Video-corsi online: come proteggere diritto d'autore e compensi

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Autore: Angelo Greco

25 giugno 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Crei video-corsi e li vendi su internet? Guida alla tutela del copyright (L. 633/41, Dir. UE 2019/790). Cessione diritti, compenso equo e proporzionato, trasparenza, clausole contrattuali.

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La creazione di video-corsi online è un’attività professionale in costante e significativa crescita. Esperti e liberi professionisti di ogni settore, come ad esempio quelli operanti in ambito commerciale, fiscale, legale o medico-sanitario, mettono sempre più spesso a disposizione le loro preziose competenze e conoscenze attraverso il web. Spesso, questa attività si svolge attraverso collaborazioni con società di formazione specializzate; o con piattaforme digitali che si occupano della produzione e della diffusione di tali contenuti educativi. Tali collaborazioni sono, di norma, formalizzate attraverso contratti. Tali contratti prevedono la realizzazione dei video-corsi da parte del professionista-autore; e la cessione dei relativi diritti di sfruttamento economico alla società committente, a fronte di un corrispettivo pattuito. Ma, come autore di queste opere dell’ingegno, che richiedono tempo, studio e creatività, sorge una domanda fondamentale e del tutto legittima: per i tuoi

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video-corsi online, come proteggere diritto d’autore e compensi in modo realmente efficace? Come puoi evitare che il tuo lavoro, la tua opera intellettuale, venga sfruttata al di là degli accordi che hai pattuito; o, peggio, senza che ti venga riconosciuto un compenso giusto e adeguato al valore che essa genera?

È di fondamentale importanza, per ogni creatore di contenuti, conoscere a fondo le tutele offerte dalla legge italiana sul diritto d’autore (la Legge n. 633 del 1941), ciò che molti chiamano copyright, È altrettanto importante comprendere le significative novità e le rafforzate protezioni introdotte dalla recente Direttiva Europea sul Copyright nel Mercato Unico Digitale (Direttiva UE 2019/790), che è stata recepita anche nel nostro ordinamento nazionale (con il Decreto Legislativo n. 177 del 2021).

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La seguente guida si propone di analizzare in dettaglio i tuoi diritti, sia morali che patrimoniali, come autore di video-corsi; spiega come puoi cederli o concederli in licenza in modo corretto e tutelato; sottolinea, in particolare, l’importanza fondamentale di negoziare e ottenere un compenso che sia equo e proporzionato; e di inserire nel contratto clausole chiare e specifiche a tua completa salvaguardia.

I miei video-corsi sono tutelati dal copyright?

I tuoi video-corsi online, se presentano determinati requisiti, sono potenzialmente opere protette dal diritto d’autore.

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La normativa italiana che disciplina il diritto d’autore (la Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni) stabilisce, fin dal suo articolo 1, che la tutela autorale deve essere riconosciuta alle opere dell’ingegno di carattere creativo. Queste opere possono appartenere ai più svariati campi: la letteratura, la musica, le arti figurative (pittura, scultura), l’architettura, il teatro e la cinematografia. La tutela è riconosciuta qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (testo scritto, registrazione audio, video, software, ecc.).

Le opere che hanno un carattere didattico o scientifico, come appunto possono essere i video-corsi su temi specifici (ad esempio, in ambito medico-sanitario), rientrano pienamente nell’ambito di protezione del diritto d’autore. Questo, però, a condizione che esse presentino il requisito fondamentale del

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carattere creativo.

Cosa si intende per “carattere creativo” in questo contesto? Non si richiede necessariamente un’originalità o una novità assolute e rivoluzionarie nel contenuto scientifico o didattico trattato (che spesso si basa su conoscenze consolidate). La creatività tutelabile è intesa, piuttosto, come la capacità dell’opera di riflettere, nella sua specifica forma espressiva, quella che è la personalità dell’autore. L’opera deve, cioè, portare l’impronta distintiva e personale del suo creatore. Questo può manifestarsi, ad esempio: nel modo originale in cui i contenuti vengono selezionati, organizzati ed esposti; nella struttura didattica adottata; nel linguaggio utilizzato; nelle scelte stilistiche, grafiche o audiovisive che caratterizzano il video-corso.

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Se i tuoi video-corsi possiedono questa originalità nella forma espressiva e riflettono la tua impronta personale, allora essi sono da considerarsi opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore.

Creando un video-corso, quali diritti acquisisco come autore?

L’accesso alla tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore attribuisce automaticamente all’autore di un’opera dell’ingegno (come un video-corso creativo) il riconoscimento di due distinte e importanti tipologie di diritti:

  • i diritti morali
  • i diritti patrimoniali.

Analizziamoli singolarmente.

I diritti morali d’Autore

I diritti morali sono quei diritti che attengono più strettamente alla tutela della paternità dell’opera

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e, più in generale, alla protezione della personalità dell’autore così come si manifesta nella sua creazione.

Essi sono strettamente e inscindibilmente legati al processo creativo dell’opera e sorgono automaticamente nel momento stesso in cui l’opera viene realizzata (anche se non ancora pubblicata o diffusa).

