La polizia può bloccare il conto corrente?

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Il giudice penale e le forze dell’ordine possono disporre il sequestro dei soldi che l’indagato o l’imputato ha in banca o alle poste?

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Il pignoramento del conto corrente impedisce al debitore di prelevare il denaro depositato in banca o alle poste, in quanto le somme sono destinate a soddisfare il creditore procedente. Questa, tuttavia, potrebbe non essere l’unica circostanza che conduce a una conseguenza così nefasta per il titolare del denaro. La polizia può bloccare il conto corrente?

Con il presente articolo vedremo se le forze dell’ordine possono impedire a una persona di prelevare e gestire i soldi che possiede sul conto bancario o postale. Insomma: la polizia può bloccare il conto corrente?

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Approfondiamo l’argomento.

Si può bloccare il conto corrente del debitore?

Come ricordato, il conto corrente può essere bloccato nell’ipotesi di pignoramento presso terzi intrapreso dal creditore del titolare del conto.

Con il pignoramento, le somme vengono “congelate” in attesa di essere assegnate al creditore dal giudice dell’esecuzione.

Non si tratta tuttavia dell’unica ipotesi di blocco del conto corrente. Il creditore, infatti, potrebbe chiedere il sequestro conservativo del denaro depositato in banca quando vi sia il pericolo che il debitore faccia sparire i soldi nelle more del procedimento (art. 2905 cod. civ.), nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento (art. 671 cod. proc. civ.).

Pur sortendo gli stessi effetti, a differenza del pignoramento il sequestro è una misura cautelare che può essere ottenuta subito dal creditore, purché però dimostri che il proprio diritto è fondato e che v’è il pericolo concreto che, nelle more del processo, il debitore possa disfarsi dei propri beni (nel caso di specie, dei soldi presenti sul conto corrente).

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La polizia può bloccare il conto corrente bancario o postale?

Anche la polizia può bloccare il conto corrente – bancario o postale che sia – se ritiene che la libera disponibilità delle somme possa aggravare o protrarre le conseguenze di un crimine già commesso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Si parla in questi casi di sequestro preventivo (art. 321 cod. proc. pen.), che l’autorità giudiziaria può autorizzare anche sulle cose di cui è consentita la confisca.

È possibile bloccare il conto corrente di una persona indagata per riciclaggio di denaro.

È legale il sequestro del conto corrente su cui il truffatore ha versato il denaro che è frutto dei propri delitti.

Dunque, perché la polizia possa bloccare il conto corrente occorre, oltre all’autorizzazione del giudice, che sia indispensabile sottrarre il denaro all’indagato:

La polizia, quindi, non può

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bloccare il conto corrente di propria iniziativa – senza autorizzazione del giudice – né impedire che sia utilizzato dall’indagato per fuggire: il pericolo di fuga costituisce una condizione per l’applicazione di una misura cautelare personale (ad esempio, gli arresti domiciliari o l’obbligo di dimora) ma non per il sequestro dei beni.

La polizia – o meglio, l’autorità giudiziaria – potrebbe infine disporre il sequestro del conto corrente per fini conservativi, quando v’è il fondato timore che l’indagato, a seguito di condanna, non possa pagare le spese del procedimento anticipate dallo Stato oppure il risarcimento dovuto alla persona offesa costituitasi parte civile (art. 316 cod. proc. pen.).

La finalità è identica al sequestro conservativo disposto in ambito civile: assicurarsi che il debitore – in questo caso, l’indagato – non si privi del proprio patrimonio per sottrarsi agli obblighi di pagamento derivanti da un’eventuale condanna.

Cosa fare se la polizia blocca il conto corrente?

Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l’imputato e il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, la quale tuttavia non sospende l’esecuzione del provvedimento (art. 322 cod. proc. pen.).

Il riesame va chiesto entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuta applicazione della misura cautelare.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:

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