Lavoro part-time: orario, supplementari e riposi

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Autore: Angelo Greco

02 luglio 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Tutto sul lavoro part-time (D.Lgs. 81/2015): tipi (orizzontale, verticale), lavoro supplementare, maggiorazioni e come funziona il riposo settimanale. Guida completa.

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Il lavoro a tempo parziale, o part-time, rappresenta una modalità contrattuale sempre più diffusa, scelta da lavoratori per conciliare impegni professionali e vita privata, o da aziende per rispondere a specifiche esigenze organizzative e produttive. Si caratterizza per un impegno lavorativo ridotto rispetto all’orario normale previsto dalla legge o dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL). Ma come si articola concretamente? Lavoro part-time: orario, supplementari e riposi. Questa Guida completa

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si propone di esplorare la disciplina di questa forma contrattuale, analizzando le diverse tipologie, la gestione del lavoro supplementare e le specificità relative ai riposi, per offrire un quadro chiaro a lavoratori e datori di lavoro.

Quali leggi disciplinano il contratto di lavoro part-time?

Il contratto di lavoro a tempo parziale è principalmente disciplinato dagli articoli da 4 a 12 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (uno dei decreti attuativi del cosiddetto “Jobs Act”). Per quanto non specificamente previsto da queste norme, si applicano, ove compatibili, le medesime disposizioni che regolano il lavoro a tempo pieno.

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Un ruolo fondamentale è svolto anche dalla contrattazione collettiva (CCNL, accordi territoriali o aziendali), che ha il compito di integrare la disciplina legale, adattando istituti e condizioni previste per il tempo pieno alla particolare realtà del lavoro a tempo parziale. Ad esempio, i CCNL spesso dettagliano le modalità di ricorso al lavoro supplementare o le condizioni per le clausole elastiche.

Part-time orizzontale, verticale o misto: quali sono le differenze?

Il D.Lgs. 81/2015 distingue tre principali tipologie di contratto a tempo parziale, a seconda di come viene distribuito l’orario di lavoro ridotto.

La scelta della tipologia dipende dalle esigenze organizzative dell’azienda e dalle disponibilità del lavoratore, e deve essere chiaramente specificata nel contratto individuale di lavoro.

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Part-time orizzontale

Nel part-time orizzontale, la riduzione dell’orario di lavoro riguarda la durata della prestazione giornaliera. Il lavoratore presta la sua attività tutti i giorni lavorativi della settimana (o del mese/anno, a seconda della normale distribuzione dell’orario full-time), ma per un numero di ore inferiore rispetto a quello previsto per i colleghi a tempo pieno.

Maria lavora in un ufficio con un part-time orizzontale di 20 ore settimanali, svolgendo 4 ore al giorno dal lunedì al venerdì.

Part-time verticale

Nel part-time verticale, l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno in termini di ore giornaliere, ma solo in determinati periodi predeterminati

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nel corso della settimana, del mese o dell’anno.

Luca è assunto con un part-time verticale di 24 ore settimanali, lavorando 8 ore al giorno solo il lunedì, il martedì e il mercoledì, mentre per il resto della settimana è libero. Oppure, potrebbe lavorare a tempo pieno solo per alcune settimane o mesi all’anno.

Part-time misto

Il part-time misto combina le caratteristiche del part-time orizzontale e di quello verticale. La prestazione lavorativa può prevedere riduzioni orarie sia su base giornaliera sia una concentrazione dell’attività solo in alcuni periodi.

Sara ha un part-time misto. Lavora 4 ore al giorno il lunedì e il martedì (componente orizzontale), e poi svolge una giornata intera di 8 ore il mercoledì, non lavorando gli altri giorni (componente verticale).

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Cos’è il lavoro supplementare nel contratto part-time?

Per i lavoratori a tempo parziale, tutte le ore di lavoro effettuate oltre l’orario individuale concordato contrattualmente, ma entro i limiti dell’orario normale di lavoro a tempo pieno (generalmente 40 ore settimanali o il diverso limite fissato dal CCNL), sono considerate lavoro supplementare. Questa definizione è fornita implicitamente dall’articolo 6 del D.Lgs. 81/2015 (che ha sostituito il riferimento all’art. 6 del D.Lgs. 66/2003 per questa specifica materia, sebbene il principio sia analogo).

Si tratta, quindi, di prestazioni aggiuntive richieste al lavoratore part-time, che eccedono il suo orario pattuito ma non configurano ancora lavoro straordinario (che si ha solo superando l’orario normale del tempo pieno).

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Le ore che invece superano le 40 settimanali sono classificate come lavoro straordinario e vanno retribuite come previsto per i dipendenti full-time. In ogni caso, anche per i dipendenti part-time vale il limite di massimo 8 ore di straordinario a settimana.

Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere ai lavoratori a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare. Tuttavia, questa facoltà non è illimitata, ma deve esercitarsi nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva o, in sua assenza, dalla normativa di legge.

La contrattazione collettiva gioca un ruolo primario nella disciplina del lavoro supplementare. Solitamente, i CCNL stabiliscono:

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  • il numero massimo di ore supplementari che possono essere richieste in un determinato arco temporale (giornaliero, settimanale, mensile o annuale);
  • le causali specifiche che giustificano il ricorso al lavoro supplementare (ad esempio, esigenze tecnico-produttive impreviste, sostituzione di lavoratori assenti, picchi di attività);
  • le conseguenze previste in caso di superamento del limite di ore supplementari consentito;
  • le maggiorazioni retributive applicabili alle ore di lavoro supplementare, che si aggiungono alla normale retribuzione oraria.

In assenza di una specifica regolamentazione da parte della contrattazione collettiva applicabile, la legge (art. 6, D.Lgs. 81/2015) interviene stabilendo che il datore di lavoro può richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare entro il

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limite massimo del 25% dell’orario settimanale individuale concordato.

Se Giovanni ha un contratto part-time di 20 ore settimanali e il suo CCNL non disciplina il lavoro supplementare, il datore di lavoro potrà chiedergli di svolgere al massimo 5 ore di lavoro supplementare a settimana (il 25% di 20 ore).

Posso rifiutarmi di fare lavoro supplementare se sono part-time?

Il lavoratore a tempo parziale ha il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro supplementare qualora sussistano comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il rifiuto motivato da tali ragioni non può costituire giusta causa di sanzione disciplinare o di licenziamento. È sempre consigliabile comunicare per iscritto al datore di lavoro le ragioni del rifiuto.

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Come vengono pagate le ore di lavoro supplementare?

Le ore di lavoro supplementare devono essere retribuite con una maggiorazione sulla retribuzione oraria di fatto. La legge (art. 6, D.Lgs. 81/2015) prevede una maggiorazione del 15%, calcolata sulla retribuzione oraria globale di fatto (comprensiva di tutti gli elementi fissi e continuativi). Tuttavia, i CCNL possono prevedere percentuali di maggiorazione diverse, spesso migliorative per il lavoratore.

Il compenso per lavoro supplementare, inclusa la maggiorazione, incide sia sull’imponibile previdenziale (per il calcolo dei contributi INPS) sia sull’imponibile fiscale (per il calcolo dell’IRPEF).

I lavoratori part-time hanno diritto al riposo settimanale?

La normativa sul riposo settimanale (generalmente un giorno di riposo ogni sette giorni di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 66/2003) si applica pienamente solo quando sussiste il presupposto di una prestazione lavorativa distribuita su tutta la settimana. In mancanza di tale condizione, l’obbligo del riposo settimanale nei termini standard potrebbe non trovare applicazione automatica. È quindi necessario distinguere tra le diverse forme di part-time:

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Come funziona il riposo settimanale nel part-time orizzontale?

Nel caso del part-time orizzontale, il lavoratore presta la sua attività lavorativa quotidianamente, sebbene per un numero di ore ridotto rispetto al tempo pieno (ad esempio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per 4 ore al giorno). In questa situazione, poiché la prestazione è distribuita su tutti i giorni lavorativi della settimana, si applicano le stesse disposizioni sul riposo settimanale previste per i lavoratori a tempo pieno. Avrà quindi diritto, di norma, a due giorni di riposo se l’orario è su 5 giorni, o a un giorno di riposo se l’orario fosse distribuito su 6 giorni (sempre con orario giornaliero ridotto).

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Come funziona il riposo settimanale nel part-time verticale?

Nel part-time verticale, l’attività lavorativa è concentrata solo in alcuni giorni della settimana (o del mese, o dell’anno), mentre negli altri periodi il lavoratore non presta servizio. In questo caso, viene meno il requisito della continuità settimanale della prestazione che è alla base della disciplina standard del riposo settimanale (un giorno di stacco ogni sei di lavoro). Di conseguenza, la normativa sul riposo settimanale non trova un’applicazione automatica e identica a quella del tempo pieno.

I giorni non lavorativi, intrinseci alla struttura del part-time verticale (ad esempio, se si lavora dal lunedì al mercoledì, i giorni da giovedì a domenica sono già di non lavoro), spesso assorbono la funzione del riposo settimanale. Tuttavia, è sempre bene verificare cosa prevede specificamente il CCNL applicato, che potrebbe dettare regole particolari per garantire un adeguato recupero psico-fisico anche in queste forme di part-time.

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