Tra i principali diritti morali vi sono: il diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera (diritto di paternità); il diritto di decidere se e quando pubblicare l’opera per la prima volta (diritto di inedito); il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera che possa essere di pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione

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(diritto all’integrità dell’opera); e il diritto di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali.

I diritti morali hanno delle caratteristiche fondamentali che li distinguono nettamente dai diritti patrimoniali:

  • non sono soggetti a limiti temporali (durano, in linea di principio, per sempre, anche dopo la morte dell’autore e l’estinzione dei diritti patrimoniali);
  • non possono essere oggetto di rinuncia preventiva da parte dell’autore (una clausola contrattuale con cui l’autore rinunciasse ai suoi diritti morali sarebbe nulla);
  • e, soprattutto, non possono essere oggetto di cessione o trasferimento da parte dell’autore a soggetti terzi. Nemmeno l’autore stesso può validamente spogliarsene o cederli ad altri.

Essi rimangono sempre legati alla sua persona.

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I diritti patrimoniali d’Autore ossia di sfruttamento economico

I diritti patrimoniali attengono, invece, all’utilizzazione e allo sfruttamento economico dell’opera nelle sue differenti forme e modalità.

Tra i principali diritti di sfruttamento economico vi sono, ad esempio: il diritto di riproduzione dell’opera (cioè, il diritto di farne copie); il diritto di distribuzione e messa in commercio (cioè, il diritto di vendere o altrimenti distribuire le copie dell’opera); il diritto di comunicazione al pubblico (che include la diffusione via radio, televisione, internet, la proiezione pubblica, ecc.); il diritto di noleggio e prestito; il diritto di elaborazione, trasformazione o traduzione

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dell’opera.

I diritti di sfruttamento economico hanno caratteristiche fondamentali che sono diverse e, per certi versi, opposte a quelle dei diritti morali:

  • sono soggetti a un limite temporale di durata. La regola generale, nella maggior parte dei casi, è che essi durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo tale periodo, l’opera cade in “pubblico dominio” e può essere liberamente utilizzata da chiunque (fermi restando i diritti morali, come quello di paternità).
  • possono essere oggetto di una eventuale rinuncia da parte dell’autore (sebbene con cautele interpretative).
  • e, soprattutto, possono essere oggetto di concessione in licenza (per l’uso) o di cessione (trasferimento della titolarità) da parte dell’autore stesso a soggetti terzi (come editori, produttori, società di formazione, piattaforme di distribuzione online).

È importante sottolineare che, secondo un principio fondamentale ribadito anche dalla Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 21511 del 20 luglio 2023), “I diritti di sfruttamento dell’opera spettano

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ipso iure, direttamente e originariamente, all’autore”. Questo significa che, nel momento stesso in cui tu crei i tuoi video-corsi (e questi hanno carattere creativo), tu acquisisci automaticamente e in via originaria non solo i diritti morali, ma anche tutti i diritti di sfruttamento economico su di essi. Sei tu, quindi, l’unico titolare originario di tali diritti; e sei l’unico che può decidere se, come, e a chi concederli o cederli.

Se cedo i diritti sui miei video-corsi, serve un contratto scritto? Come si cedono i diritti economici?

La concessione o la cessione dei diritti di sfruttamento economico su un’opera dell’ingegno (come, nel tuo caso, i video-corsi online) deve avvenire

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obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell’articolo 110 della Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore. Questo requisito della forma scritta è previsto ad probationem tantum (cioè, ai fini della prova del contratto di cessione), ma nella prassi è considerato essenziale anche per la validità stessa dell’accordo, specialmente per la sua opponibilità e per la chiarezza dei termini.

È quindi indispensabile stipulare un contratto scritto con la società di formazione (o con qualsiasi altro soggetto a cui intendi concedere o cedere i diritti). Questo contratto deve definire in modo chiaro, specifico e inequivocabile tutti gli aspetti fondamentali del rapporto, tra cui:

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  • quali specifici diritti patrimoniali vengono concessi in licenza (ad esempio, solo il diritto di mettere i video-corsi online su una determinata piattaforma per un certo periodo) e/o quali vengono ceduti in via definitiva (ad esempio, il diritto di riprodurli e distribuirli su qualsiasi supporto). È fondamentale essere molto precisi su questo punto;
  • la durata della concessione e/o della cessione dei diritti (ad esempio, per un numero limitato di anni, o per tutta la durata legale dei diritti d’autore);
  • l’ambito territoriale entro cui la società potrà sfruttare i diritti concessi o ceduti (ad esempio, solo in Italia, o in tutta Europa, o a livello mondiale);
  • le modalità specifiche di sfruttamento dell’opera che vengono autorizzate (ad esempio, solo online tramite la piattaforma della società, o anche su supporti fisici come DVD, o attraverso altri canali);
  • e, ovviamente, i corrispettivi che ti spettano come autore per la concessione o la cessione dei tuoi diritti.

Ho diritto a un compenso “equo” per i miei video-corsi?

