Il datore di lavoro può pagare con assegno postdatato?

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Si può staccare un assegno che il creditore potrà incassare solo in futuro? È legale l’assegno che riporta una data successiva a quella di effettiva emissione?

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Il datore, pubblico o privato, deve retribuire i suoi dipendenti utilizzando strumenti che garantiscano la tracciabilità del pagamento. L’impiego di questi mezzi non rende tuttavia sempre legale l’operazione. In questo contesto si pone il quesito posto da un lettore: il datore di lavoro può pagare con un assegno postdatato? Approfondiamo l’argomento.

Cos’è l’assegno postdatato?

Un

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assegno postdatato è un assegno bancario con una data futura di emissione, successiva cioè a quella di effettiva compilazione.

Quando viene emesso un assegno di questo tipo, solitamente chi lo riceve si impegna a non riscuoterlo o depositarlo prima della data indicata.

Il debitore stacca un assegno a favore del creditore inserendo come data di emissione il mese successivo. In questo modo, il creditore non potrà incassarlo prima di trenta giorni.

In pratica, l’assegno postdatato consente al debitore di rinviare il momento del pagamento.

L’assegno postdatato è legale?

L’assegno postdatato è valido anche se l’ordinamento lo ritiene illegale.

Poiché rappresenta una sorta di garanzia futura per il creditore, l’assegno postdatato svolge la medesima funzione della cambiale; quest’ultima però, all’atto dell’acquisto, paga l’imposta di bollo al 12 per mille (12‰).

L’emissione di assegni postdati, quindi, si configura come una forma di evasione fiscale da parte di chi li emette.

Dunque, chi emette assegni posdatati è sanzionabile per evasione dell’

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imposta di bollo (D.P.R. n. 642/72).

Va precisato che, sebbene l’assegno postdatato sia valido, esso non costituisce titolo esecutivo; inoltre, il patto con cui il debitore si impegna a riscuoterlo solo alla data indicata è nullo: ciò significa che il prenditore può recarsi immediatamente in banca per l’incasso, come diremo nel prossimo paragrafo.

Si può riscuotere un assegno postdatato?

L’assegno postdatato può essere portato alla banca per la riscossione anche prima della data indicata sul titolo; per definizione, infatti, l’assegno bancario è pagabile a vista nel giorno di presentazione allo sportello (art. 31, R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736), per cui una data futura non è causa di annullamento.

In questa circostanza, però, occorre pagare una sanzione pari al doppio del valore del bollo da applicare all’assegno postdatato (diventato a questo punto regolarizzato).

Se l’assegno postdatato è stato emesso per un importo di 10.000 euro, il bollo sarà di 120 euro (12‰ di 10.000) e, pertanto, la sanzione sarà pari a 240 euro, per un totale complessivo quindi di 360 euro.

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Le spese per la regolarizzazione dell’assegno postdatato dovranno essere sostenute dal creditore che procede all’incasso (anche questo ne disincentiva l’uso).

In caso contrario, vi è una responsabilità per l’evasione dell’imposta di tutti i soggetti, in solido, che hanno concorso a formare il titolo e a metterlo in circolazione.

Qualora invece il creditore volesse attendere la data indicata sull’assegno non paga la sanzione ma corre il rischio di poterlo incassare per difetto di provvista, posto che il debitore ne attende l’incasso alla data successiva convenuta al momento dell’emissione.

Il datore di lavoro può pagare con un assegno postdatato?

Il datore di lavoro non può pagare i dipendenti con assegno postdatato: sebbene non sia di per sé nullo, il titolo impedisce l’incasso immediato da parte del prenditore, a meno che questi non sia disposto a pagarne la regolarizzazione, come detto in precedenza; c’è inoltre il rischio concreto che, portandolo subito all’incasso, l’assegno non sia coperto.

Quindi, il dipendente può legittimamente

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rifiutare l’assegno postdatato e pretendere un pagamento con altro strumento, ad esempio con bonifico, carta di credito o assegno circolare.

La Corte di Cassazione (n. 9490/2021) ha stabilito che il creditore ha il diritto di respingere un pagamento eseguito per il tramite di un assegno bancario, laddove sussista una adeguata motivazione, atteso che detto strumento non garantisce una sicura copertura.

Dunque, il dipendente può rifiutare l’assegno postdatato del datore di lavoro pretendo un pagamento immediato con altri strumenti che garantiscano la tracciabilità dell’operazione.

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