Come si calcola la maturazione delle ferie?
Guida completa alla maturazione delle ferie: come si calcolano i ratei mensili, il diritto alle 4 settimane, ferie in malattia, CIG, part-time e CCNL.
Il profumo salmastro del mare, la quiete di una cima montuosa, o semplicemente il dolce far niente tra le mura domestiche: le ferie rappresentano per ogni lavoratore una boccata d’ossigeno, un intervallo atteso e meritato per staccare la spina dalla routine quotidiana e ricaricare le energie. Non si tratta di un lusso concesso per benevolenza, ma di un diritto fondamentale, scolpito nella nostra Costituzione e nelle leggi, pensato per tutelare il benessere psicofisico della persona. Ma, al di là del desiderio di evasione, molti si interrogano sul meccanismo pratico che regola questo diritto:
Capire come si accumulano i giorni di riposo, quali periodi di assenza ne consentono comunque la maturazione e quali no, e come la contrattazione collettiva può intervenire, è essenziale per ogni lavoratore per poter pianificare con consapevolezza i propri periodi di recupero e per far valere pienamente un diritto irrinunciabile.
Indice
Quali leggi garantiscono il diritto alle ferie retribuite?
Il diritto alle ferie affonda le sue radici nei principi fondamentali del nostro ordinamento e in normative sovranazionali:
- articolo 36 della Costituzione Italiana: sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite. La Costituzione specifica che il lavoratore “non può rinunziarvi”, sottolineando la natura indisponibile di questo diritto, posto a tutela della sua salute e del suo benessere;
- articolo 2109 del Codice Civile: conferma il diritto del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo. Stabilisce inoltre che il momento del godimento delle ferie è stabilito dall’imprenditore, tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro;
- articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza): sancisce il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro giuste ed eque, che includono il diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali, e a ferie annuali retribuite.
A queste fonti primarie si aggiunge il Decreto Legislativo n. 66 del 2003
A cosa servono le ferie oltre al riposo dal lavoro?
Le ferie non sono una semplice pausa dall’attività lavorativa. Hanno uno scopo più profondo e multifunzionale, essenziale per l’equilibrio della persona:
- tutela della salute e recupero delle energie psicofisiche: consentono al lavoratore di recuperare le energie spese durante l’attività lavorativa, prevenendo lo stress, il burnout e i rischi per la salute connessi a un impegno lavorativo eccessivo e ininterrotto;
- pieno sviluppo della persona e partecipazione alla vita sociale e familiare: offrono al lavoratore il tempo e lo spazio per dedicarsi ai propri interessi personali, alla famiglia, alle relazioni sociali, alla cultura e allo svago, contribuendo così a una più completa realizzazione della sua personalità.
Quante settimane di ferie spettano per legge ogni anno?
L’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a un periodo annuale minimo di ferie retribuite pari a
La legge (sempre l’art. 10 del D.Lgs. 66/2003) prevede anche delle regole per la fruizione di queste quattro settimane minime. In particolare:
- 2 settimane vanno fruite entro la fine dell’anno di maturazione e, su richiesta del dipendente, in via continuativa;
- 2 settimane vanno fruite, anche in via non continuativa, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Le ferie maturate durante l’anno 2024 dovranno essere godute per almeno due settimane entro il 31 dicembre 2024. Le altre due settimane (o più, se previste dal CCNL) dovranno essere godute entro il 30 giugno 2026 (18 mesi dopo il 31 dicembre 2024). Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare preventivamente al lavoratore il periodo in cui potrà godere delle ferie.
Il contratto collettivo (CCNL) può cambiare le regole sulle ferie?
La contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL), stipulata tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro, gioca un ruolo molto importante nella disciplina delle ferie. I CCNL possono:
- prevedere una diversa regolamentazione della maturazione delle ferie: ad esempio, stabilendo criteri specifici in base alla qualifica del lavoratore, all’anzianità di servizio o alle mansioni svolte;
- stabilire periodi di ferie superiori al minimo legale di quattro settimane, ma mai inferiore;
- definire le modalità di calcolo delle ferie: se in giorni di calendario (includendo quindi anche eventuali sabati o domeniche) o in giorni di lavoro effettivo (escludendoli);
- regolare la distribuzione delle ferie in base all’articolazione dell’orario settimanale (ad esempio, su 5 giorni lavorativi, tipicamente dal lunedì al venerdì, o su 6 giorni);
- disciplinare la maturazione e la fruizione delle ferie in caso di orario multi-periodale: quando l’orario di lavoro settimanale varia durante l’anno (ad esempio, più ore in certi periodi e meno in altri), i CCNL possono stabilire meccanismi specifici per garantire il rispetto del limite medio previsto e la corretta maturazione del diritto al riposo.