La normativa italiana e, più recentemente, quella europea pongono una forte enfasi sul diritto dell’autore a ricevere una

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remunerazione che sia equa, adeguata e proporzionata per l’utilizzazione economica della propria opera.

Già l’articolo 110-quinquies della Legge n. 633/1941 (introdotto per recepire precedenti direttive europee) stabilisce che, salvo diversa disposizione contrattuale (che però non può essere iniqua), l’autore ha diritto a un compenso che sia proporzionato all’utilizzo effettivo dell’opera.

Questo principio è stato ulteriormente rafforzato e dettagliato dalla Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Questa importantissima direttiva, che è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177, sottolinea con grande forza l’importanza di garantire un’equa remunerazione agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) per lo sfruttamento delle loro opere e prestazioni.

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In particolare, la Direttiva (e il D.Lgs. di recepimento) stabilisce il principio che “Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), se concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o altre prestazioni protette, hanno il diritto di ricevere una remunerazione adeguata e proporzionata“.

Pertanto, quando negozi il contratto con la società di formazione, è fondamentale che il compenso che ti viene offerto sia realmente commisurato al valore economico effettivo o, quantomeno, potenziale dei diritti che stai concedendo o cedendo sui tuoi video-corsi. Non dovrebbe essere un compenso meramente simbolico o palesemente sproporzionato rispetto ai possibili ricavi che la società potrà ottenere dallo sfruttamento dei tuoi corsi.

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Devo essere informato su come vengono usati i miei video-corsi e quanto rendono?

Un’altra novità molto importante introdotta dalla Direttiva (UE) 2019/790 (e recepita dal D.Lgs. n. 177/2021) è l’istituzione di un obbligo di trasparenza a carico di coloro che utilizzano le opere degli autori (come, nel tuo caso, la società di formazione che sfrutterà i tuoi video-corsi).

In base a questa normativa, gli autori (come te) hanno il diritto di ricevere, almeno una volta all’anno (e più frequentemente se previsto dal contratto o dagli usi di settore), informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere.

Queste informazioni devono includere, tra l’altro:

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  • le modalità di sfruttamento (ad esempio, quante volte i corsi sono stati visualizzati, venduti, o utilizzati);
  • tutti i proventi che sono stati generati dallo sfruttamento delle opere (ad esempio, i ricavi derivanti dalla vendita degli accessi ai video-corsi, o dalla pubblicità inserita, ecc.);
  • e, di conseguenza, la remunerazione che ti è dovuta sulla base di tali proventi (specialmente se il tuo compenso è stato pattuito in forma percentuale o variabile).

Tale obbligo di trasparenza è fondamentale. Ti permette, infatti, di valutare nel tempo se il compenso che hai ricevuto o che stai ricevendo è effettivamente proporzionato ai ricavi e ai benefici che la società sta ottenendo grazie allo sfruttamento dei tuoi video-corsi.

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Il meccanismo di adeguamento del compenso: più soldi se le opere hanno successo inaspettato

La normativa prevede che gli Stati membri dell’UE debbano provvedere affinché gli autori (come te) possano esigere un compenso ulteriore, che sia adeguato e appropriato, qualora il compenso che era stato inizialmente concordato nel contratto risulti essere, a posteriori, sproporzionatamente basso rispetto a tutti i proventi (sia diretti che indiretti) che sono stati successivamente generati dallo sfruttamento delle loro opere.

Questo è il cosiddetto “meccanismo di adeguamento del contratto” o, come talvolta viene chiamato, la “clausola bestseller” (anche se si applica a tutti i tipi di opere, non solo ai libri).

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Quindi, se, ad esempio, i tuoi video-corsi dovessero avere un successo commerciale molto superiore a quello che era stato previsto al momento della stipula del contratto (e per il quale avevi magari accettato un compenso fisso relativamente modesto), e se la società di formazione ne stesse ricavando profitti ingenti, tu potresti avere il diritto di richiedere una revisione delle condizioni economiche del contratto e un compenso aggiuntivo che sia più equo e proporzionato al successo effettivo dell’opera.

Le tutele su compenso e trasparenza possono essere escluse dal contratto?

A ulteriore e fondamentale garanzia dei diritti degli autori, la Direttiva (UE) 2019/790 (e il D.Lgs. n. 177/2021 che l’ha recepita) stabilisce espressamente che qualsiasi disposizione contrattuale che abbia l’effetto di impedire il rispetto degli obblighi di trasparenza (cioè, il tuo diritto a ricevere informazioni sullo sfruttamento delle tue opere) e/o del meccanismo di adeguamento del compenso (cioè, il tuo diritto a chiedere un compenso aggiuntivo se quello iniziale si rivela sproporzionatamente basso) è inapplicabile nei confronti degli autori.

Ciò significa che una clausola contrattuale con cui tu, ad esempio, rinunciassi preventivamente al diritto di ricevere informazioni sui proventi o al diritto di chiedere un adeguamento del compenso, sarebbe considerata nulla e priva di effetti. Questi sono diritti che la legge ti riconosce in modo inderogabile per assicurarti una remunerazione equa.

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