IMU terreni agricoli: coltivatori diretti esenti, anche con altri redditi
La Cassazione conferma l’esenzione IMU per i coltivatori diretti sui terreni agricoli, anche se i loro redditi non derivano prevalentemente dall’agricoltura.
Un’importante pronuncia della Corte di Cassazione fa chiarezza sulla delicata questione dell’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ed edificabili, a beneficio dei coltivatori diretti. Con l’ordinanza 14915/2025, la Suprema Corte ha tracciato una netta linea di confine tra la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) e quella del coltivatore diretto, stabilendo che a quest’ultimo spetta l’esenzione IMU anche se i suoi redditi non derivano prevalentemente dall’attività agricola.
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IMU sui terreni agricoli: esenzione per i coltivatori diretti a prescindere dai redditi prevalenti
La controversia vagliata dalla Cassazione vedeva un Comune negare il diritto all’esenzione
Tuttavia, il contribuente aveva dimostrato nei gradi di merito di non rivestire la qualifica di IAP, bensì quella di coltivatore diretto, invocando l’esenzione proprio in virtù di questa sua qualifica.
Differenze tra coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale
La Cassazione ha chiarito le distinzioni tra le due figure, che coesistono pacificamente nell’ordinamento.
Il coltivatore diretto è una figura più risalente nel tempo, definita da norme di carattere speciale. Per essere coltivatore diretto, è richiesto che il soggetto si dedichi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia (articoli 48 Legge 454/1961, articolo 6 Legge 203/1982, articolo 2 Legge 1047/1957).
L’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), invece, non è tenuto direttamente a provvedere alla coltivazione del fondo. È sufficiente che lo conduca direttamente, anche a mezzo di manodopera esterna, svolgendo attività di direzione e controllo.
La differenza cruciale ai fini dell’esenzione IMU è che al coltivatore diretto non è richiesto che l’attività agricola produca almeno il 50% del suo “reddito globale da lavoro”. Di conseguenza, anche se il coltivatore diretto ha altri redditi che superano quelli agricoli, l’esenzione IMU per i terreni agricoli da lui posseduti e condotti va comunque riconosciuta.
Un dibattito non chiuso: prevalenza del reddito e iscrizione previdenziale
La recente pronuncia della Cassazione non è priva di sfumature e spunti di riflessione. Alcuni osservatori potrebbero notare che essa trascura la
Tuttavia, la Cassazione stessa, con la precedente ordinanza 18083/2023, aveva già chiarito che l’iscrizione nella previdenza agricola (requisito comune a entrambi) non implica e non giustifica accertamenti reddituali da parte del Comune. L’iscrizione previdenziale, infatti, certifica di per sé il rispetto del requisito soggettivo per la legittima fruizione dell’esenzione fiscale. Le norme previdenziali impongono requisiti reddituali, ma la legislazione IMU, sia quella previgente che l’attuale, non impone requisiti soggettivi reddituali in capo al soggetto passivo, ma la sola condizione che questi sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale iscritto nell’apposita gestione previdenziale.
L’ordinanza 18083/2023, inoltre, aveva già suggerito che il graduale venir meno della necessità della prevalenza del reddito agricolo sulle altre fonti di reddito è desumibile da una lettura sistematica delle disposizioni succedutesi nella legislazione
In sintesi, la sentenza 14915/2025 consolida l’orientamento favorevole all’esenzione IMU per i coltivatori diretti, sottolineando che la loro qualifica non è vincolata al superamento di specifiche soglie di reddito derivante dall’attività agricola, a differenza di quanto richiesto per l’IAP. Una vittoria per chi, pur avendo altre fonti di reddito, continua a dedicarsi direttamente e abitualmente alla coltivazione della terra.