Le ferie si maturano mese per mese? Come si calcola il rateo?
Le ferie maturano progressivamente durante l’anno, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente svolta. Anche il periodo di prova, se superato, viene conteggiato ai fini della maturazione delle ferie.
Generalmente, la maturazione avviene su base mensile. La regola comune, spesso recepita o specificata dai CCNL, è che l’attività lavorativa svolta per almeno 15 giorni in un mese comporta la maturazione del rateo mensile completo di ferie. Se si lavora per meno di 15 giorni in un mese (ad esempio, in caso di assunzione o cessazione a metà mese), quel mese potrebbe non far maturare il rateo, salvo diverse e più favorevoli disposizioni del contratto collettivo applicabile.
Se un lavoratore ha diritto a 26 giorni di ferie all’anno, il rateo mensile sarà di 26 / 12 = 2,166 giorni circa. Se a marzo lavora per 20 giorni, maturerà 2,166 giorni di ferie. Se ad aprile viene assunto il giorno 20, lavorando quindi solo 11 giorni in quel mese, potrebbe non maturare il rateo di ferie per aprile, a seconda di cosa prevede il suo CCNL.
Durante quali assenze dal lavoro si continuano a maturare le ferie?
Esistono alcuni periodi di assenza dal lavoro che, per legge o per previsione contrattuale, sono equiparati a servizio effettivo e quindi
- congedo di maternità obbligatorio e congedo di paternità (obbligatorio e alternativo);
- congedo parentale (nei limiti e con le modalità previste dalla legge);
- malattia e infortunio sul lavoro, ma solo entro il cosiddetto “periodo di comporto” (cioè il periodo massimo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, la cui durata è stabilita dai CCNL);
- congedo matrimoniale (solitamente 15 giorni di calendario);
- altri periodi di ferie precedentemente maturate e godute;
- permessi retribuiti per motivi specifici previsti dalla legge o dal CCNL (es. permessi per lutto, per assistenza a familiari disabili ex Legge 104/92, per donazione sangue, ecc.).
In quali casi di assenza le ferie non maturano affatto?
Al contrario, ci sono periodi di assenza dal lavoro durante i quali la maturazione delle ferie è sospesa o esclusa. Le ipotesi più comuni sono:
- sciopero;
- malattia e infortunio oltre il limite del periodo di comporto (cioè quando l’assenza si prolunga oltre il periodo di conservazione del posto);
- servizio di leva militare obbligatorio (il testo di riferimento lo menziona, sebbene oggi sia sospeso in Italia, la disposizione potrebbe avere ancora rilevanza per richiami o normative specifiche pregresse);
- assenze ingiustificate;
- sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione per cassa integrazione guadagni (CIG) a zero ore, cioè quando l’attività lavorativa è completamente sospesa;
- periodi di aspettativa non retribuita concessi dal datore di lavoro (es. per motivi personali, formazione non aziendale, ecc.), a meno che il CCNL non disponga diversamente.
Permessi allattamento e Cassa Integrazione: maturano le ferie?
Per alcune situazioni specifiche, sono intervenuti gli istituti previdenziali o la giurisprudenza a fornire chiarimenti:
- permessi per allattamento: si tratta dei riposi giornalieri riconosciuti alle lavoratrici madri (o ai padri, in determinate circostanze) fino al compimento del primo anno di vita del bambino. L’INPS, con la circolare n. 48/1989, ha chiarito che tali permessi sono equiparati a ore lavorative e quindi non incidono negativamente sulla maturazione delle ferie. Ha anche specificato che possono essere goduti nello stesso giorno in cui la lavoratrice fruisce di ore di ferie, a condizione che il CCNL applicabile consenta la fruizione frazionata (ad ore) delle ferie;
- Cassa Integrazione Guadagni (CIGO e CIGS) con riduzione parziale dell’attività: se la Cassa Integrazione comporta solo una riduzione dell’orario di lavoro e non una sospensione totale a zero ore, la Corte di Cassazione (con la risalente ma ancora citata sentenza n. 3603/1986) ha precisato che il lavoratore ha comunque diritto a un periodo di ferie retribuite. Questo perché lo svolgimento, seppur parziale, dell’attività lavorativa genera l’esigenza di un riposo per il recupero delle energie psicofisiche. In tal caso, la retribuzione durante le ferie dovrebbe essere garantita in parte dal datore di lavoro (per le ore di attività effettivamente prestata) e in parte, idealmente, coperta dall’integrazione salariale per la quota di orario ridotto.
