Fare causa ad avvocati e professionisti è più semplice e veloce
Secondo il Tribunale di Bergamo, le controversie che riguardano il lavoro intellettuale non necessitano della mediazione obbligatoria: si può andare subito in causa.
Il Tribunale di Bergamo (14 giugno 2025, n. 912) ha stabilito che per le controversie contro i lavoratori intellettuali non occorre effettuare il tentativo obbligatorio di mediazione: è quindi possibile citarli subito in giudizio per veder riconosciute le proprie ragioni. Ecco perché fare causa ad avvocati e professionisti è più semplice e veloce.
Si tratta di un orientamento innovativo in quanto, secondo altra giurisprudenza (Trib. Verona, 24 novembre 2023), la riforma Cartabia (d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) avrebbe reso la mediazione condizione di procedibilità obbligatoria per qualsiasi contenzioso avente ad oggetto un
Indice
Che cos’è la mediazione?
La mediazione è una procedura conciliativa che prevede il coinvolgimento di un soggetto terzo e imparziale – il mediatore, appunto – che faccia da paciere tra le parti in contesa.
La mediazione è condizione di procedibilità per le controversie che abbiano ad oggetto determinate materie, come il condominio e la successione ereditaria: ciò significa che, senza prima aver invitato la controparte a un incontro davanti al mediatore, non è possibile andare in giudizio.
Cos’è il contratto d’opera?
Il contratto d’opera è l’accordo vincolante con cui il committente chiede a un lavoratore autonomo di realizzare un’opera o un servizio, dietro pagamento del corrispettivo (art. 2222 cod. civ.).
Il contratto d’opera può essere manuale – quando prevale l’attività materiale del prestatore di lavoro (come nell’ipotesi del muratore, del sarto, dell’idraulico, del parrucchiere, ecc.) – oppure intellettuale, se è prevalente la natura “cerebrale” della prestazione (si pensi al medico, all’avvocato, ecc.).
Contratto d’opera: la mediazione è obbligatoria?
Come anticipato, a seguito della riforma Cartabia la mediazione è diventata condizione di procedibilità anche per le controversie riguardanti i contratti d’opera (art. 5, d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28).
Poiché la prestazione dei liberi professionisti rientra nell’ambito del contratto d’opera di natura intellettuale, una parte della giurisprudenza (Trib. Verona, 24 novembre 2023) ha ritenuto che sia necessario tentare la mediazione anche quando si deve fare causa a un avvocato, un ingegnere, un architetto, un medico, un geometra o qualsiasi altro professionista, che sia o meno iscritto a un albo.
Di tanto abbiamo parlato anche nel seguente articolo: Causa contro avvocato: serve mediazione?
Per fare causa ad avvocati e altri professionisti serve la mediazione?
Il Tribunale di Bergamo (14 giugno 2025, n. 912) ha invece sposato la tesi opposta: l’opera intellettuale non rientra tra le fattispecie sottoposte alla
Secondo il giudice bergamasco, la legge estende la mediazione al negozio di “opera” e non già di “opera intellettuale”, sicché quest’ultima deve ritenersi esclusa sulla base di un’interpretazione letterale della norma.
Il Tribunale di Bergamo rincara la dose non solo citando altri precedenti giurisprudenziali (Trib. Bergamo, sent. n. 1736/2024; Trib. Bergamo, n. 2172/2024) ma anche ricordando che le disposizioni che concernono il contratto d’opera propriamente detto non si estendono automaticamente a quello di natura intellettuale, attesa l’eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale.
La conclusione è quindi quella già anticipata nell’introduzione: fare causa agli avvocati e agli altri liberi professionisti è più semplice e veloce considerato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, non occorre procedere con la mediazione obbligatoria, la quale potrebbe costituire non solo un esborso di denaro ma anche una perdita di tempo se le parti non hanno alcuna intenzione di conciliarsi.