Come evitare la diffamazione per post offensivo sul social?

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Angelo Greco

08 luglio 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Diffamazione sui social network: la provocazione può giustificare un post offensivo anche a distanza di anni dal fatto ingiusto? Analisi della recente sentenza della Cassazione penale n. 20392 del 3 giugno 2025 e distinzione con l’ingiuria.

Annuncio pubblicitario

I social network sono diventati la piazza virtuale dove ogni giorno milioni di persone esprimono opinioni, condividono notizie, partecipano a dibattiti. Ma questa grande libertà di espressione porta con sé anche dei rischi: il confine tra una critica legittima, per quanto aspra, e un’offesa che può integrare il reato di diffamazione è spesso sottile. Un commento scritto d’impulso, magari in un momento di rabbia o indignazione, può avere conseguenze legali serie. Tuttavia, non sempre chi scrive un post offensivo finisce per essere condannato. Esiste, infatti, nel nostro ordinamento, l’esimente della provocazione, una sorta di “giustificazione” che può scattare quando l’offesa è una reazione a un fatto ingiusto altrui. Ma cosa succede se questo fatto ingiusto è avvenuto molto tempo prima? Cerchiamo di comprendere

Annuncio pubblicitario
come evitare la diffamazione per un post offensivo sul social. Vediamo che valore ha lo stato di rabbia dettato dalla provocazione e cosa succede se tale provocazione risale a un fatto datato nel tempo.

Una illuminante sentenza della quinta sezione penale della Corte di Cassazione, la numero 20392, pubblicata il 3 giugno 2025, ha affrontato proprio questa delicata questione, offrendo spunti di riflessione importanti.

Cosa si intende per diffamazione sui social network?

Prima di addentrarci nell’esimente della provocazione, è bene ricordare cosa sia la diffamazione. Commette il

Annuncio pubblicitario
reato di diffamazione (previsto dall’articolo 595 del Codice Penale) chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, cioè l’onore e il decoro di una persona, in sua assenza.

Sui social network (come Facebook, X, Instagram, ecc.), un post pubblico, un commento visibile a una pluralità di utenti, o anche un messaggio inviato in una chat di gruppo, se contenente espressioni offensive e lesive della reputazione di qualcuno che non è presente “virtualmente” in quella conversazione in quel preciso momento, può integrare facilmente gli estremi della diffamazione, per di più aggravata dal mezzo della pubblicità (il social network è equiparato alla stampa o ad altro mezzo di pubblicità).

Annuncio pubblicitario

In cosa consiste l’esimente della provocazione per il reato di diffamazione?

L’articolo 599, secondo comma, del Codice Penale prevede una causa di non punibilità (l’esimente) per i reati di ingiuria (reato oggi abrogato e trasformato in illecito civile) e diffamazione, quando le offese sono “reciproche” o quando sono state arrecate “nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.

È quest’ultima parte che ci interessa: la provocazione. Perché scatti l’esimente, devono quindi sussistere due elementi fondamentali:

  1. uno stato d’ira nella persona che commette l’offesa;
  2. un fatto ingiusto commesso da altri, che abbia causato quello stato d’ira;
  3. una reazione offensiva che sia “immediatamente successiva” al fatto ingiusto e allo stato d’ira da esso generato.

La “contiguità” temporale tra il fatto ingiusto, lo stato d’ira e la reazione offensiva è tradizionalmente considerata un requisito importante. La reazione non deve essere “a freddo”, cioè meditata e pronunciata a distanza di tempo, quando l’ira si presume scemata.

Annuncio pubblicitario

La provocazione può valere anche se il fatto ingiusto che l’ha scatenata è avvenuto anni prima?

La sentenza della Cassazione n. 20392/2025 introduce un elemento di grande interesse. I giudici supremi hanno stabilito che l’esimente della provocazione può essere riconosciuta anche se l’ingiustizia originaria risale nel tempo, a condizione che la frustrazione e il sentimento di rabbia che ne conseguono siano stati “rinnovati” o “riattizzati” dall’apprendimento di nuovi e ulteriori elementi o da un nuovo evento di carattere oggettivo relativo alle persone coinvolte nella vicenda oggetto di critica.

Per capire meglio, vediamo i fatti specifici decisi dalla Cassazione:

Un’attivista “animalista” aveva pubblicato un post su Facebook definendo “pezzo di merda n. 1 in Italia” un veterinario. Questo veterinario era stato coinvolto anni prima (nel 2012) nella tristemente nota vicenda di “Green Hill”, l’allevamento-lager di cani beagle destinati alla vivisezione, che erano stati poi liberati a seguito di un blitz di attivisti (ben 2.639 cani salvati). Il veterinario era stato effettivamente condannato in passato per uccisione e maltrattamento di animali in relazione a quei fatti; quindi, l’ingiustizia del suo comportamento era un fatto accertato e non un’attribuzione falsa da parte dell’attivista.

