Chi chiede la separazione deve andare via di casa?  

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Autore: Angelo Greco

08 settembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Se decidi di separarti, sei tu che devi fare le valigie e lasciare la casa? La guida che spiega come il giudice assegna la casa familiare e perché l’interesse dei figli è l’unico criterio che conta.

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È una delle convinzioni più radicate e, allo stesso tempo, una delle più grandi “leggende metropolitane” del diritto di famiglia: “Chi lascia, perde”. Molte persone, intrappolate in un matrimonio infelice, rimandano la decisione di separarsi per paura di essere costrette a lasciare la casa, specialmente se ci sono dei figli. Il timore è che, prendendo l’iniziativa, si rinunci automaticamente a ogni diritto sull’abitazione. Ma è davvero così? La domanda “chi chiede la separazione deve uscire di casa?”

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tormenta molte persone, ma la risposta che arriva chiara e forte dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata è un netto no. Non esiste alcun automatismo di questo tipo. La decisione su chi debba rimanere nell’abitazione non dipende da chi ha “rotto” per primo, ma è regolata da principi molto precisi, che mettono al centro di tutto un unico, fondamentale interesse: quello dei figli.

Qual è il principio che guida il giudice nell’assegnazione della casa?

Il criterio guida fondamentale, sancito dall’articolo 337-sexies del Codice Civile, è uno solo: il

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superiore interesse della prole. La norma stabilisce che il godimento della casa familiare viene attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.

Lo scopo non è premiare un genitore o punire l’altro. L’obiettivo è proteggere i figli, garantendo loro la possibilità di conservare il proprio “habitat domestico“, ovvero quel centro di affetti, di abitudini e di relazioni sociali in cui sono cresciuti. L’idea è quella di ridurre al minimo il trauma che la crisi familiare comporta, evitando loro, oltre al dolore della separazione dei genitori, anche lo sradicamento dal loro ambiente.

Di conseguenza, la casa viene, di regola, assegnata al genitore “collocatario”, ovvero quello con cui i figli andranno a vivere in modo prevalente (Tribunale Ordinario Torino, sez. 7, sentenza n. 2306/2021).

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L’assegnazione dipende da chi è il proprietario della casa?

La decisione sull’assegnazione è completamente indipendente dal titolo di proprietà. Il diritto a vivere nella casa, in questo caso, è un diritto personale di godimento che viene attribuito per tutelare i figli e che, di fatto, comprime il diritto di proprietà dell’altro coniuge.

La casa è di proprietà esclusiva del marito. La coppia ha due figli minorenni. In sede di separazione, il giudice stabilisce che i figli vivranno con la madre. Di conseguenza, assegnerà alla madre il diritto di continuare a vivere nella casa familiare con i figli, anche se lei non ne è proprietaria. Il marito, pur essendo l’unico proprietario, dovrà lasciare l’immobile.

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Cosa succede se la coppia non ha figli, o se i figli sono grandi e indipendenti?

la coppia non ha figli, o se i figli sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il giudice non può disporre l’assegnazione della casa familiare a uno dei due coniugi (Tribunale Ordinario Salerno, sez. 1, sentenza n. 1954/2015).

La giurisprudenza è unanime nel chiarire che l’assegnazione non può mai essere usata come una misura “assistenziale” per aiutare il coniuge economicamente più debole. Per quello, esiste un altro strumento: l’assegno di mantenimento.

In assenza di figli da tutelare, quindi, a prevalere sono le normali regole sulla proprietà. Pertanto:

  • se la casa è di proprietà esclusiva di uno dei due, sarà lui/lei ad avere il diritto di rimanervi. L’altro coniuge dovrà lasciare l’abitazione;
  • se la casa è in comproprietà, nessuno dei due ha un diritto prevalente a rimanere. I due dovranno trovare un accordo: uno potrebbe acquistare la quota dell’altro, oppure si potrebbe decidere di vendere l’immobile e dividere il ricavato. Se non si trova un accordo, si dovrà avviare un apposito giudizio di divisione. Questo potrà terminare con la vendita coattiva dell’immobile tramite le aste giudiziarie.

Se me ne vado di casa prima della separazione, rischio l’addebito?

Andarsene di casa, in linea di principio, costituisce una violazione del dovere di coabitazione e può essere una causa di addebito della separazione (la dichiarazione che la colpa della fine del matrimonio è di uno dei due coniugi, con conseguente perdita del diritto al mantenimento).

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Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l’allontanamento non porta automaticamente all’addebito se è motivato da una giusta causa. E qual è la giusta causa per eccellenza? L’aver accertato che la prosecuzione della convivenza è diventata “intollerabile”.

Come ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 11032 del 24/04/2024), la stessa proposizione della domanda di separazione è la prova che la convivenza è diventata intollerabile.

Cosa significa in pratica? Significa che se, prima di andartene, hai manifestato in modo chiaro e formale la tua volontà di separarti (ad esempio, inviando una lettera tramite il tuo avvocato o depositando il ricorso in tribunale), il tuo successivo allontanamento non sarà considerato la “causa” della crisi, ma una sua logica e inevitabile “conseguenza”. In questo caso, non rischi l’addebito per l’abbandono del tetto coniugale.

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