Comunione o separazione dei beni: quale regime scegliere?

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Autore: Angelo Greco

16 luglio 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Guida ai regimi patrimoniali della famiglia. La comunione legale (il regime automatico), la separazione dei beni e il fondo patrimoniale: scopri come funzionano, le differenze e quale conviene scegliere per tutelare al meglio il patrimonio.

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Quando due persone decidono di sposarsi o di unirsi civilmente, spesso trascurano una delle decisioni più importanti e con le implicazioni pratiche più durature per il loro futuro insieme: la scelta del regime patrimoniale. Si tratta di un argomento che può sembrare arido e tecnico, ma che in realtà definisce le regole del gioco per la gestione di tutti i beni e i risparmi della famiglia, sia durante la vita quotidiana, sia in momenti delicati come una separazione, un divorzio o una successione. Molti non sanno che, in assenza di una scelta esplicita, la legge ne applica uno d’ufficio. È quindi fondamentale porsi la domanda:

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quale regime scegliere: la comunione o la separazione dei beni?. Comprendere le differenze tra le varie opzioni è il primo passo per una scelta consapevole che possa tutelare al meglio entrambi i partner e il loro patrimonio.

Cosa si intende per “regime patrimoniale della famiglia”?

Con questa espressione ci si riferisce all’insieme di norme che disciplinano la proprietà e l’amministrazione dei beni di una coppia sposata o unita civilmente. Queste regole stabiliscono quali beni acquistati durante il matrimonio diventano comuni, quali rimangono di proprietà esclusiva di un solo coniuge, e come vengono gestite le risorse familiari.

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Come vedremo, l’ordinamento italiano prevede un regime “standard” (la comunione legale) e la possibilità per i coniugi di sceglierne uno diverso attraverso un’apposita convenzione.

È utile ricordare che la disciplina attuale è il frutto di una profonda evoluzione. Il Codice Civile del 1942 disegnava un modello familiare di tipo patriarcale, fortemente sbilanciato a favore del marito. È stata la grande riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge n. 151), ispirata ai principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e di solidarietà (articoli 2 e 29 della Costituzione), a introdurre un sistema radicalmente nuovo, basato sulla parità dei coniugi e sulla responsabilità condivisa, che è quello che conosciamo oggi.

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Quale regime si applica se la coppia non fa alcuna scelta al matrimonio?

Se al momento del matrimonio (o dell’unione civile) i coniugi non esprimono una scelta diversa, il regime patrimoniale che si applica loro in modo automatico è quello della comunione legale dei beni.

L’articolo 159 del Codice Civile stabilisce, infatti, che la comunione legale è il regime patrimoniale “di default”. È un regime di tipo residuale: si applica solo se i coniugi non hanno stipulato, con un atto pubblico, una diversa convenzione matrimoniale (come la separazione dei beni).

La comunione legale dei beni: quali beni rientrano e quali, invece, rimangono di proprietà esclusiva?

Il regime della comunione legale, che è quello più diffuso in Italia, prevede che i beni acquistati durante il matrimonio diventino di

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proprietà comune di entrambi i coniugi al 50%, indipendentemente da chi dei due li abbia materialmente pagati. L’articolo 177 del Codice Civile specifica nel dettaglio cosa rientra nella comunione:

  • i beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio. Questa è la regola principale e più importante. Se un coniuge, dopo il matrimonio, compra un’auto o un immobile intestandolo solo a sé stesso, quel bene cade comunque in comunione legale (a meno di specifiche eccezioni);
  • i frutti dei beni personali di ciascun coniuge (ad esempio, i canoni di affitto di un appartamento che uno dei due possedeva prima del matrimonio), ma solo se non sono stati consumati al momento dello scioglimento della comunione;
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
  • gli utili e gli incrementi di un’azienda che apparteneva a uno solo dei coniugi prima del matrimonio, ma che viene gestita da entrambi dopo le nozze.

Tuttavia, non tutto diventa comune. L’articolo 179 del Codice Civile elenca una serie di

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“beni personali” che rimangono di proprietà esclusiva del singolo coniuge, anche se acquisiti durante il matrimonio. Tra questi, i più importanti sono:

  • i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio;
  • i beni acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione ereditaria, a meno che nell’atto non sia specificato che sono attribuiti alla comunione;
  • i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge (vestiti, gioielli personali, ecc.);
  • i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge (ad esempio, gli strumenti di lavoro, lo studio professionale);
  • il denaro ottenuto a titolo di risarcimento del danno e la pensione per invalidità;
  • i beni acquistati con il denaro derivante dalla vendita di altri beni personali, a condizione che ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto con la partecipazione dell’altro coniuge.

Come funziona l’amministrazione e la gestione dei beni in regime di comunione legale?

