Sospensione feriale 2025: novità per le scadenze fiscali
Ad agosto si fermano i termini per inviare documenti al Fisco, ma non quelli per presentare osservazioni agli atti. Scopri cosa si sospende in agosto e cosa no.
Come ogni anno, anche nel 2025 arriva, nel mese di agosto, la sospensione feriale dei termini, ma non per tutto: ci sono importanti novità per le scadenze fiscali, alcune delle quali rimangono da rispettare anche durante l’estate e le ferie.
Diciamo subito che la sospensione feriale “classica”, quella che va dal 1 al 31 agosto, rimane invariata per i termini processuali civili, che sono automaticamente sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre (ad eccezione di alcune materie urgenti, come lavoro, previdenza, alimenti, fallimenti e procedimenti cautelari), ma in ambito tributario la situazione è diversa anche perché è cambiata con alcuni istituti introdotti proprio quest’anno: ecco quali.
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Niente sospensione per lo schema d’atto
Lo schema d’atto (cioè la comunicazione preliminare dell’Agenzia delle Entrate prima di emanare un atto impositivo) non è soggetto alla sospensione feriale.
Questo perché non è un atto impugnabile autonomamente, quindi non rientra nella sospensione tipica prevista per i procedimenti giudiziari.
Tuttavia, anche in questo caso è prevista una sospensione specifica dal 1° agosto al 4 settembre per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Agenzia delle Entrate, secondo l’art. 37, comma 11-bis del DL 223/2006.
Schema d’atto: cos’è, a cosa serve e come funziona
Siccome si tratta di un istituto nuovo (è stato introdotto con la riforma fiscale varata nel 2024, e molti contribuenti lo stanno ricevendo proprio adesso) è bene precisare che lo schema d’atto dell’Agenzia delle Entrate è una novità pensata per rafforzare il principio del
In linea generale, serve a garantire il diritto di difesa prima che venga emesso un atto impositivo, a ridurre il contenzioso giudiziario (evitando errori o incomprensioni che altrimenti potrebbero essere risolte solo attraverso l’impugnazione al giudice tributario) e a favorire un dialogo trasparente, e possibilmente proficuo, tra i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria.
Nello specifico, è una sorta di “bozza ufficiale” dell’atto impositivo che l’Agenzia intende notificare, ma che viene anticipata al contribuente per consentirgli di difendersi prima che diventi definitivo. Infatti il contribuente può presentare controdeduzioni entro 60 giorni, con documenti e osservazioni, o, in alternativa, può aderire allo schema conciliativo proposto dall’Ufficio per definire spontaneamente le violazioni ottenendo, in cambio, una riduzione delle sanzioni.
Quindi lo schema d’atto preannuncia e precede l’avviso di accertamento vero e proprio, ed è utile per il contribuente in quanto contiene i motivi della pretesa fiscale, indica le violazioni contestate e gli importi stimati delle imposte da versare e delle sanzioni che verranno applicate. Come abbiamo detto, non è impugnabile, ma è vincolante per l’Agenzia, nel senso che l’eventuale avviso definitivo dovrà tenerne conto, e dovrà considerare anche le ragioni nel frattempo prospettate dal contribuente, specialmente se l’Ufficio le ha disattese senza accoglierle: in tal caso la motivazione della pretesa impositiva dovrà essere rafforzata.
Implicazioni pratiche per i contribuenti
Ecco in sintesi le implicazioni pratiche per i contribuenti:
- se ricevi uno schema d’atto a luglio, il termine continua a decorrere anche durante il mese di agosto, senza interruzioni, quindi i 60 giorni complessivi a tua disposizione per controdedurre alle osservazioni dell’Agenzia non vengono prolungati e non avranno slittamenti a settembre;
- invece, solo il termine per la trasmissione di documenti richiesti dall’Agenzia è automaticamente sospeso dal 1° agosto al 4 settembre (lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/E del 19 giugno 2025), quindi puoi provvedere a riscontrarlo anche in seguito, tenendo conto di questa pausa estiva.
