Le forme di responsabilità del proprietario di un animale domestico

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Mariano Acquaviva

12 luglio 2025

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

La responsabilità civile, penale e amministrativa dei proprietari e dei custodi di animali: risarcimento, ammenda, sanzioni pecuniarie, arresto e reclusione.

Annuncio pubblicitario

Un lettore ha posto il seguente quesito: «Il mio gatto è entrato nella macchina del mio vicino sporcandola di pelo e, a suo dire, graffiando la carrozzeria. Quali sono le mie responsabilità legali?». La domanda offre l’occasione per affrontare l’argomento riguardante la responsabilità del proprietario di un animale domestico. Vediamo cosa dice la legge.

La responsabilità civile del proprietario di un animale domestico

Il proprietario deve

Annuncio pubblicitario
risarcire i danni provocati dal suo animale domestico, anche se questi si è smarrito oppure è fuggito (art. 2052 cod. civ.).

Ciascuno è dunque responsabile del proprio animale, anche nell’ipotesi in cui si sia momentaneamente sottratto al suo controllo, ad esempio scappando dal giardino oppure riuscendo a divincolarsi dal guinzaglio.

La legge precisa che la responsabilità riguarda tutti coloro che, nel momento in cui il danno si è verificato, avevano la custodia dell’animale.

Ciò significa che il risarcimento dei danni è dovuto dalla persona a cui l’animale era stato affidato, anche solo temporaneamente, a prescindere dal titolo di proprietà.

Il dogsitter è responsabile dei danni causati dagli animali che gli sono stati affidati dai proprietari.

Annuncio pubblicitario

È possibile andare esenti da responsabile se si prova il caso fortuito, cioè un evento straordinario e imprevedibile a cui non è possibile opporsi se non con misure eccezionali.

Il caso fortuito rompe il nesso di causalità tra l’omessa vigilanza e il danno causato dall’animale, cosicché il proprietario o il custode non sarà tenuto a pagare il risarcimento.

Nel caso fortuito rientrano tanto gli eventi naturali quanto le condotte umane, purché imprevedibili. Facciamo qualche esempio.

Il cane che scappa dal cortile in cui è custodito perché una violenta tromba d’aria ha divelto le recinzioni è un’ipotesi di caso fortuito.

Il cane che morde l’uomo che gli ha tirato violentemente la coda è un’ipotesi di caso fortuito che elimina l’obbligo del risarcimento.

Annuncio pubblicitario

Il cane che morde un bambino che si è avvicinato imprudentemente all’animale non rappresenta un’ipotesi di caso fortuito, in quanto era prevedibile che un bimbo potesse inopportunamente avvicinarsi al cane.

Chi è danneggiato da un animale domestico deve citare in giudizio il suo proprietario – o colui che ne aveva la custodia al momento del fatto – al fine di chiedergli il risarcimento dei danni.

Poco importa che l’animale non sia stato formalmente registrato, ad esempio all’anagrafe canina o felina: ciò che conta è il rapporto di possesso tra il custode e l’animale.

La responsabilità in condominio del proprietario di un animale domestico

Una particolare forma di responsabilità civile si configura nell’ipotesi di violazione delle

Annuncio pubblicitario
regole condominiali.

Se il regolamento lo prevede, il proprietario può essere multato dall’assemblea nell’ipotesi in cui porti il suo animale all’interno di parti comuni inibite agli amici a quattro zampe, come ad esempio giardino o il cortile.

Gli eventuali rumori causati dall’animale domestico (il cane che abbia di notte, ad esempio) sono invece una questione privata tra vicini, nella quale l’amministratore non può essere coinvolto.

In questa fattispecie, è possibile citare in giudizio il proprietario dell’animale che non consente il riposo; se i rumori sono tali da arrecare – anche solo potenzialmente – fastidio a più persone, è possibile persino sporgere denuncia, come diremo nel prossimo paragrafo.

Annuncio pubblicitario

La responsabilità penale del proprietario di un animale domestico

Se l’animale domestico causa un danno biologico allora il proprietario risponde del reato di lesioni colpose, punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro; se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a 1.239 euro. (art. 590 cod. pen.).

Secondo la Corte di Cassazione (n. 13464/2020; 14 settembre 2017, n. 41963), il proprietario è penalmente responsabile se non ha adeguatamente custodito l’animale.

Come per la responsabilità civile, anche in questo caso ciò che conta non è la titolarità formale dell’animale bensì la sua

Annuncio pubblicitario
concreta custodia, cosicché deve ritenersi colpevole colui che, al momento in cui il fatto è avvenuto, doveva occuparsi dell’animale.

La delega alla custodia non è sufficiente a far venir meno la responsabilità del proprietario se questi ha affidato l’animale a un soggetto evidentemente inidoneo a prendersene cura, come nel caso del padrone di un cane di grossa taglia che decida di allontanarsi affidando il quadrupede a un ragazzino sprovveduto.

C’è inoltre responsabilità penale per i rumori causati dagli animali, purché siano in grado di disturbare un numero indefiniti di persone (art. 659 cod. pen.); non c’è quindi reato se il cane, abbaiando, dà fastidio solo al vicino di pianerottolo.

Sia nell’ipotesi di lesioni colpose che di disturbo della quiete, la vittima può sporgere querela contro il proprietario o il custode entro tre mesi da quando il fatto si è verificato.

La responsabilità amministrativa del proprietario di un animale domestico

Il proprietario di animali domestici rischia di incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie qualora non rispetti le regole stabilite dal Comune o dalla legge in merito alla raccolta delle deiezioni, all’uso del guinzaglio e della museruola, il trasporto in auto e sui mezzi pubblici.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui