Cannabis light vietata: cosa cambia con la nuova legge?

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Autore: Angelo Greco

06 giugno 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La nuova Legge Sicurezza del 2025 ha introdotto un divieto di produzione e vendita delle infiorescenze di cannabis light. Scopri cosa resta legale, quali sono le pene e le sanzioni previste e l’impatto sul settore.

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L’era della “cannabis light” in Italia, così come l’abbiamo conosciuta, sembra essere giunta a una brusca conclusione. A seguito di un dibattito parlamentare acceso, culminato con un sit-in delle opposizioni nell’emiciclo del Senato e momenti di alta tensione con la maggioranza, il cosiddetto “decreto Sicurezza” (decreto 48/2025) è stato convertito in via definitiva in legge. Al suo interno, un articolo fortemente voluto dal governo, in particolare dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’antidroga, Alfredo Mantovano, assesta un colpo durissimo all’intera filiera della canapa a basso contenuto di THC. Ma, concretamente, per la

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cannabis light vietata, cosa cambia con la nuova legge? Molti si chiedono quali prodotti siano ora illegali, cosa si rischi e cosa, invece, resti ancora permesso. Andiamo a fare chiarezza su queste nuove regole.

Cosa prevede esattamente la nuova legge sulla cannabis light?

Il cuore della nuova normativa è l’articolo 18 del decreto Sicurezza, che va a modificare in modo sostanziale la Legge n. 242 del 2016, la norma che fino ad oggi aveva disciplinato la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa in Italia.

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La legge del 2016 aveva, di fatto, aperto un mercato per i prodotti a base di canapa con un tenore di tetraidrocannabinolo (THC) molto basso (inferiore allo 0,3% secondo le stime di Coldiretti), considerati privi di effetti psicotropi o stupefacenti. La nuova legge, invece, introduce divieti specifici e molto stringenti.

Quali prodotti di cannabis light sono ora espressamente vietati?

La stretta si concentra principalmente sulle infiorescenze (i “fiori” o “cime”) della pianta di canapa (Cannabis sativa L.) e sui loro derivati. La nuova legge stabilisce un divieto totale per le seguenti attività:

  • importazione;
  • cessione e lavorazione;
  • distribuzione e commercio;
  • trasporto, invio, spedizione e consegna.

Questo divieto si applica alle infiorescenze della canapa in qualsiasi forma: sia intere, sia in forma semilavorata, essiccata o triturata. Inoltre, il divieto si estende alla commercializzazione di tutti i prodotti che contengono i fiori di canapa, compresi gli estratti, le resine e gli olii che da essi derivano.

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In sintesi, come sottolineato nel testo originale, questo significa dire addio al modello dei “coffee shop” italiani o dei negozi specializzati nella vendita di fiori di canapa per uso tecnico, collezionistico o per qualsiasi altra finalità.

Perché è stata vietata la vendita delle infiorescenze di cannabis light?

L’obiettivo dichiarato dal legislatore, come si legge nel testo della legge, è quello di “evitare che l’assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire – mediante alterazioni dello stato psicofisico – l’insorgere di comportamenti che possono porre a rischio la sicurezza o l’incolumità pubblica o la sicurezza stradale”.

Nonostante la filiera abbia sempre sostenuto che il bassissimo contenuto di THC dei prodotti legali non producesse effetti psicotropi, la volontà del governo è stata quella di eliminare ogni potenziale rischio o ambiguità, equiparando di fatto la commercializzazione delle infiorescenze a quella delle sostanze stupefacenti.

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Cosa rischia chi vende o produce infiorescenze di canapa in violazione dei nuovi divieti?

Le conseguenze per chi trasgredisce i nuovi divieti sono molto serie. La legge prevede che si applichino le sanzioni penali contenute nel Titolo VIII del Testo Unico sugli Stupefacenti (D.P.R. 309/1990). Questo significa che la vendita o la produzione di infiorescenze di canapa, ora vietate, viene trattata alla stregua del traffico di sostanze stupefacenti.

I principali reati contemplati, come ricordato anche nel dossier del Servizio studi del Senato, sono:

  • produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope: la pena base prevista è la reclusione da sei a vent’anni e una multa da 26.000 a 260.000 euro. Sono previste pene ancora maggiori se il reato è commesso da chi ha già autorizzazioni per trattare sostanze stupefacenti, mentre pene inferiori si applicano ai casi di “lieve entità”;
  • associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: le pene sono ancora più severe, con la reclusione non inferiore a vent’anni per chi promuove, dirige, organizza o finanzia l’associazione, e la reclusione non inferiore a dieci anni per chi semplicemente vi partecipa.

