste tabelle sono pubblicate annualmente e variano per ogni modello di auto.
Come si tassava l’auto aziendale dal 1° luglio 2020 al 2024?
Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il calcolo del fringe benefit è stato disciplinato dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, come modificato dalla Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). Questa normativa ha introdotto un sistema di percentuali differenziate basate sulle emissioni di anidride carbonica (CO2) del veicolo, con l’obiettivo di favorire i mezzi meno inquinanti:
- 25% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km (calcolato su base ACI) per i veicoli con valori di emissione di CO2 da 0 a 60 grammi per chilometro (g/km);
- 30% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l’anno 2020 e 50% a partire dall’anno 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l’anno 2020 e 60% a partire dall’anno 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km. Questo sistema premiava chi utilizzava auto a basse emissioni (elettriche, ibride plug-in performanti) e penalizzava progressivamente i veicoli più inquinanti.
Cosa prevedeva la Legge di Bilancio 2025 per le auto aziendali?
La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48) ha introdotto una significativa modifica al regime di tassazione del fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La nuova regola generale, per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della Strada (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan), i motocicli e i ciclomotori, prevedeva che il fringe benefit tassabile fosse pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (calcolato su base ACI), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Tuttavia, questa stessa legge introduceva delle percentuali ridotte molto vantaggiose per i veicoli a basse emissioni, sempre di nuova immatricolazione e con contratti dal 1° gennaio 2025:
- 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (a batteria);
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. L’effetto di questa norma sarebbe stato una netta diminuzione della tassazione per elettriche e plug-in, ma un potenziale aumento per le auto a benzina, diesel e ibride non plug-in, che sarebbero ricadute nella regola generale del 50% (un’aliquota prima riservata solo ai veicoli più inquinanti nel regime 2020-2024). L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020) aveva già chiarito che la locuzione “di nuova immatricolazione” andava riferita ai veicoli immatricolati a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo regime fiscale (quindi, in questo contesto, dal 1° gennaio 2025). Inoltre, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione del benefit tra datore e dipendente è rilevante per individuare i contratti stipulati a decorrere da tale data.
Decreto Bollette: cosa cambia per la tassazione auto 2025?
Qui interviene la novità più recente, che modifica parzialmente lo scenario appena descritto. L’articolo 6, comma 48-bis, del Decreto Legge 28 febbraio 2025, n. 19 (il cosiddetto “Decreto Bollette”), convertito con la Legge 24 aprile 2025, n. 60 (date indicate nel testo di riferimento), ha introdotto una disposizione transitoria per garantire una progressiva attuazione delle misure di transizione energetica, nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per famiglie e imprese.
In sostanza, questo intervento posticipa di fatto l’applicazione della nuova (e potenzialmente maggiore) tassazione prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per i veicoli aziendali più inquinanti, mantenendo in vigore per un periodo più lungo le regole precedenti per determinate categorie di veicoli.
Quali auto beneficiano ancora del vecchio regime nel 2025?
Il Decreto Bollette stabilisce che si continua ad applicare la disciplina previgente (cioè quella dell’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024 – quindi le percentuali basate sulle emissioni di CO2 viste per il periodo 2020-2024) per due specifiche categorie di veicoli aziendali:
- i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 (per questi, la continuità del regime precedente era già implicita, ma qui viene confermata);
- i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 E concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Questa seconda categoria è la vera novità: per le auto più inquinanti ordinate entro la fine del 2024 ma assegnate ai dipendenti nella prima metà del 2025, non si applicheranno subito le nuove e potenzialmente più penalizzanti regole della Legge di Bilancio 2025, ma si continuerà con il sistema a scaglioni di CO2.
Auto aziendale <60g/km CO2: tassazione agevolata confermata?
Sì, per le categorie di veicoli sopra menzionate che beneficiano della deroga del Decreto Bollette, e che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km, continua ad essere considerato il 25% dell’importo della percorrenza convenzionale ACI come fringe benefit. Vengono anche confermati gli aumenti percentuali (30%, 50%, 60% a seconda dell’anno e della fascia di emissione) per i veicoli con emissioni superiori a 60 g/km che rientrano in queste categorie transitorie.
Le nuove percentuali super-agevolate del 10% (elettriche) e 20% (plug-in) introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 si applicheranno, quindi, ai veicoli di nuova immatricolazione con contratti di assegnazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2025 che non rientrano nelle due categorie di “salvaguardia” del Decreto Bollette (ad esempio, un’auto elettrica ordinata e assegnata a febbraio 2025, non rientrando nella casistica degli ordini entro il 31/12/2024, beneficerebbe direttamente del 10%).
Fringe benefit auto: come si calcola? Esempi pratici
Vediamo due esempi forniti dal testo di riferimento, che illustrano il calcolo secondo il regime 2020-2024 (applicabile anche alle categorie in deroga nel primo semestre 2025):
ESEMPIO 1
- Situazione: Un dipendente ha in uso promiscuo una Fiat 500 1.0 Hybrid (emissioni CO2: 105 g/km) per tutto l’anno 2024.
- Dati:
- costo chilometrico ACI (ipotetico per il modello): € 0,4190 per km;
- percorrenza convenzionale: 15.000 km;
- importo base: € 0,4190 × 15.000 km = € 6.285;
- percentuale applicabile (emissioni tra 60 e 160 g/km): 30%;
- Calcolo Fringe Benefit:
- annuo: € 6.285 × 30% = € 1.885,50;
- mensile: € 1.885,50 ÷ 12 = € 157,13;
ESEMPIO 2
- Situazione: Un dipendente ha in uso promiscuo una BMW X5 3.0d (emissioni CO2: 175 g/km) per tutto l’anno 2024.
