Denuncia infortunio sul lavoro: come si fa e chi è obbligato?
Guida completa alla denuncia di infortunio sul lavoro all’INAIL: obblighi del lavoratore, del medico e del datore. Procedure, scadenze e sanzioni.
Un incidente sul posto di lavoro, anche il più banale all’apparenza, può innescare una serie di conseguenze che vanno ben oltre l’immediato disagio fisico. Si attiva un meccanismo procedurale complesso, una catena di comunicazioni e adempimenti che coinvolge il lavoratore, il medico e il datore di lavoro, tutti chiamati a interagire con l’INAIL, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Questo flusso informativo non è una mera formalità burocratica, ma un sistema pensato per garantire tutele, erogare prestazioni e, non da ultimo, raccogliere dati preziosi per la prevenzione. Dinanzi a questo groviglio di incombenze legali, cerchiamo dunque di spiegare
Indice
Lavoratore: quali obblighi ha subito dopo un infortunio?
Il primo anello della catena è il
Questa comunicazione deve essere tempestiva. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore potrà:
- rivolgersi al medico dell’azienda, se presente e disponibile nel luogo di lavoro;
- recarsi, o farsi accompagnare, al Pronto Soccorso della struttura sanitaria più vicina;
- rivolgersi al proprio medico curante (medico di base). È fondamentale che il lavoratore si sottoponga a una visita medica per accertare l’entità dell’infortunio e ottenere il primo certificato medico.
La mancata o tardiva comunicazione dell’infortunio al datore di lavoro può avere conseguenze negative per il lavoratore: egli
Devo essere reperibile a casa dopo un infortunio sul lavoro?
A differenza di quanto avviene per la comune malattia (dove esistono fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali dell’INPS), il lavoratore assente per infortunio sul lavoro non ha un obbligo specifico di reperibilità al domicilio in determinate fasce orarie per controlli INAIL.
Tuttavia, come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 1247/2002), anche il lavoratore infortunato ha un generico dovere di collaborazione, correttezza e buona fede nei confronti dell’istituto assicuratore e del datore di lavoro. Questo implica, ad esempio, rendersi disponibile per eventuali visite mediche di controllo disposte dall’INAIL, se preavvisate, e non porre in essere comportamenti che possano pregiudicare la guarigione o aggravare le conseguenze dell’infortunio.
Quali sono i compiti del medico che certifica l’infortunio?
Il medico che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato (sia esso il medico del Pronto Soccorso, un medico di ambulatorio ospedaliero, il medico competente aziendale o il medico curante) ha un ruolo cruciale. Egli deve:
- redigere il primo certificato medico di infortunio, indicando la diagnosi e i giorni di prognosi (cioè il periodo di presunta astensione dal lavoro);
- trasmettere tale certificato esclusivamente per via telematica all’INAIL. Questa trasmissione deve contenere:
- il nominativo del lavoratore e i dati anagrafici necessari per identificarlo;
- il numero identificativo del certificato;
- la data del rilascio del certificato;
- i giorni di prognosi stabiliti;
- una descrizione dell’infortunio, così come dichiarato dal lavoratore.
La compilazione e l’invio telematico del certificato medico all’INAIL devono essere eseguiti dal medico
Chi è il “medico abilitato” per il certificato di infortunio?
Il Ministero della Salute, con la circolare n. 7348 del 17 marzo 2016, ha fornito importanti chiarimenti sul concetto di “prima assistenza” e, di conseguenza, sull’individuazione dei medici tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati di infortunio.
Il riferimento generico a “qualunque medico” contenuto nella normativa non va inteso come esteso a tutti i medici iscritti all’ordine che potrebbero occasionalmente prestare un primo soccorso in situazioni di emergenza. L’obbligo di certificazione e trasmissione telematica è da circoscrivere ai medici che forniscono una “prima assistenza” intesa come prestazione professionale qualificata che rientra nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solo di base (es. medici di Pronto Soccorso, ambulatori medici aziendali, medici di base che prendono in carico formalmente l’infortunato).
Datore di lavoro: quando e come denunciare l’infortunio all’INAIL?