Come maturano le ferie nel contratto part-time (orizzontale/verticale)?
Per i lavoratori a tempo parziale, la regola generale è che le ferie maturano
- part-time orizzontale: il lavoratore lavora tutti i giorni, ma per un numero di ore inferiore a quello normale (es. 4 ore al giorno invece di 8). In questo caso, matura lo stesso numero di giorni di ferie di un lavoratore a tempo pieno, ma ogni giorno di ferie sarà retribuito per il minor numero di ore previsto dal suo contratto;
- part-time verticale o misto: il lavoratore presta attività solo in alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno (es. solo 3 giorni a settimana, o solo per 6 mesi l’anno). In questo caso, il numero di giorni di ferie maturati è generalmente riproporzionato in base ai periodi effettivamente lavorati. In particolare, per il part-time di tipo verticale, il lavoratore non matura il diritto alle ferie nei periodi in cui il rapporto di lavoro rimane contrattualmente sospeso (ad esempio, nei mesi in cui non è prevista attività lavorativa).
L’azienda può decidere il periodo di maturazione delle ferie?
Il datore di lavoro può stabilire il periodo di riferimento per la maturazione delle ferie, che può coincidere:
- con l’anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre; oppure
- con un diverso arco temporale di pari durata (12 mesi), ad esempio per le aziende con attività stagionali o con particolari cicli produttivi, potrebbe essere dal 1° maggio al 30 aprile dell’anno successivo. Questa facoltà è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6431/1991).
Malattia e comporto: le ferie possono evitare il licenziamento?
La stessa sentenza della Cassazione (n. 6431/1991) ha affrontato una questione importante relativa all’assenza per malattia che si protrae fino al superamento del periodo di comporto. Qualora durante tale assenza per malattia il dipendente abbia comunque maturato dei giorni di ferie, questi possono posticipare la decorrenza del termine di comporto, impedendo di fatto il licenziamento per superamento del periodo massimo di malattia fino al completo utilizzo dei giorni di ferie maturati e non ancora goduti. Tuttavia, per beneficiare di questa “proroga” del comporto, è necessaria una
Ho diritto a ferie pro-quota se assunto da poco o a termine?
I lavoratori hanno diritto a godere delle ferie in proporzione al servizio prestato (pro-quota) nei seguenti casi:
- durante il periodo di prova, se questo viene superato e il rapporto prosegue;
- per i lavoratori assunti o il cui rapporto è cessato nel corso dell’anno: matureranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi di servizio prestato (o frazioni di mese superiori a 15 giorni);
- per i lavoratori con contratti di durata inferiore all’anno (ad esempio, i contratti a tempo determinato).
L’azienda può pagarmi le ferie ogni mese invece di farmele godere?
Per quanto riguarda il periodo minimo di quattro settimane di ferie previsto dalla legge, vige il principio della irrinunciabilità delle ferie e del divieto di monetizzazione durante il rapporto di lavoro. Questo significa che il datore di lavoro non può sostituire la fruizione effettiva delle ferie minime con un’indennità economica (la cosiddetta “indennità sostitutiva per ferie non godute”), se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro per le ferie maturate e non ancora fruite.
Il Ministero del Lavoro, con una nota del 27 luglio 2005, ha chiarito che non è ammissibile programmare in anticipo la mancata fruizione delle ferie, prevedendo, ad esempio, il pagamento mensile di una maggiorazione retributiva in busta paga in luogo della loro concessione. Una tale prassi sarebbe contraria alla finalità di recupero psicofisico delle ferie.
Cosa deve comunicarmi il datore di lavoro sulle mie ferie?
Il datore di lavoro ha degli obblighi informativi nei confronti del lavoratore riguardo alle ferie. Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 66/2003, e come prassi di corretta gestione del rapporto, il datore dovrebbe comunicare al lavoratore:
- la durata del periodo di ferie a cui ha diritto;
- le modalità di fruizione (es. come richiederle, se ci sono periodi di chiusura aziendale, ecc.);
- eventuali differimenti nel godimento delle ferie non ancora fruite, nel rispetto dei termini di legge (i 18 mesi successivi all’anno di maturazione per le due settimane residue).