Annuncio pubblicitario

La reazione dell’attivista sui social, con il post offensivo, non era avvenuta nel 2012, ma anni dopo. Cosa aveva scatenato questa reazione tardiva? L’aver appreso una notizia fresca e attuale: l’imminente ripresa dell’attività professionale da parte di quel veterinario, il quale era stato solo temporaneamente sospeso dall’Ordine di appartenenza e non radiato a vita.

Perché la Cassazione ha considerato la possibilità di una provocazione “rinnovata” o “riaccesa”?

La Suprema Corte, nella sentenza n. 20392/2025, ha ritenuto che la notizia della ripresa dell’attività da parte del veterinario potesse benissimo aver riacceso nell’imputata lo stato di frustrazione e la conseguente ira contro l’ingiustizia dei fatti di Green Hill. L’apprendere che, nonostante la gravità dei comportamenti passati, il professionista stesse per tornare a esercitare, ha agito come una sorta di “miccia” che ha fatto riesplodere la rabbia per quegli eventi.

Annuncio pubblicitario

La Cassazione ha sottolineato che il concetto di “fatto ingiusto” che può scatenare la provocazione non si limita solo a quelli che costituiscono reato o illecito civile codificato, ma si estende anche a quei comportamenti che, pur non essendo formalmente illegali, colpiscono profondamente i canoni di civile convivenza e i valori etici condivisi dalla collettività. La vicenda di Green Hill, con la scoperta di quella “prigione per cani” e le immagini dei piccoli beagle maltrattati, aveva determinato una forte presa di coscienza collettiva (sfociata poi, nel 2014, in una legge che vieta in Italia l’allevamento di animali per la sperimentazione in determinati contesti). Quindi, la percezione di ingiustizia era ampiamente diffusa.

Annuncio pubblicitario

Per questi motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna con rinvio al giudice di merito, il quale dovrà rivalutare la vicenda tenendo conto della possibile sussistenza dell’esimente della provocazione, proprio alla luce di questo “rinnovato” stato d’ira.

Che differenza c’è tra diffamazione su Facebook e ingiuria aggravata?

Prima dell’abrogazione del reato di ingiuria (avvenuta nel 2016), la differenza era sostanziale:

  • ingiuria (art. 594 c.p.): offesa all’onore o al decoro di una persona presente. Se commessa alla presenza di più persone, era ingiuria aggravata;
  • diffamazione (art. 595 c.p.): offesa all’onore o al decoro di una persona assente, comunicata a più persone.

Oggi l’ingiuria è un illecito civile, ma la distinzione resta importante per qualificare correttamente i fatti avvenuti in passato o per capire la logica della Cassazione.

Annuncio pubblicitario

Nel caso di un post offensivo su una bacheca Facebook, la comunicazione avviene tipicamente in assenza “virtuale” della persona offesa al momento della pubblicazione. Quindi, di regola, si tratta di diffamazione.

La Cassazione, nella sentenza n. 20392/2025, ha respinto la tesi difensiva che mirava a derubricare il fatto da diffamazione a ingiuria aggravata. I giudici hanno chiarito che la diffamazione con mezzi telematici (come un post su Facebook) non può essere considerata ingiuria (pur se aggravata dalla comunicazione ad altri) a meno che non sia veicolata all’interno di una chat o di un contesto comunicativo in cui sia provata la partecipazione contestuale e la presenza online dell’offeso. Non è sufficiente che la persona offesa possa

Annuncio pubblicitario
successivamente vedere il post e reagire, ad esempio con un commento o un post a propria difesa. Per aversi ingiuria, la percezione dell’offesa da parte della vittima deve essere diretta e immediata, come se fosse presente.

La Cassazione ha specificato che la presenza online della persona offesa al momento della pubblicazione del post deve risultare con certezza, ad esempio perché ha risposto immediatamente al messaggio, dimostrando così la sua presenza contestuale alla “conversazione” sulla bacheca. Nel caso dell’attivista, questa prova di contestualità mancava.

Il diritto di critica giustifica sempre un linguaggio offensivo, specialmente se si reagisce a un fatto ingiusto?

Il diritto di critica è un diritto fondamentale, ma ha dei limiti. Anche quando si critica l’autore di un fatto palesemente ingiusto, la critica deve essere continente, cioè espressa con un linguaggio che, pur potendo essere aspro e pungente, non trascenda in insulti gratuiti, attacchi personali volgari o espressioni inutilmente umilianti.

Annuncio pubblicitario

La Cassazione, nella sentenza in commento, ricorda che l’offesa al decoro e all’onore di una persona è diffamatoria e non può essere scriminata (cioè giustificata) quale legittimo esercizio del diritto di critica se è in sé gratuita perché priva di continenza per i termini e le modalità con cui è comunicata ad altri.

Tuttavia, è proprio qui che può inserirsi l’esimente della provocazione: se le espressioni offensive travalicano i limiti di una critica contenuta, ma ciò è dovuto allo stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, allora l’offesa può non essere punibile, non perché la critica diventi lecita, ma perché la reazione è “giustificata” dallo stato d’animo alterato.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui