Polizza infortuni copre malattie infettive e virus?
Le polizze infortuni generalmente escludono malattie infettive non da trauma (Cass. 3016/2025). Guida alla definizione di infortunio. Ecco cosa copre l’assicurazione.
Le polizze infortuni rappresentano uno strumento di protezione economica importante: offrono infatti una copertura finanziaria nel caso in cui si subiscano lesioni fisiche a seguito di eventi imprevisti e traumatici. Tuttavia, una domanda sorge di frequente, specie dopo l’esperienza della pandemia da Covid-19 (il famoso “coronavirus”): se il danno alla salute deriva non da un trauma fisico ma da un’infezione virale contratta in ambito lavorativo o in altre circostanze, cosa succede? La polizza infortuni copre malattie infettive e virus
Una interessante sentenza della Cassazione (la n. 3016, depositata il 6 febbraio 2025) ha contribuito a fare chiarezza sul punto. La Corte ha distinto in modo netto la nozione di “infortunio“, così come tradizionalmente intesa nelle polizze assicurative private, da quella di “malattia infettiva“.
La seguente guida si propone di analizzare nel dettaglio tale decisione. Spiegheremo qual è la definizione tipica di infortunio utilizzata nei contratti assicurativi e perché, di norma, le infezioni virali (incluso il Covid-19 o l’influenza stagionale) non rientrano automaticamente nella copertura delle polizze infortuni. Ma procediamo con ordine.
Indice
Cosa si intende per “infortunio” nelle polizze assicurative?
Il perimetro oggettivo di copertura delle polizze infortuni – cioè, quali eventi sono considerati “infortuni” e quindi indennizzabili – è rimesso principalmente all’autonomia privata delle parti. Significa che esso è definito dalle specifiche clausole contenute nel contratto di assicurazione stipulato tra la compagnia assicurativa e l’assicurato.
Tuttavia, esiste una definizione tradizionale e largamente diffusa di “infortunio” che si ritrova, con poche variazioni, nella stragrande maggioranza di questi contratti. Secondo tale definizione, l’infortunio indennizzabile è qualificato come un:
- “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili”.
Analizziamo brevemente i tre elementi caratterizzanti:
- causa fortuita: l’evento deve essere accidentale, imprevisto, non intenzionale da parte dell’assicurato;
- causa violenta: l’evento deve avere una forza intrinseca, un’energia cinetica o un’azione meccanica che agisce sul corpo dell’assicurato in modo rapido e concentrato, producendo un effetto lesivo;
- causa esterna: l’origine dell’evento dannoso deve essere esterna all’organismo dell’assicurato; non deve derivare da un processo patologico interno o da una sua condizione preesistente (a meno che questa non sia una semplice concausa e l’evento esterno sia stato la causa principale e determinante).
Questa precisa definizione ha una conseguenza molto importante.
Le malattie infettive sono considerate “infortuni” coperti dalla polizza?
Proprio in virtù della definizione tradizionale di “infortunio” appena vista (causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali), la maggior parte delle polizze infortuni esclude dal novero dei rischi indennizzabili ogni forma di malattia infettiva (come quelle causate da virus, batteri, o altri agenti patogeni) che non sia stata direttamente e immediatamente provocata da un evento traumatico che rientri nella definizione di infortunio.
Ad esempio, se una persona si taglia con un oggetto arrugginito (evento fortuito, violento ed esterno) e a seguito della ferita contrae un’infezione come il tetano, questa potrebbe essere considerata una conseguenza diretta dell’infortunio e quindi essere coperta. Ma se una persona contrae l’influenza o un’altra malattia virale semplicemente per esposizione a un contagio ambientale (ad esempio, da un collega di lavoro o in un luogo pubblico), questa, di norma, non viene considerata un “infortunio” ai sensi delle polizze assicurative private di questo tipo; rientra, piuttosto, nell’ambito delle “malattie”, che sono coperte da tipologie di polizze diverse (le polizze malattia o sanitarie).
Cosa ha chiarito la Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3016 del 6 febbraio 2025, ha sgombrato il campo da possibili equivoci o interpretazioni estensive che erano emerse, in particolare, durante il periodo della pandemia di Covid-19.
