Come si ottiene il porto d'armi?
Guida completa e aggiornata ai requisiti per ottenere il porto d’armi. Non è un diritto, ma una concessione discrezionale. Scopri i quattro requisiti fondamentali previsti dalla legge: bisogno dimostrato, affidabilità personale, idoneità tecnica e medica.
A differenza di altri Paesi, nel nostro ordinamento giuridico possedere e portare un’arma non è un diritto del cittadino, ma un’eccezione a un divieto generale, quello di portare armi fuori dalla propria abitazione, sancito dal Codice Penale (art. 699) e dalla Legge n. 110 del 1975. Il rilascio della licenza è, quindi, una concessione che lo Stato può fare al privato, e non un suo obbligo. Ma come si ottiene il porto d’armi?
Indice
Il porto d’armi in Italia è un diritto o una concessione dello Stato?
Il porto d’armi non è un diritto che spetta a ogni cittadino. È piuttosto una concessione di carattere eccezionale. Questo è il principio fondamentale da cui partire, costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte Costituzionale. Non esiste quindi un “diritto a essere armati”. Al contrario, il principio generale è il
Questa valutazione si basa su un giudizio che mira a prevedere se il richiedente possa abusare delle armi. L’interesse pubblico alla sicurezza è sempre considerato prioritario rispetto all’interesse privato del richiedente (Consiglio di Stato sent. n. 11579 del 2022; TAR Calabria – Catanzaro sent. n. 701 del 2024; Corte Cost., sentenza n. 109 del 15 maggio 2019).
Quali sono i requisiti per ottenere il porto d’armi?
Il rilascio della licenza di porto d’armi è subordinato alla sussistenza di quattro requisiti fondamentali, che l’Autorità di Pubblica Sicurezza valuta con grande rigore:
- lo stato di bisogno del richiedente;
- affidabilità e buona condotta del richiedente;
- idoneità tecnica;
- idoneità medica.
La mancanza anche di uno solo di questi è sufficiente a determinare il diniego della richiesta.
Come si dimostra il “bisogno” di portare un’arma per difesa personale?
La legge richiede la prova di un “dimostrato bisogno”. Questo è un presupposto fondamentale, specialmente per la licenza di porto di pistola per difesa personale, che è la più difficile da ottenere. La legge richiede la prova di un “dimostrato bisogno”.
Questo significa che il richiedente deve dimostrare di trovarsi in una situazione di pericolo concreto, attuale e reale, che non possa essere adeguatamente fronteggiata con gli ordinari strumenti di tutela pubblica (cioè, l’intervento delle forze dell’ordine).
Ad esempio, non basta affermare di essere un imprenditore che maneggia denaro, un gioielliere o un professionista benestante per ottenere automaticamente la licenza. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la mera appartenenza a una categoria professionale o la consistenza del proprio patrimonio non costituiscano, di per sé, prova di un bisogno effettivo (Consiglio di Stato sent. n. 7315 del 2022; TAR Campania – Napoli sent. n. 1304 del 2021).
Ad esempio, il richiedente deve fornire prove concrete di minacce, aggressioni subite, estorsioni o altre circostanze specifiche e attuali che lo espongano a un rischio reale e superiore a quello della collettività.
L’onere di dimostrare questo bisogno ricade interamente sul richiedente.
Come viene valutata l’affidabilità e la “buona condotta” del richiedente?
Questo è l’ambito in cui la discrezionalità dell’amministrazione è più ampia. Gli articoli 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) stabiliscono che le licenze di polizia (e il porto d’armi è una di queste) non possono essere concesse a chi non dà pieno affidamento di non abusare delle armi.
L’Autorità deve raggiungere la “perfetta e completa sicurezza” sul buon uso che il richiedente farà dell’arma. Per farlo, compie una valutazione a 360 gradi che non si limita a verificare l’assenza di condanne penali. Vengono considerati:
Anche una condanna per reati non legati alle armi (es. furto, rissa) o sentenze di patteggiamento possono essere considerate negative. La riabilitazione penale può aiutare, ma non garantisce il rilascio.
La frequentazione di persone con precedenti penali o considerate pericolose è un elemento fortemente negativo.
