Confessione: che valore ha per l’usucapione?

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Autore: Mariano Acquaviva

23 novembre 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

La dichiarazione con cui il proprietario ammette che il suo bene è stato posseduto da altri è prova sufficiente a dimostrare in giudizio l’avvenuta usucapione?

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L’usucapione determina la perdita del diritto di proprietà a favore di chi ha posseduto il bene in modo pacifico, pubblico e ininterrotto per il tempo prescritto dalla legge. Ottenere il riconoscimento dell’usucapione non è però semplice, in quanto occorre dimostrare al giudice che per lunghi anni ci si è occupati della cosa altrui come se fosse propria. Occorre quindi provare – per documenti, testimonianze, perizie, ecc. – di aver posseduto il bene di altri in modo esclusivo, esercitando su di esso poteri e facoltà tipici del proprietario. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo al seguente quesito

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: per l’usucapione, che valore ha la confessione?

In buona sostanza, si tratta di capire se la dichiarazione con cui il proprietario ammette che il suo bene è stato posseduto da altri per il tempo previsto dalla legge sia una prova sufficiente a dimostrare in giudizio l’avvenuta usucapione. Approfondiamo l’argomento.

Usucapione: cos’è e come funziona?

L’usucapione è un modo per diventare proprietari di un bene semplicemente possedendolo per un certo periodo di tempo, senza bisogno di un contratto (vendita, donazione, ecc.).

A differenza della compravendita

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o dell’eredità, qui il diritto non si riceve da qualcuno ma nasce direttamente in capo a chi possiede il bene.

Perché si possa usucapire, il possesso deve avere tre caratteristiche: deve essere pacifico (cioè ottenuto senza violenza o minacce), pubblico (visibile a tutti, quindi non nascosto o segreto) e ininterrotto (deve durare nel tempo senza che il vero proprietario avvii un’azione legale formale per riaverlo; una semplice diffida non è sufficiente).

In genere, servono 20 anni di possesso per usucapire, ma ci sono casi in cui basta meno tempo. Ad esempio, se una persona compra in buona fede un immobile da chi sembrava essere il vero proprietario ma non lo era e ha anche trascritto l’atto, può usucapire dopo

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10 anni (art. 1159 c.c.).

È fondamentale che chi vuole usucapire usi il bene come se fosse suo, comportandosi da vero proprietario: curando l’immobile, facendolo fruttare, pagando tasse, impedendo l’accesso ad altri.

Questo vale anche nei rapporti tra più persone: ad esempio, un coerede o un condomino che esclude gli altri dall’uso di un bene comune può arrivare a diventare proprietario esclusivo con l’usucapione.

Oltre alla proprietà, si possono acquistare per usucapione anche altri diritti reali, come l’usufrutto o la servitù (ad esempio il diritto di passaggio su un terreno altrui).

Come si accerta l’usucapione?

L’usucapione produce i suoi effetti automaticamente nel senso che, decorso il tempo stabilito dalla legge, il possesso si trasforma in proprietà senza che sia necessario un formale accertamento.

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È pur vero, però, che in assenza di un titolo ufficiale che riconosca formalmente l’acquisto per usucapione, la proprietà potrà sempre essere contestata da chi risultava essere il titolare del bene poi usucapito.

Carlo ha recintato, coltivato e manutenuto il terreno del vicino per più di venti anni. Anche se ne è diventato proprietario per usucapione, colui che formalmente risulta essere il titolare del fondo (il vicino, cioè) potrà sempre contestare l’avvenuto acquisto a titolo originario.

Insomma: è difficile pensare che il proprietario del bene successivamente usucapito si rassegni a perderne la titolarità senza fare nulla.

È per questa ragione che, solitamente, l’usucapione va definitivamente accertata con

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sentenza del giudice, la quale va poi trascritta nei pubblici registri della conservatoria (art. 2651 cod. civ.).

Prima di intraprendere l’azione giudiziaria occorre tentare la mediazione, una procedura di conciliazione che, se ha esito positivo, termina con un verbale che costituisce titolo esecutivo al pari del provvedimento del giudice, con la conseguenza che non sarà necessario fare causa e che il verbale stesso potrà essere trascritto in conservatoria.

Infine, è possibile accertare l’usucapione anche mediante un accordo con cui le parti stabiliscono che un certo bene è stato usucapito. Si parla in questi casi di negozio di accertamento.

La confessione è una prova dell’usucapione?

Che valore ha la

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confessione del proprietario che ammette di aver perso il proprio bene perché usucapito da altri? È una prova che può essere utilizzata in giudizio per ottenere una sentenza favorevole all’accertamento dell’usucapione?

Seppur nella maggioranza dei casi si faccia ricorso alla testimonianza, la prova in materia di usucapione può essere fornita con qualsiasi mezzo previsto dall’ordinamento, quindi anche mediante confessione.

Deve dunque ritenersi una prova valida per l’accertamento dell’usucapione il documento con cui il proprietario ammette – anche solo per inciso o implicitamente – che la controparte ha effettivamente posseduto il proprio bene in modo pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto per venti anni (o per il diverso tempo previsto dalla legge).

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La confessione, anche se resa alla controparte al di fuori del giudizio, costituisce una prova legale che vincola il giudice a credervi (art. 2735 cod. civ.).

A tali conclusioni si giunge anche in virtù di quella giurisprudenza (Trib. Como, 10 gennaio 2018, n. 18960) che ha escluso la sussistenza dell’usucapione in virtù di un preliminare di vendita in cui il promissario acquirente ammetteva che la proprietà fosse della controparte venditrice.

Secondo questa sentenza, il riconoscimento del diritto di proprietà presente nel contratto preliminare di compravendita ha valore di confessione stragiudiziale vincolante per il giudice.

Dunque, se riconoscere la proprietà altrui è una confessione, deve ritenersi vero anche il contrario, cioè ammettere il possesso altrui utile ai fini dell’usucapione.

Insomma: l’atto con cui il proprietario confessa che il suo bene è stato usucapito da altri in virtù di un possesso ultraventennale pacifico, pubblico, continuo e ininterrotto è una valida prova che può essere utilizzata in giudizio e che vincola il giudice a credervi.

La confessione può ovviamente essere resa anche in sede giudiziaria, innanzi al magistrato.

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