Cosa succede se ci si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest?
Rifiutarsi di sottoporsi all’etilometro è un reato? Guida completa e aggiornata alla riforma del codice della strada, alla sospensione della patente, alla confisca del veicolo e a cosa dice la Cassazione.
Vieni fermato dalla Polizia Stradale o dai Carabinieri dopo una serata tra amici. Ti chiedono di sottoporti all’alcoltest. In quel momento, magari preso dal panico e temendo di essere sopra il limite consentito, potresti essere tentato da un’idea che appare come una scappatoia: “E se mi rifiuto? Forse è meglio, così non possono provare nulla”. Ma è davvero una scelta saggia? E, soprattutto, è una scelta lecita? Di fronte alla domanda cosa succede alla patente se ci si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest
Indice
Rifiutare di sottoporsi all’alcoltest è un reato?
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, previsto dall’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada, non è una semplice infrazione amministrativa, ma un vero e proprio
La giurisprudenza della Cassazione è costante nell’affermare che si tratta di un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento esatto in cui il conducente manifesta, anche in modo implicito, la propria indisponibilità a sottoporsi al test (Cass. Pen., Sez. 4, N. 49492 del 13-12-2023; Cass. Pen., Sez. 4, N. 29939 del 29-10-2020). È un reato ontologicamente diverso da quello di guida in stato di ebbrezza. Esso quindi prescinde dal fatto di essere ubriachi o meno. Una persona perfettamente sobria che, per puro spirito di ribellione o contraddizione nei confronti degli agenti, non si sottopone all’etilometro commette già un reato.
Quali sono le pene e le sanzioni previste per chi rifiuta l’alcoltest?
Qui arriva la “sorpresa” per chi pensa che il rifiuto sia conveniente: la legge punisce il rifiuto applicando le stesse sanzioni previste per la fascia più grave di guida in stato di ebbrezza, quella cioè con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Chi viene condannato per questo reato rischia quindi un “pacchetto” di sanzioni molto pesante:
sanzioni penali:
- arresto da sei mesi a un anno;
- ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
sanzioni amministrative accessorie:
- sospensione della patente di guida da uno a due anni. La durata della sospensione è raddoppiata se il veicolo che guidavi appartiene a un’altra persona;
- confisca del veicolo, che viene sempre disposta con la sentenza di condanna, a meno che il veicolo non appartenga a una persona estranea al reato;
- decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.
- obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale, come disposto dal Prefetto;
- obbligo di installare in auto l’alcolblock.
In pratica, rifiutando il test, vieni sanzionato come se fossi stato trovato con il tasso alcolemico più alto possibile, senza nemmeno la possibilità di dimostrare il contrario.
Cosa succede alla mia patente di guida se rifiuto di fare il test?
Le conseguenze sulla patente sono immediate e non attendono la fine del processo penale. L’agente o l’organo accertatore che contesta il rifiuto provvede immediatamente al:
- ritiro della patente di guida sul posto;
- trasmissione degli atti al Prefetto, il quale dispone la sospensione provvisoria e cautelare della patente, per una durata che può arrivare fino a un massimo di due anni, in attesa della definizione del procedimento.
Ho il diritto di chiamare o di attendere il mio avvocato prima di decidere se soffiare nell’etilometro?
L’obbligo per la polizia di avvisarti della facoltà di farti assistere da un difensore (previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p.) è legato al corretto svolgimento di un atto di indagine “a sorpresa” e non ripetibile, come l’alcoltest.
Tuttavia, il reato di rifiuto si perfeziona prima che l’atto tecnico dell’alcoltest venga compiuto. Si consuma nel momento in cui tu esprimi la tua volontà di non sottoporti al test. In quel momento, la garanzia difensiva legata all’esecuzione del test perde la sua funzione specifica (Cass. Pen., Sez. 4, N. 21835 del 07-06-2022). Pertanto, seppure esiste un orientamento minoritario contrario (Cass. Pen., Sez. 4, N. 13493 del 30-04-2020), la giurisprudenza più recente e costante ha ribadito che l’obbligo di dare l’avviso non sussiste in caso di rifiuto. Del resto, se non c’è l’accertamento non c’è neanche ragione di chiamare l’avvocato (la cui funzione è proprio quella di verificare che il testo si svolga correttamente).
Quali sono le sanzioni per i neopatentati, i giovani o i conducenti professionali?
L’articolo 186-bis del Codice della Strada ) prevede un regime di “tolleranza zero” e sanzioni più aspre per specifiche categorie di conducenti, tra cui:
- conducenti di età inferiore a 21 anni;
- neopatentati (nei primi tre anni dal conseguimento della patente B);
- chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose (autisti di autobus, tassisti, camionisti, ecc.).
Se una di queste persone rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, le pene previste (arresto e ammenda) sono aumentate da un terzo alla metà. Inoltre, se il soggetto viene condannato per lo stesso reato una seconda volta nell’arco di due anni, scatta sempre la sanzione amministrativa accessoria della
Se ho causato un incidente stradale, il rifiuto di fare il test è considerato un’aggravante?
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’aggravante speciale prevista per chi provoca un incidente in stato di ebbrezza non è applicabile al reato di rifiuto (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10182 del 17-03-2021). Si tratta di due reati ontologicamente diversi: uno punisce lo stato di alterazione, l’altro punisce l’insubordinazione all’accertamento.
Posso sperare nella “particolare tenuità del fatto” se rifiuto l’alcoltest?
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del Codice Penale) è astrattamente compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest.
Questo significa che un giudice, dopo aver valutato tutte le circostanze concrete del caso (le modalità della condotta, il grado di offensività, l’assenza di un danno significativo), potrebbe ritenere il fatto talmente “tenue” da non meritare una sanzione penale (Cass. Pen., Sez. 4, N. 10182 del 17-03-2021). Tuttavia, si tratta di una valutazione discrezionale del giudice e non di un esito scontato. Ad esempio, il giudice può escludere tale beneficio se il conducente:
- ha provocato un incidente;
- è uscito fuori di strada;
- ha sbandato o comunque ha commesso un’azione pericolosa per la circolazione.