Quando il saluto romano è reato?
Quando il saluto romano fatto in pubblico è considerato un reato e quando no? Guida completa e aggiornata alle leggi Scelba e Mancino e alla storica sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che fa chiarezza sulla differenza tra apologia di fascismo e discriminazione.
Le immagini sono ormai familiari e ciclicamente tornano a infiammare il dibattito pubblico: braccio destro teso in occasione di manifestazioni politiche, commemorazioni o eventi sportivi. Ogni volta che accade, la domanda che sorge è sempre la stessa, carica di implicazioni storiche, politiche e giuridiche: quando fare il saluto romano in pubblico è reato? La risposta non è un semplice “sì” o “no”. È una questione complessa, su cui la stessa giurisprudenza si è divisa per anni, cercando un difficile equilibrio tra la libertà di manifestazione del pensiero e la necessità di proteggere l’ordinamento democratico e i valori di uguaglianza.
Per capire quando il saluto romano è reato e può portare a una condanna penale, è necessario analizzare due leggi diverse, la Legge Scelba e la Legge Mancino, e tenere conto di una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (la n. 16153 del 17 aprile 2024), che ha cercato di mettere un punto fermo sulla questione.
Indice
Il saluto romano è sempre e comunque un reato in Italia?
Fare il saluto fascista non è sempre reato: non in ogni circostanza. La sua rilevanza penale dipende in modo determinante dal
Cosa prevede la Legge Scelba sulla riorganizzazione del partito fascista?
La Legge Scelba (L. n. 645 del 1952) è la norma nata nell’immediato dopoguerra per attuare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
L’articolo 5 di questa legge punisce chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compia manifestazioni usuali del disciolto partito fascista. Il saluto romano rientra senza dubbio tra queste manifestazioni.
Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione ha costantemente interpretato questo articolo come un reato di pericolo concreto.
Cosa significa “pericolo concreto”? Significa che, per aversi reato, non basta compiere il gesto. È necessario che quel gesto, per le modalità e il contesto specifico in cui avviene, sia idoneo a determinare il pericolo reale e attuale di una ricostituzione di organizzazioni fasciste, attentando così alla tenuta dell’ordine democratico (Cass. Pen., Sez. 1, N. 12049 del 22-03-2023).
Un conto è un saluto romano fatto da un individuo isolato in un contesto commemorativo, un altro è un saluto romano fatto da centinaia di persone in una manifestazione politica organizzata, con slogan e simboli che mirano a raccogliere adesioni a un progetto neo-fascista. Nel secondo caso, il pericolo concreto per l’ordinamento democratico è molto più evidente.
Cosa prevede la Legge Mancino sulla discriminazione e l’odio razziale?
La Legge Mancino (D.L. n. 122/1993, convertito in Legge n. 205/1993) ha una finalità diversa. Non nasce per punire l’apologia del fascismo in sé, ma per contrastare atti, slogan e simboli legati a organizzazioni che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
L’articolo 2 di questa legge punisce chi, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori o ostenta emblemi o simboli propri o usuali di queste organizzazioni, movimenti o gruppi.
Il saluto romano può rientrare anche in questa fattispecie, ma è qui che la giurisprudenza si è divisa per anni.
Qual è la differenza fondamentale tra l’applicazione della Legge Scelba e quella della Legge Mancino al saluto romano?
La differenza risiede nel bene giuridico protetto e nei presupposti del reato.
La Legge Scelba protegge l’ordine democratico dal pericolo di una rinascita del fascismo. Il reato si configura se c’è un pericolo concreto di questa riorganizzazione.
La Legge Mancino protegge la pari dignità sociale e l’uguaglianza dal pericolo della discriminazione e dell’odio razziale.
Per anni, un orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che il saluto romano, essendo il simbolo di un’ideologia intrinsecamente razzista, costituisse di per sé una manifestazione di superiorità o di odio razziale, e che quindi integrasse il reato previsto dalla Legge Mancino a prescindere da un pericolo concreto (configurandolo come un reato di pericolo astratto – vedi ad es. Cass. Pen., Sez. 1, N. 26019 del 16-06-2023).
