Web scraping: quando è legale e quando è vietato

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Autore: Paolo Remer

07 giugno 2025

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Quando la tecnica di raccogliere ed estrarre dati online è lecita e quando è vietata: analisi dei i limiti giuridici con riferimento ad alcuni casi emblematici recenti.

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Molti lettori ci chiedono: quando è legale fare web scraping e quando invece è vietato? Soprattutto gli sviluppatori di software vogliono sapere se si possono legalmente raccogliere ed estrarre dati da siti online per rielaborarli e proporli al pubblico: ad esempio, creando app utili ai consumatori per confrontare i prezzi dei biglietti ferroviari o aerei, le tariffe assicurative, i mutui, o per realizzare utility di supporto alle aziende, come quelle per aggregare profili professionali disponibili online e dunque facilitare la ricerca di lavoro.

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La domanda è pratica e tecnologica, ma ha molteplici implicazioni legali, perché il fenomeno del web scraping si muove in un terreno delicato, dove si incrociano due aree normative particolarmente sensibili: da un lato, il diritto d’autore e di proprietà sui database, che tutela i creatori ed i gestori delle banche dati digitali, spesso frutto di notevoli investimenti economici e aggiornamenti continui dei contenuti, e dall’altro lato, la normativa sulla privacy, che impone limiti precisi alla raccolta e al riutilizzo dei dati personali (come email, numeri di telefono, indirizzi o abitudini di consumo).

Si tratta di un ambito in continua evoluzione, dove la normativa di riferimento (nata in un’epoca in cui queste possibilità non esistevano) è ancora incerta e la giurisprudenza presenta orientamenti oscillanti e non sempre uniformi. Perciò la risposta non è semplice ma va articolata: il web scraping può violare i diritti d’autore sulle banche dati ed i loro contenuti ed anche la privacy, se non avviene nel rispetto di regole precise.

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In questo articolo proviamo a fare chiarezza, delineando quando il web scraping è ammesso e quando invece è illecito. Lo facciamo con un taglio pratico e informativo, utile:

Così potrai capire che la legalità o meno del web scraping dipende essenzialmente da come, dove e perché viene utilizzato. La nostra esposizione terrà conto anche di alcuni casi emblematici e recenti di web scraping, decisi dalla giurisprudenza: in particolare Trenìt e trovanumeri.com.

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Cos’è il web scraping?

In parole semplici, il web scraping consiste nell’uso di software per estrarre automaticamente dati da siti web. È una pratica comune per:

Tuttavia, la

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legalità dello scraping dipende da molteplici fattori: tipo di dati, finalità dell’uso, rispetto della privacy, presenza di diritti d’autore e condizioni d’uso del sito. Concentriamoci su questi aspetti.

Quando è legale?

In linea generale, e salvi gli approfondimenti che ti forniremo nel prosieguo, il web scraping può essere considerato lecito se:

Cosa dice la legge sul web scraping?

Le norme di riferimento e da rispettare sono gli artt. 102-bis e 102-ter della Legge sulla protezione del diritto d’autore (LdA), in base alle quali, e per ciò che qui più rileva ai fini dell’argomento in trattazione:

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Quando diventa illegale?

Alla stregua della normativa che ti abbiamo indicato, il web scraping diventa illecito in diverse situazioni che ora ti illustriamo:

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Violazione del diritto d’autore e dei diritti sui database

La Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941) tutela le banche dati che comportano un investimento rilevante. L’estrazione di una parte sostanziale di tali dati, anche se accessibili online, può costituire violazione del diritto sui generis del costitutore della banca dati, e se ciò accade l’attività di web scraping diventa illecita.

Violazione dei termini d’uso del sito web

Molti siti web vietano espressamente lo scraping nei loro termini di servizio. In questi casi, ignorare tali condizioni può configurare una violazione contrattuale, o persino integrare il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), se vengono aggirate o comunque superate le misure tecniche di sicurezza volte ad impedire gli accessi, e gli usi, non autorizzati.

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Concorrenza sleale

Se il web scraping è finalizzato a replicare un servizio concorrente sfruttando i dati altrui, può costituire concorrenza sleale per parassitismo economico (art. 2598 c.c.).

Trattamento illecito di dati personali: attenzione al GDPR

Oltre a quanto abbiamo detto sulla protezione dei diritti d’autore, uno degli aspetti più delicati è la raccolta di dati personali (es. nomi, numeri, email) tramite scraping. Anche se visibili online, questi dati non possono essere raccolti e riutilizzati senza base giuridica valida.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (comunemente detta Garante Privacy), con provvedimento del 25 settembre 2023, ha vietato la costituzione e la diffusione online di un

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elenco telefonico creato tramite scraping e ha sanzionato con 60.000 euro di multa il sito ritenuto responsabile (trovanumeri.com), che raccoglieva nomi e numeri da internet per creare un database accessibile al pubblico, ma aveva compiuto tutto ciò senza consenso degli interessati, in assenza della prevista informativa sul trattamento “trasparente”, e senza la possibilità, per chi si opponeva alla diffusione del proprio numero, di cancellare i suoi dati, nemmeno se formulava una richiesta esplicita in tal senso. La gravità si evinceva anche dal fatto che la pubblicazione abusiva aveva riguardato, secondo le stime, circa 26 milioni di utenti.

