Quanti anni dura il diritto d'autore (copyright)?

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Autore: Angelo Greco

23 giugno 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Guida alla durata del diritto d’autore in Italia e in Europa. Dopo quanto tempo decade il copyright su un’opera come una foto, un testo, una canzone, un quadro. Regole per opere con più autori, anonime e calcolo del termine.

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Come noto il diritto d’autore protegge le creazioni dell’ingegno umano: libri, composizioni musicali, film, opere d’arte, software e molto altro. Questa tutela non è però illimitata nel tempo; ha una scadenza precisa, oltre la quale l’opera entra nel cosiddetto “pubblico dominio” e può essere liberamente utilizzata da chiunque. Una delle domande più frequenti che si pongono autori, editori, eredi e utilizzatori di opere è proprio questa. Ma

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quanti anni dura il diritto d’autore (copyright)? Dopo quanto tempo decade dalla morte del creatore? E come si calcola esattamente questo termine di protezione?

La legge italiana sul diritto d’autore (la Legge n. 633 del 22 aprile 1941), così come è stata modificata e integrata nel corso del tempo, anche per recepire le importanti direttive dell’Unione Europea, stabilisce con precisione la durata dei diritti patrimoniali d’autore. Questi sono i diritti che permettono all’autore, e successivamente ai suoi eredi, di sfruttare economicamente l’opera creata.

Questa guida si propone di analizzare in dettaglio la durata standard della protezione autorale in Italia e nel resto dell’Unione Europea; spiega le regole specifiche che si applicano in caso di opere create da più autori o di opere anonime o pseudonime; chiarisce le modalità corrette per calcolare i termini di scadenza; cita, infine, i riferimenti normativi e giurisprudenziali più significativi in materia.

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Quanto dura la protezione del diritto d’autore in Italia?

La regola generale per la durata dei diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno creata da un singolo autore è stabilita con chiarezza dalla legge italiana. In particolare:

  • il diritto d’autore su un’opera individuale dura per tutta la vita dell’autore;
  • e prosegue, dopo la sua morte, fino al termine del settantesimo anno solare successivo alla sua morte (Cass. Civ., Sez. 1, N. 14596 del 25 maggio 2023; Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 25).

Questo significa che, per settant’anni dopo la scomparsa dell’autore, i suoi eredi (o altri aventi causa) possono continuare a beneficiare dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’opera (ad esempio, dalla vendita di libri, dalla diffusione di musiche, dalla proiezione di film, ecc.). Trascorso questo periodo, l’opera cade in pubblico dominio.

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Se un romanziere muore il 10 marzo 2025, i diritti d’autore sui suoi romanzi dureranno per tutta la sua vita e per altri 70 anni. Questi 70 anni inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2026 (l’anno solare successivo alla sua morte) e scadranno, quindi, il 31 dicembre 2095. Dal 1° gennaio 2096, i suoi romanzi entreranno in pubblico dominio.

Quanto dura il diritto d’autore sulle opere create da più autori insieme?

La legge disciplina anche la durata del diritto d’autore per le opere che sono state create con il contributo di più persone. In questi casi, bisogna distinguere tra due ipotesi:

  • opere in collaborazione (o opere composte da contributi indistinguibili): si tratta di opere create con il contributo inscindibile di più coautori, dove non è possibile distinguere l’apporto creativo di ciascuno (ad esempio, una canzone scritta a quattro mani, musica e testo). In questo caso, la durata del diritto d’autore è di settant’anni dopo la morte dell’ultimo dei coautori sopravvissuti (Cass. Civ., Sez. 1, N. 21511 del 20 luglio 2023; Legge n. 633/1941, art. 26);
  • opere collettive: sono quelle opere create dall’unione di contributi distinti e autonomi di più autori, ma riuniti e coordinati sotto la direzione di un soggetto che organizza l’opera complessiva (ad esempio, un’enciclopedia, un dizionario, una rivista, un’opera cinematografica). Per queste opere, la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti all’editore o al produttore (per l’opera collettiva nel suo insieme) è spesso legata alla data di prima pubblicazione o a termini specifici previsti dalla legge per quelle categorie di opere (ad esempio, per le opere cinematografiche, i diritti del produttore possono avere una durata specifica). Tuttavia, i singoli contributi creativi che compongono l’opera collettiva (ad esempio, i singoli articoli di un’enciclopedia, la musica di un film) godono della protezione ordinaria (vita dell’autore del singolo contributo + 70 anni) se possono essere utilizzati separatamente.

Cosa succede per le opere pubblicate in forma anonima o con uno pseudonimo?

La legge tutela anche gli autori che scelgono di non rivelare la propria identità al momento della pubblicazione dell’opera.

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Per le opere anonime (quelle in cui l’autore non è indicato) o pseudonime (quelle pubblicate con un nome di fantasia, uno pseudonimo, che non permette di identificare l’autore reale) la protezione del diritto d’autore dura settant’anni a partire dalla data della prima pubblicazione lecita dell’opera.

Tuttavia, se l’autore decide di rivelare la propria identità (ad esempio, dichiarando formalmente di essere l’autore di quell’opera) prima che siano trascorsi questi settant’anni dalla prima pubblicazione; allora si applica la durata ordinaria della protezione. Cioè, tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (Convenzione di Berna, art. 7, par. 3).