- Dati:
- costo chilometrico ACI (ipotetico per il modello): € 0,9850 per km;
- percorrenza convenzionale: 15.000 km;
- importo base: € 0,9850 × 15.000 km = € 14.775;
- percentuale applicabile (emissioni tra 160 e 190 g/km, per l’anno 2021 e successivi): 50%;
- Calcolo Fringe Benefit:
- annuo: € 14.775 × 50% = € 7.387,50;
- mensile: € 7.387,50 ÷ 12 = € 615,63.
Le nuove Tabelle ACI 2025, come menzionato, conterranno colonne distinte per le diverse percentuali applicabili, incluse quelle nuove del 10% e 20% per elettriche e plug-in (per i veicoli che rientrano nel nuovo regime dal 1° gennaio 2025 senza deroghe).
Come si determina il reddito tassabile per il dipendente?
Il valore del fringe benefit così calcolato:
- va ragguagliato al periodo dell’anno per cui il veicolo è assegnato al dipendente, contando i giorni di assegnazione e non quelli di effettivo utilizzo;
- si considera al netto delle somme eventualmente trattenute o corrisposte dal dipendente nello stesso periodo d’imposta per l’utilizzo del veicolo (ad esempio, un contributo mensile pagato dal dipendente per l’uso privato);
- una volta suddiviso in dodicesimi, confluisce nella retribuzione mensile lorda ed è assoggettato sia a ritenute fiscali IRPEF sia a contributi previdenziali;
- l’importo e le modalità di valorizzazione devono essere riportati nelle annotazioni della Certificazione Unica (CU) rilasciata annualmente al dipendente (come chiarito dalla Circolare AdE n. 21/E del 17 aprile 2007). È importante notare che si applica un criterio di valutazione separata per il box auto o per altri beni o servizi accessori (parcheggio, custodia) concessi al dipendente e connessi all’uso del mezzo; questi potrebbero costituire ulteriori fringe benefit da tassare.
La ricarica gratuita dell’auto elettrica aziendale è tassata?
Una questione di crescente interesse riguarda la ricarica gratuita dei veicoli elettrici. L’Agenzia delle Entrate, con la
Chi deve usare le Tabelle ACI per il calcolo del fringe benefit?
La procedura di calcolo del costo chilometrico basata sulle Tabelle ACI si applica a una vasta platea di datori di lavoro:
- imprese costituite in qualunque forma giuridica (individuali, società di persone, società di capitali);
- enti pubblici o privati;
- lavoratori autonomi in forma individuale o associata (studi associati), qualora abbiano dipendenti o collaboratori che utilizzano l’auto aziendale per l’attività lavorativa e per uso personale.
Costi auto aziendali: quanto può dedurre l’impresa/professionista?
Finora abbiamo parlato della tassazione in capo al dipendente. Ma quali sono le regole di
- Deducibilità al 100%:
- per i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa (cioè indispensabili per lo svolgimento dell’attività stessa, es. auto di una scuola guida, furgoni per consegne);
- per i veicoli ad uso pubblico (es. taxi, auto a noleggio con conducente). Questo vale indipendentemente dal titolo di possesso (proprietà, leasing, noleggio);
- Limiti per uso promiscuo e altre categorie:
- veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta: i costi sono deducibili al 70%;
- veicoli utilizzati da imprese o esercenti arti e professioni (non in uso promiscuo a dipendenti): deducibili al 20%;
- veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio: deducibili all’80%. I promotori finanziari e gli agenti di assicurazione sono equiparati a questa categoria (Circolare AdE 48/E/1998);
- Limiti oggettivi di costo fiscalmente riconosciuto: le percentuali di deduzione (20% o 80%) si applicano su un importo massimo di costo del veicolo, che varia in base alla modalità di acquisizione (acquisto, noleggio, leasing) e alla categoria del veicolo. Ad esempio, per l’acquisto di autovetture:
- costo massimo riconosciuto: € 18.075,99 (generalmente);
- costo massimo riconosciuto per agenti/rappresentanti: € 25.822,84. Per motocicli e ciclomotori i limiti sono inferiori. Per canoni di leasing e noleggio ci sono limiti annui specifici (es. € 3.615,20 per autovetture in noleggio per imprese/professionisti);
- Regole specifiche per professionisti:
- in caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità al 20% (con i relativi limiti di costo) è ammessa per un solo veicolo;
- se l’attività è svolta da società semplici o associazioni ex art. 5 TUIR, la deducibilità spetta per un solo veicolo per ogni socio o associato, e i limiti di costo sono riferiti a ciascuno di essi;
- Spese per carburante: sono deducibili nei limiti percentuali visti sopra solo se pagate con strumenti tracciabili (carte di credito, debito, prepagate emesse da operatori finanziari soggetti a specifici obblighi di comunicazione);
- Veicoli esclusi dai limiti: i limiti di deducibilità non si applicano a veicoli non a motore (biciclette), veicoli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (es. concessionarie auto), o a veicoli “speciali” come autobus, autocarri, trattori stradali, ecc.
La risoluzione AdE 179/E/2001 ha chiarito che la deducibilità integrale per “autovettura uso ufficio” è ammessa solo se il veicolo è effettivamente utilizzato come ufficio mobile nell’ambito del ciclo produttivo.