Il Garante ha ribadito che:

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“Chi affida le proprie informazioni di contatto al web, ha finalità che non sono necessariamente quella di ricevere comunicazioni di marketing o vederle indicizzate e ulteriormente diffuse.”

Nell’ambito delle telecomunicazioni, solo il Data Base Unico (DBU) può essere utilizzato per costituire elenchi telefonici legittimi. Perciò tutti gli altri archivi realizzati con scraping e senza consenso sono illegittimi. In particolare, i principi del GDPR violati in tali casi sono:

Allo stesso modo il Garante Privacy si era espresso nel 2018, sanzionando il creatore di un software di scraping che estraeva dal web, e precisamente dagli

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elenchi pubblici online, le Pec di avvocati ed altri professionisti, che non avevano rilasciato il consenso informato, per inviare loro in maniera massiva newsletter ed e-mail non autorizzate.

Quando lo scraping è ammesso

In base alla normativa sulla privacy, lo scraping è ammesso se:

Per evitare che lo scraping diventi illecito, bisogna, quindi, fare molta attenzione, perché gli elementi dimostrativi di un’attività vietata dal GDPR sono:

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Invece, se i dati trattati sono anonimi, non riconducibili a persone fisiche, oppure l’interessato è stato informato e ha prestato il consenso, lo scraping può rientrare nei limiti della liceità ai sensi del GDPR. Ma è necessaria molta cautela, perché la mera disponibilità online del dato

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(come spesso si dice: “trovato su internet”, “reperito in rete”, “proveniente dal web”, ecc.) non equivale a consenso.

Insomma, anche se i dati sono visibili online, ciò non significa che siano liberamente utilizzabili, soprattutto se vengono raccolti in modo automatizzato, aggregati in altre banche dati e diffusi, mediante nuovi siti o altre app non appartenenti al creatore/costitutore, per scopi diversi da quelli per cui erano stati originariamente pubblicati.

Giurisprudenza in materia di scraping

Un precedente giurisprudenziale importante in materia di scraping è l’ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Imprese, 5 settembre 2019, nel procedimento avviato da Trenitalia

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contro Gobright Media Ltd, società sviluppatrice dell’app Trenìt.

Trenitalia aveva chiesto di bloccare l’app sostenendo che violasse i propri diritti sul database di orari, costi e ritardi dei treni. Dopo una prima sospensione cautelare, il Tribunale ha autorizzato l’app, sulla base delle seguenti motivazioni:

Il giudice ha applicato l’

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art. 102-ter della L. 633/1941, che, come abbiamo visto, consente l’estrazione e il reimpiego di parti non sostanziali di banche dati pubblicamente accessibili, a condizione che non vi sia danno per il titolare.

Il principio affermato nell’occasione dai giudici capitolini è stato questo:

“Impedire la comparazione dei prezzi potrebbe nuocere alla legittima concorrenza, a scapito dei fruitori finali dei servizi” (Trib. Roma, 5.09.2019).

Perciò, per il Tribunale romano, l’app di scraping “incriminata” in realtà non violava né il diritto d’autore né il diritto del costitutore della banca dati (Trenitalia).

Questa pronuncia – pur non risolvendo ogni dubbio in tema di scraping, data la varietà delle possibili situazioni realizzabili –

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segna un’apertura giurisprudenziale all’uso controllato dei dati, a tutela della concorrenza e del diritto all’informazione, valori importantissimi specialmente in mercati con pochi operatori dominanti (fornitori di energia luce e gas, operatori di trasporti o di telecomunicazioni, banche, società finanziarie, imprese di assicurazione, ecc.).

Volendo tentare un confronto tra i casi Trenìt e trovanumeri.com che abbiamo esposto, nonostante la differenza di tipologia dello scraping, rileviamo che:

CasoLegalità dello scrapingDati coinvoltiBase giuridicaEsito
TrenìtLecitoOrari e prezzi pubbliciArt. 102-ter LDAApp autorizzata
trovanumeri.comIllecitoDati personali (nomi, numeri)Nessuna baseSanzione e divieto

Detto a parole, la prima app è stata ritenuta

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lecita perché usava porzioni minime di dati pubblici, su richiesta dell’utente e senza violare la privacy; il secondo sito, invece, è stato sanzionato perché raccoglieva dati personali in modo massivo e senza consenso, costruendo un elenco alternativo al DBU, vietato dalla legge.

Tirando le somme, la differenza fondamentale tra i due casi – e che spiega le decisioni opposte raggiunte – sta in:

Conclusione

Il web scraping non è vietato a priori, ma deve avvenire nel rispetto della legge e dei diritti dei soggetti coinvolti. In particolare, l’uso di dati personali, anche se visibili online, richiede il rispetto del GDPR e una finalità lecita e proporzionata.

Nel dubbio, è consigliabile:

In definitiva: sì allo scraping, ma con criterio e sempre nel rispetto della legge sul diritto d’autore, della normativa sui dati digitali e del GDPR.

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