Il datore di lavoro (incluso quello agricolo) ha l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni subiti dai propri dipendenti (o dai prestatori d’opera ad essi equiparati) che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell’evento. Questo obbligo sussiste indipendentemente da ogni valutazione del datore di lavoro circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità da parte dell’INAIL (cioè, anche se il datore ritiene che l’infortunio non sia indennizzabile, la denuncia va fatta comunque se la prognosi supera i 3 giorni).
La denuncia all’INAIL (oggi più correttamente definita “Denuncia/Comunicazione d’infortunio”) deve essere:
- eseguita entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio e della relativa prognosi (generalmente, tramite la ricezione dei riferimenti del certificato medico già trasmesso telematicamente dal medico all’INAIL);
- inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso i servizi online dell’INAIL;
- corredata dei riferimenti al certificato medico telematico (numero identificativo e data di rilascio). Se il giorno di scadenza per l’invio della denuncia è un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo non festivo.
Quando va fatta la denuncia di infortunio alla Pubblica Sicurezza?
La denuncia dell’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Commissariato di P.S., o in mancanza al Sindaco) non è sempre necessaria.
Non va fatta se il datore di lavoro è soggetto all’obbligo assicurativo INAIL per quell’infortunio e ha quindi già provveduto (o provvederà) alla denuncia all’INAIL. La denuncia all’INAIL, infatti, assolve anche a questo obbligo informativo verso l’autorità di P.S. per la maggior parte dei casi.
Va fatta, invece, quando il datore di lavoro non è soggetto all’obbligo assicurativo INAIL per quel tipo di lavoratore o attività, oppure in casi specifici previsti dalla legge. In questi scenari, la denuncia all’Autorità di P.S. deve essere fatta entro 2 giorni dall’evento se l’infortunio ha causato la morte del lavoratore o una prognosi superiore a 30 giorni.
Infortuni ‘lievi’ (1 giorno assenza): vanno comunicati all’INAIL?
Anche gli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro più breve (da uno a tre giorni) devono essere comunicati all’INAIL, ma con una finalità diversa. Il Decreto Ministeriale n. 183/2016 (attuato dall’INAIL con la circolare n. 42/2017) ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare telematicamente all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
Questo nuovo obbligo di “comunicazione d’infortunio a fini statistici”:
- si applica a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, siano essi subordinati o autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati;
- include anche i datori di lavoro non soggetti all’obbligo assicurativo INAIL ma che hanno stipulato assicurazioni private contro gli infortuni per i propri dipendenti;
- sono esclusi da questo obbligo solo i lavoratori domestici e assimilati. Anche questa comunicazione va fatta per via telematica.
Il datore di lavoro non deve inviare il certificato medico, poiché questo è già stato trasmesso direttamente dal medico all’INAIL.
Come funziona la comunicazione statistica e la conversione in denuncia?
La procedura è pensata per essere integrata. Se un infortunio inizialmente sembra lieve (prognosi fino a 3 giorni) e il datore di lavoro invia la comunicazione a fini statistici:
- qualora la prognosi si prolunghi successivamente oltre i tre giorni (ad esempio, a seguito di una nuova visita medica che accerta una guarigione più lunga), scatta per il datore di lavoro l’obbligo di inoltrare all’INAIL, ai fini assicurativi, l’ordinaria “Denuncia/comunicazione d’infortunio” (quella prevista per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni);
- per semplificare questo passaggio, i sistemi telematici dell’INAIL prevedono solitamente una funzione apposita, spesso denominata “Converti in denuncia”, che permette di trasformare la precedente comunicazione statistica in una denuncia completa per fini assicurativi, integrando i dati mancanti.
Quali lavoratori sono inclusi/esclusi dalla comunicazione statistica?
Come detto, l’obbligo di comunicazione a fini statistici degli infortuni con almeno un giorno di assenza (escluso quello dell’evento) si applica a una platea molto vasta:
- lavoratori inclusi: tutti i lavoratori dipendenti (pubblici e privati), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, ecc.), i parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto se ancora esistenti), e i soggetti ad essi equiparati per legge ai fini della tutela infortunistica;
- datori di lavoro inclusi: tutti i datori di lavoro, anche quelli non tenuti all’assicurazione INAIL ma che assicurano i propri dipendenti con polizze private;
- lavoratori esclusi: i lavoratori domestici (colf, badanti, ecc.) e le categorie assimilate per le quali la normativa prevede specifiche esenzioni.