Inoltre, il Testo Unico prevede anche aggravanti specifiche che possono aumentare le pene da un terzo alla metà. Tra queste, la consegna delle sostanze a una persona minorenne, la cessione effettuata vicino a scuole, comunità giovanili, caserme, carceri o ospedali, e l’adulterazione delle sostanze per accentuarne la potenzialità lesiva. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze, e può arrivare fino a trent’anni se ricorrono sia la quantità ingente sia l’adulterazione.

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Altri reati previsti sono quelli di agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti, di istigazione e proselitismo, e di prescrizioni mediche abusive.

Ci sono sanzioni amministrative oltre a quelle penali?

Il pacchetto di sanzioni previsto dal Testo Unico sugli Stupefacenti include anche misure di carattere amministrativo. Chi viola i divieti può essere soggetto a:

  • sospensione della patente di guida;
  • sospensione della licenza di porto d’armi;
  • sospensione del passaporto e di altri documenti validi per l’espatrio;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo, o il divieto di conseguirli.

Inoltre, se dalla violazione può derivare un pericolo per la sicurezza pubblica e la persona interessata ha già precedenti condanne (anche non definitive) per delitti contro la persona, il patrimonio, o per reati previsti dallo stesso Testo Unico o dal codice della strada, possono essere applicate

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ulteriori misure di controllo, come l’obbligo di presentarsi periodicamente presso gli uffici di polizia o dei carabinieri, l’obbligo di rientrare in casa entro un certo orario, il divieto di frequentare determinati locali pubblici e il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza o di guidare qualsiasi veicolo a motore.

Chi effettuerà i controlli sulle coltivazioni di canapa per garantire il rispetto della nuova legge?

La legge affida espressamente al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri (l’ex Corpo Forestale dello Stato) il compito di effettuare i controlli necessari sulle coltivazioni di canapa. Questo include la facoltà di effettuare prelevamenti di campioni e analisi di laboratorio per verificare che le coltivazioni rientrino nei limiti e nelle finalità consentite dalla legge.

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Cosa resta legale produrre e vendere della pianta di canapa?

Nonostante la stretta sulle infiorescenze, la coltivazione della canapa in sé non è stata vietata, ma rimane permessa esclusivamente per determinate finalità, come già previsto dalla Legge 242/2016. La coltivazione è consentita senza necessità di autorizzazione specifica solo se si utilizzano sementi certificate iscritte nel Catalogo comune europeo delle varietà delle specie di piante agricole (ai sensi della direttiva 2002/53/CE), che garantiscono un tenore di THC inferiore o uguale allo 0,2%.

Gli usi del prodotto derivante da queste coltivazioni, che rimangono leciti, sono:

  • alimenti e cosmetici: prodotti derivati dai semi o da altre parti della pianta (esclusi i fiori e i loro derivati diretti come olii o resine da infiorescenze);
  • semilavorati come fibra per l’industria tessile, canapulo per la bioedilizia, polveri, cippato, olio per carburanti;
  • forniture per industrie e attività artigianali in vari settori, compreso quello energetico;
  • uso come biomassa ai fini energetici, ma solo in casi limitati come l’autoproduzione energetica aziendale;
  • florovivaismo professionale;
  • fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati.

Inoltre, grazie a una modifica introdotta durante l’iter di conversione del decreto, si è salvata dallo stop la

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produzione agricola di semi per “gli usi consentiti dalla legge”, sempre nel rispetto dei limiti di contaminazione definiti con il decreto del Ministro della Salute del 4 novembre 2019.

Qual è stato l’impatto di questa nuova legge sul settore della cannabis light in Italia?

L’impatto, secondo le associazioni di categoria come Coldiretti, rischia di essere devastante. Durante l’anno e mezzo che ha separato l’approvazione del disegno di legge in Consiglio dei Ministri dalla conversione finale in legge, la filiera ha provato invano a fermare la norma.

Coldiretti ha più volte sottolineato che equiparare l’uso delle infiorescenze della canapa (che, come detto, contengono un tenore di THC bassissimo e senza effetti psicotropi) a quello di sostanze stupefacenti illegali è una misura “irragionevole”. L’associazione ha evidenziato che l’infiorescenza rappresenta una parte fondamentale del valore aggiunto della pianta per gli agricoltori. Vietarne la raccolta, l’essiccazione e la commercializzazione rischia di far crollare un intero settore economico.

Secondo le stime di Coldiretti, questo settore vale mezzo miliardo di euro, coinvolge oltre tremila aziende agricole (spesso gestite da giovani agricoltori) e dà lavoro a circa 30.000 persone. Ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della “green economy” e nel rilancio di aree interne del Paese. Le coltivazioni di canapa in Italia si estendono per oltre 4.000 ettari, dalla Lombardia alla Sicilia, passando per Veneto, Puglia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Il futuro di queste aziende e di questi posti di lavoro è ora avvolto da una grande incertezza.

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