La Suprema Corte ha chiarito che, sulla base della definizione contrattuale standard di infortunio, non è possibile considerare automaticamente come “infortuni” anche le malattie infettive. Ha quindi respinto quelle interpretazioni, talvolta avanzate nel contesto pandemico, che cercavano di assimilare l’infezione da Coronavirus a un infortunio ai fini della copertura delle polizze private.
È vero che, durante la pandemia, la
Tuttavia, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3016/2025, ha precisato un punto fondamentale:
- una normativa di natura emergenziale ed eccezionale, come quella relativa al Covid-19 in ambito lavoristico e previdenziale pubblico (INAIL);
- non può automaticamente modificare le regole pattuite privatamente tra le parti (assicurato e compagnia assicurativa) nelle polizze infortuni stipulate liberamente;
- né può imporre, in assenza di una specifica ed espressa previsione negoziale contenuta nelle condizioni generali o particolari di polizza, l’inserimento in garanzia di fattispecie (come le malattie infettive) che sono tipicamente coperte da altre e diverse tipologie di polizze assicurative (come, appunto, le polizze malattia o le polizze sanitarie, che hanno un oggetto e spesso dei costi – premi – differenti).
In altre parole, l’equiparazione tra infezione da Covid-19 e infortunio sul lavoro valeva (e vale) per le tutele garantite dall’INAIL (che è un sistema di assicurazione sociale obbligatoria). Non si estende automaticamente e per legge anche alle polizze infortuni private, che sono regolate dalle condizioni contrattuali liberamente sottoscritte dalle parti.
La regola stabilita dalla Cassazione vale anche per l’influenza stagionale o per altri virus?
Dalla importante pronuncia della Cassazione n. 3016/2025 si può trarre una regola di carattere generale. Questa regola va ben oltre la specifica infezione da Covid-19. Essa abbraccia, di fatto, qualsiasi tipo di virus o di altra malattia infettiva, incluso, ad esempio, il comune virus stagionale dell’influenza, o altre forme di infezione batterica o virale.
Tanto per fare un esempio concreto: se una persona dovesse ammalarsi di polmonite a causa di un contagio virale avvenuto, poniamo, per contatto con un collega malato sul luogo di lavoro, per poter chiedere un risarcimento o un indennizzo per tale malattia alla propria compagnia di assicurazione con cui ha stipulato una polizza infortuni, dovrà verificare molto attentamente se le condizioni generali di contratto di quella specifica polizza escludono (come è molto probabile) gli eventi (i cosiddetti “sinistri”) che sono dovuti a infezioni virali o a malattie in generale, quando queste non siano una conseguenza diretta e immediata di un infortunio traumatico.
Come posso capire se la mia polizza infortuni copre un’infezione virale o una malattia?
Come anticipato in apertura e come ribadito dalla Cassazione, tutto è rimesso all’autonomia negoziale delle parti. Il perimetro oggettivo della copertura offerta da una polizza infortuni, cioè cosa è incluso e cosa è escluso dalla garanzia, è determinato da quanto è stato specificamente pattuito nel contratto di assicurazione.
È quindi di fondamentale importanza leggere sempre con la massima attenzione:
- le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) della polizza infortuni che si è sottoscritta o che si intende sottoscrivere;
- le eventuali Condizioni Particolari o Speciali che possono integrare o derogare le condizioni generali.
In queste sezioni del contratto, si troveranno:
la definizione precisa di “infortunio” adottata da quella specifica compagnia assicurativa per quella polizza;
e, soprattutto, l’elenco dettagliato delle “esclusioni” dalla copertura, cioè di tutti quegli eventi o circostanze che, anche se potrebbero causare un danno alla persona, non sono considerati indennizzabili ai sensi di quella polizza infortuni. È molto frequente che tra le esclusioni figurino proprio le malattie di ogni genere, incluse quelle infettive, a meno che non siano una conseguenza diretta di un infortunio coperto.
Hai una polizza infortuni. Ti ammali gravemente a causa di un’intossicazione alimentare contratta mangiando in un ristorante. Anche se l’intossicazione è un evento “fortuito” ed “esterno”, potrebbe non essere considerato un “infortunio” ai sensi della tua polizza se la definizione contrattuale richiede una “causa violenta” (come un trauma fisico) e se le malattie o le intossicazioni sono esplicitamente escluse dalla copertura. Dovrai leggere attentamente le condizioni della tua polizza per capirlo.