Termini per impugnare un atto impositivo o una cartella
Nulla cambia riguardo ai termini per proporre ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (l’ex Commissione Tributaria Provinciale) contro un avviso di accertamento esecutivo o una cartella di pagamento: rimangono tutti soggetti alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto
Ecco cosa succede in pratica:
- il termine per impugnare presso il giudice tributario un avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia Entrate, o una cartella di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione, è sempre di 60 giorni, decorrenti dalla data di notifica;
- se questo termine cade nel mese di agosto, si sospende automaticamente e riprende a decorrere dal 1° settembre;
- se la notifica avviene ad agosto (caso raro, ma succede per i provvedimenti urgenti, come quando si ravvisa un concreto pericolo per la riscossione, che non rientrano nel consueto stop feriale) il termine per impugnare inizia a decorrere dal 1° settembre;
- la sospensione feriale si applica al termine per il ricorso, ma non al termine per il pagamento della cartella o dell’atto, quindi per tale adempimento i 60 giorni decorrono normalmente anche ad agosto.
Perciò, in estrema sintesi, agosto non si conta solo se vuoi impugnare la cartella o l’avviso di accertamento
Se ricevi l’avviso o la cartella il 20 luglio, i 60 giorni si calcolano così: 12 giorni dal 21 al 31 luglio; sospensione dal 1° al 31 agosto (in questo periodo il conteggio si ferma); 48 giorni dal 1° settembre, quindi la scadenza del termine per impugnare è il 18 ottobre.
Abolizione della sospensione Covid di 85 giorni
La sospensione di 85 giorni introdotta nel 2020 dal Decreto “Cura Italia” durante l’emergenza Covid per gli accertamenti fiscali è stata abolita nel 2025.
Fino al 2024, questa sospensione prorogava i termini di decadenza per notificare atti impositivi, aggiungendo 85 giorni alle scadenze consueta (ad esempio, anziché il 31 dicembre, con la proroga il termine finale arrivava al 25 o al 26 marzo, a seconda che l’anno di riferimento fosse o no bisestile).
Adesso, e precisamente dal 31 dicembre 2025, questa proroga non si applica più: si torna ai termini ordinari. Lo ha stabilito un recente decreto del Governo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2025.
La novità riguarda sia i
Di conseguenza, se questo provvedimento del Governo sarà approvato in via definitiva, non ci saranno slittamenti dei termini di accertamento come avveniva negli anni passati: ad esempio, le dichiarazioni presentate per l’anno di imposta 2019 dovranno essere controllate ed accertate dall’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre di quest’anno, senza più differimenti che avrebbero fatto slittare fino a marzo dell’anno successivo il termine utile.
Consigli pratici per i contribuenti
L’esclusione di alcuni atti dalla sospensione feriale dei termini ha un impatto rilevante sui diritti di difesa, perché impone ai soggetti coinvolti di rispettare scadenze anche durante il mese di agosto, cioè nel periodo feriale in cui normalmente i termini sono sospesi.
In concreto, questo comporta serie conseguenze, che è bene conoscere in anticipo: il rischio principale è la possibile decadenza dei diritti di difesa.
Se un atto non beneficia della sospensione feriale, il termine per impugnarlo o adempiere continua a decorrere anche ad agosto. Perciò chi non agisce in tempo può subire l’irrevocabilità dell’atto, che diventa definitivo e potrebbe fondare pretese esecutive.
Perciò è bene adottare una vigilanza costante: i contribuenti, e in particolare coloro che hanno una partita IVA, devono monitorare le notifiche in arrivo anche d’estate, comprese quelle che possono pervenire via PEC (Posta elettronica certificata). Infatti, come abbiamo visto, se ti arriva un avviso bonario o uno schema d’atto dall’Agenzia delle Entrate, il termine utile per rispondere non si ferma ad agosto. Quindi se ricevi un atto escluso dalla sospensione feriale devi attivarti subito, anche in piena estate.
Approfondimenti
Per saperne di più sull’argomento trattato, leggi il nostro tutorial: “Sospensione feriale dei termini: quando si applica e come si calcola”.