Viene valutato lo stile di vita e la condotta generale: tutti quegli episodi (liti, denunce reciproche, comportamenti sopra le righe) che, pur non avendo avuto conseguenze penali, possono indicare un carattere impulsivo, litigioso o inaffidabile, e quindi un rischio di abuso dell’arma (TAR Sicilia – Palermo sent n. 3426/2023; TAR Campania – Napoli sent. n. 6231 del 2024).
Quali sono i requisiti di idoneità tecnica e medica necessari?
Oltre all’affidabilità, sono necessari due certificati specifici:
- idoneità tecnica al maneggio delle armi: devi dimostrare di saper usare un’arma in sicurezza. Questo requisito si considera assolto se hai prestato servizio militare o se appartieni alle forze dell’ordine. In tutti gli altri casi, è necessario presentare un certificato di idoneità al maneggio delle armi che viene rilasciato da una sezione della Federazione del Tiro a Segno Nazionale, dopo aver frequentato un corso e superato un esame pratico (TAR Puglia – Bari sent. n. 119/2010);
- idoneità medica (o psico-fisica): devi presentare un certificato medico rilasciato da un’autorità sanitaria pubblica (medico del settore medico-legale dell’ASL, medico militare o della Polizia) che attesti la tua idoneità psico-fisica. Il medico deve certificare che non sei affetto da malattie mentali o da vizi (come l’abuso di alcool o l’uso di sostanze stupefacenti) che possano diminuire, anche temporaneamente, la tua capacità di intendere e di volere (TAR Veneto – Venezia sent. n. 252 del 2025). Questo certificato va rinnovato periodicamente anche per la semplice detenzione di armi.
Come si svolge in pratica la procedura di richiesta e quali documenti servono?
La domanda per ottenere la licenza di porto d’armi va presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente, che a seconda del tipo di licenza può essere la Questura (per il porto d’armi lunghe per uso caccia o sportivo) o la Prefettura (per il porto di pistola per difesa personale).
La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui:
- il certificato di idoneità psico-fisica;
- il certificato di idoneità al maneggio delle armi;
- la documentazione che comprova il “dimostrato bisogno” (per la difesa personale);
- le ricevute di pagamento delle tasse di concessione governativa e del costo del libretto;
- due fotografie formato tessera.
- una dichiarazione sostitutiva in cui si attestano le proprie generalità e di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge.
L’Autorità, ricevuta la domanda, avvia un’istruttoria, acquisendo informazioni anche dai Carabinieri o dalla Polizia del luogo di residenza.
Il rinnovo del porto d’armi è un atto automatico se non ho commesso illeciti?
Il rinnovo non è mai automatico. Alla scadenza della licenza (che ha validità annuale per la difesa personale e pluriennale per gli altri usi), l’Autorità di Pubblica Sicurezza deve effettuare una nuova e completa valutazione di tutti i requisiti.
Deve verificare che il “dimostrato bisogno” (per la difesa personale) esista ancora e che il titolare continui a possedere tutti i requisiti di affidabilità e di idoneità psico-fisica (Consiglio di Stato sent. n. 7315 del 2022). Avere avuto il porto d’armi per anni senza aver mai causato problemi non crea un diritto acquisito o un legittimo affidamento sul rinnovo. L’amministrazione può anche decidere, nel tempo, di adottare una politica più restrittiva e di non rinnovare licenze che in passato aveva concesso (TAR Abruzzo – Sezione staccata di Pescara sent. n. 4 del 2012).
Posso fare ricorso se la mia richiesta di porto d’armi viene respinta?
Contro il provvedimento di diniego o di revoca del porto d’armi è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente.
Tuttavia, è importante capire i limiti di questo ricorso. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella, ampiamente discrezionale, dell’amministrazione. Il suo controllo è limitato a verificare che il provvedimento non sia viziato da:
- manifesta illogicità o irragionevolezza;
- difetto di istruttoria (cioè, l’amministrazione non ha raccolto o ha valutato in modo errato i fatti);
- assoluto difetto di motivazione.
Se il provvedimento di diniego è ben motivato e basato su una valutazione logica e coerente dei fatti, sarà molto difficile ottenerne l’annullamento, perché, come detto, la legge accorda sempre la prevalenza all’interesse pubblico alla sicurezza rispetto all’interesse privato del richiedente.