Come si calcola esattamente il termine di 70 anni dopo la morte?

Un aspetto importante per il calcolo preciso della scadenza del diritto d’autore è la regola sulla decorrenza del termine post-mortem.

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Il termine di settant’anni (o altri termini specifici, come quelli per le opere anonime) si calcola sempre a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo all’evento che fa scattare la decorrenza del termine.

Quindi, se un autore muore in un qualsiasi giorno dell’anno (ad esempio, il 15 luglio 2025), il conteggio dei 70 anni di protezione post-mortem inizierà dal 1° gennaio dell’anno successivo (cioè, dal 1° gennaio 2026) (Legge n. 633/1941, art. 32; Cass. Civ., Sez. 1, N. 14117 del 23 maggio 2023). Questa regola semplifica il calcolo, facendo sì che i diritti su tutte le opere di un autore cadano in pubblico dominio contemporaneamente, all’inizio dell’anno solare.

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La normativa sul diritto d’autore

La disciplina della durata del diritto d’autore in Italia si trova principalmente nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), e nelle sue successive numerose modificazioni e integrazioni. In particolare:

  • l’articolo 25 stabilisce la regola generale della durata dei diritti di utilizzazione economica per tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte;
  • l’articolo 26 disciplina la durata per le opere in collaborazione (o composte da più autori con contributi indistinguibili), fissandola a settant’anni dalla morte dell’ultimo coautore sopravvissuto;
  • l’articolo 32 conferma che i termini di durata si calcolano, di regola, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla morte dell’autore (o all’altro evento che dà inizio alla decorrenza del termine, come la prima pubblicazione per le opere anonime).

La durata attuale della protezione del diritto d’autore in Italia (vita dell’autore + 70 anni) è il risultato di un processo di armonizzazione a livello europeo. La

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Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, è stata fondamentale. Ha imposto a tutti gli Stati membri dell’Unione Europea di adottare una durata di protezione pari a settanta anni dopo la morte dell’autore (o dell’ultimo coautore sopravvissuto). L’Italia, come gli altri Stati membri, ha dovuto recepire questa direttiva, modificando la propria legislazione interna (che in precedenza prevedeva una durata di 50 anni post mortem auctoris).

Successivamente, la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale

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(la cosiddetta “Direttiva Copyright”), pur concentrandosi principalmente su altri aspetti del diritto d’autore nell’ambiente digitale (come la responsabilità delle piattaforme, i diritti degli editori di giornali, la remunerazione degli autori), ha ulteriormente confermato e ribadito la validità di queste disposizioni sulla durata della protezione (questa direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177).

Cosa dicono i giudici italiani e europei sulla durata del copyright?

La giurisprudenza, sia a livello nazionale (Corte di Cassazione) sia a livello europeo (Corte di Giustizia dell’Unione Europea – CGUE), ha avuto modo di pronunciarsi su questioni relative alla durata del diritto d’autore, confermando e interpretando le norme vigenti.

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La Corte di Cassazione Civile, ad esempio, con diverse sentenze recenti (come le nn. 14596/2023, 21511/2023 e 21715/2023), ha ribadito che la durata del diritto d’autore, anche nel caso in cui i diritti di sfruttamento economico siano stati acquisiti da un produttore cinematografico (che li acquisisce dagli autori delle singole componenti dell’opera filmica, come il regista, lo sceneggiatore, l’autore della musica, ecc.), è di settant’anni dalla morte dell’ultimo dei coautori dell’opera cinematografica sopravvissuto.

Le convenzioni internazionali

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una importante sentenza del 29 giugno 1999 (causa C-60/98, Phil Collins), ha affrontato la questione degli effetti nel tempo dell’armonizzazione della durata della protezione. Ha affermato che l’applicazione delle nuove e più lunghe durate di protezione stabilite dalla Direttiva 93/98/CEE può comportare, in alcuni casi, la cosiddetta

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“reviviscenza” di diritti d’autore che si erano già estinti secondo le normative nazionali precedenti (che prevedevano termini più brevi). Questo per garantire una piena ed effettiva armonizzazione della tutela a livello europeo.

La durata della protezione del diritto d’autore è oggetto anche di importanti convenzioni internazionali, che stabiliscono degli standard minimi per i Paesi aderenti.

La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (che è il trattato internazionale fondamentale in materia di diritto d’autore, a cui aderiscono quasi tutti i Paesi del mondo, inclusa l’Italia) stabilisce, nella sua versione più recente, che la durata minima di protezione

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per la maggior parte delle opere deve essere di cinquanta anni dopo la morte dell’autore. Tuttavia, la stessa Convenzione permette agli Stati membri dell’Unione di Berna di prevedere una durata di protezione più lunga nelle loro legislazioni nazionali (come appunto hanno fatto i Paesi dell’Unione Europea, portandola a 70 anni post mortem auctoris).

Il Trattato OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) sul Diritto d’Autore (WIPO Copyright Treaty – WCT), del 1996, che aggiorna e integra la Convenzione di Berna per l’ambiente digitale, conferma le disposizioni della Convenzione di Berna sulla durata della protezione. Promuove ulteriormente l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia.

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