Un orientamento più recente, invece, ha sostenuto che per applicare la Legge Mancino sia necessario dimostrare un collegamento tra il gesto e organizzazioni o gruppi attuali che perseguono scopi di discriminazione e violenza, non bastando il mero richiamo storico al partito fascista (Cass. Pen., Sez. 1, N. 7904 del 04-03-2022).
Cosa hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione con la storica sentenza del 2024?
Di fronte a questo contrasto interpretativo, sono intervenute le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16153 del 17 aprile 2024, hanno cercato di dirimere la questione e di fornire un quadro interpretativo chiaro.
Pur essendo la motivazione molto articolata, il principio che emerge è quello di una necessaria distinzione tra le due fattispecie. Le Sezioni Unite hanno stabilito che il “saluto romano” può configurare:
- il reato previsto dall’articolo 5 della Legge Scelba, quando, per le circostanze in cui viene compiuto, rappresenta un pericolo concreto di riorganizzazione del disciolto partito fascista;
- il delitto previsto dall’articolo 2 della Legge Mancino, quando il gesto viene compiuto in un contesto e con modalità tali da evocare un concreto pericolo di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico.
La valutazione, quindi, deve essere fatta caso per caso dal giudice di merito, che dovrà analizzare attentamente tutto il contesto fattuale per capire quale dei due pericoli (o entrambi) si sia concretamente manifestato.
Fare il saluto romano durante una manifestazione sportiva, come allo stadio, quali conseguenze ha?
Il contesto delle manifestazioni sportive è uno di quelli in cui il gesto del saluto romano viene sanzionato con maggiore severità e frequenza. Questo perché lo stadio è considerato un luogo ad alto rischio di tensioni e di manifestazioni di odio.
In questo ambito, il gesto viene quasi sempre ricondotto alla Legge Mancino, in quanto ritenuto idoneo a provocare adesioni e consensi e diretto a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, specialmente se rivolto a giocatori o tifoserie avversarie di diversa nazionalità o etnia.
Inoltre, la Legge Mancino stessa prevede che chi si reca a una competizione agonistica con emblemi o simboli che incitano alla discriminazione o alla violenza commette un reato specifico, punito con l’arresto. Questa condotta può portare anche all’applicazione del DASPO (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 401/1989.
La commemorazione di un defunto può giustificare l’uso del saluto romano?
Come abbiamo visto, la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che, se il saluto romano e altri rituali (come la “chiamata del presente”) avvengono in un contesto puramente commemorativo, rivolti esclusivamente a rendere omaggio a dei defunti (come nel caso di una cerimonia per i militanti della Repubblica Sociale Italiana), e se dal contesto non emerge alcun intento propagandistico o un pericolo concreto per l’ordine democratico, allora il fatto potrebbe non costituire reato ai sensi della Legge Scelba (Cass. Pen., Sez. 1, N. 12049 del 22-03-2023; Cass. Pen., Sez. 1, N. 3806 del 03-02-2022).
Anche in questo caso, però, la valutazione è estremamente fattuale: se la commemorazione si trasforma in una manifestazione politica con finalità di proselitismo, si ricade nell’ambito del reato.
Conclusioni: il contesto è tutto
In sintesi, alla domanda “fare il saluto romano è reato?” non si può rispondere con un semplice sì o no. Il contesto è tutto.
- non è reato se è un gesto puramente commemorativo o rievocativo, compiuto in un contesto che non presenta alcun pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista né di diffusione di idee razziste;
- è reato ai sensi della Legge Scelba se, per le modalità, il luogo e il numero di partecipanti, rappresenta un pericolo concreto per l’ordine democratico, evocando un progetto di restaurazione del fascismo;
- è reato ai sensi della Legge Mancino se, nel contesto in cui viene compiuto (come allo stadio), è idoneo a diffondere idee di superiorità o di odio razziale o etnico.
La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione ha fornito ai giudici gli strumenti per compiere questa difficile valutazione caso per caso, bilanciando la repressione di gesti pericolosi con la tutela della libertà di espressione. Resta il fatto che, al di là della sua rilevanza penale, il saluto romano rimane un simbolo carico di una memoria storica tragica, la cui ostentazione pubblica rappresenta sempre e comunque un atto politicamente e socialmente divisivo.