L’amministrazione dei beni che fanno parte della comunione legale è esercitata da

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entrambi i coniugi. La legge, però, distingue tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione:

  • per gli atti di ordinaria amministrazione (come la gestione quotidiana della casa, le piccole riparazioni), i coniugi possono agire disgiuntamente, cioè ciascuno può prendere decisioni autonomamente;
  • per gli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita di un immobile, la stipula di un mutuo, la donazione di un bene comune), è invece richiesta la volontà congiunta di entrambi. Un atto di straordinaria amministrazione compiuto da un solo coniuge senza il consenso dell’altro è annullabile.

In caso di conflitto o di disaccordo tra i coniugi sulla gestione, uno dei due o entrambi possono richiedere l’intervento del giudice per autorizzare un determinato atto.

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La comunione legale si scioglie per diverse cause, tra cui la separazione personale dei coniugi, il divorzio, la morte di uno dei due, la dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) di uno di essi, o la scelta, tramite convenzione, di passare al regime di separazione dei beni. Una volta sciolta, sui beni che ne facevano parte si crea uno stato di comunione ordinaria, in cui i coniugi (o i loro eredi) partecipano con quote paritarie, di regola al 50%.

Cos’è la separazione dei beni e come si può scegliere questo regime?

La separazione dei beni, disciplinata dall’articolo 215 del Codice Civile, è il regime patrimoniale alternativo più comune alla comunione legale. Scegliendo la separazione dei beni,

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ciascun coniuge mantiene la titolarità esclusiva di tutti i beni che acquista, sia prima che durante il matrimonio, e ne conserva l’amministrazione, il godimento e la libera disposizione.

È un regime che garantisce una totale autonomia patrimoniale tra i coniugi. Viene spesso adottato in contesti in cui vi è una netta disparità economica tra i partner, quando uno dei due svolge un’attività imprenditoriale con dei rischi, o per specifiche esigenze fiscali o di tutela del patrimonio.

La separazione dei beni può essere scelta:

  1. al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo un’apposita dichiarazione al sacerdote celebrante (per il matrimonio concordatario) o all’ufficiale di stato civile (per il matrimonio civile o l’unione civile);
  2. in un momento successivo al matrimonio, stipulando un’apposita convenzione matrimoniale per atto pubblico davanti a un notaio, alla presenza di due testimoni.

È possibile creare un regime di comunione “personalizzato”?

Per le coppie che non vogliono la totale separazione ma che trovano il regime della comunione legale troppo rigido, la legge prevede una via di mezzo: la

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comunione convenzionale (articolo 210 del Codice Civile).

Con questo strumento, i coniugi, sempre tramite una convenzione matrimoniale stipulata da un notaio, possono modificare le regole della comunione legale, creando un regime “su misura” per le loro esigenze. Ad esempio, possono decidere di includere nella comunione anche beni che, di regola, ne sarebbero esclusi (come quelli che erano di proprietà individuale di ciascuno prima del matrimonio, o i beni ricevuti in donazione o eredità). Esistono però dei limiti: non si può derogare ad alcune norme considerate inderogabili (come quelle sull’amministrazione congiunta per gli atti importanti o sulla parità delle quote).

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A cosa serve il “fondo patrimoniale” e come può proteggere i beni della famiglia dai debiti?

Il fondo patrimoniale (articolo 167 del Codice Civile) non è un vero e proprio regime patrimoniale alternativo, ma uno strumento aggiuntivo che può essere costituito indipendentemente dal fatto che i coniugi siano in comunione o in separazione dei beni.

Consiste nel creare un vincolo di destinazione su determinati beni, che possono essere immobili, mobili registrati (come auto, barche, aerei) o titoli di credito (azioni, titoli di Stato).

Lo scopo di questo vincolo è quello di destinare i beni che ne fanno parte (e i loro frutti) a far fronte esclusivamente ai bisogni della famiglia

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. Ad esempio, si può vincolare nel fondo la casa familiare per garantirne l’uso all’abitazione, oppure un immobile da affittare, affinché le sue rendite siano utilizzate per finanziare le spese familiari.

Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi, da uno solo di essi, o anche da un soggetto terzo (ad esempio, un nonno che vuole tutelare il nipote). La sua costituzione deve avvenire per atto pubblico notarile e deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e trascritta nei pubblici registri competenti (ad esempio, nei registri immobiliari se riguarda un immobile).

Il grande vantaggio del fondo patrimoniale è la protezione che offre nei confronti dei creditori. I beni vincolati nel fondo e i loro frutti, infatti, non possono essere pignorati o sequestrati per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Ad esempio, se uno dei coniugi contrae un debito per un investimento puramente speculativo, il creditore non potrà aggredire i beni del fondo patrimoniale. Questa protezione, però, non vale per i debiti contratti per soddisfare le esigenze familiari (come il mutuo per la casa, le spese per l’istruzione dei figli, ecc.).

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