Revenge porn: per la Cassazione è reato pubblicare video preso da OnlyFans
Pubblicare video o foto hard su OnlyFans o altre piattaforme private non dà il diritto a nessuno di diffonderli altrove. Lo stabilisce la Cassazione, chiarendo che il consenso è valido solo per la comunità di iscritti. Inviare quei file a terzi è reato.
Pubblicare un video o una foto a contenuto sessualmente esplicito su una piattaforma come OnlyFans, accessibile solo a una comunità di iscritti paganti, equivale a renderli di dominio pubblico? E chi preleva quel materiale e lo invia ad altri, ad esempio ai familiari della persona ritratta per vendetta o per umiliarla, commette il reato di “revenge porn“? Con una sentenza di capitale importanza per l’era digitale (la n. 25516, depositata il 10 luglio 2025), la
La Suprema Corte ha stabilito un principio fondamentale: il consenso dato alla visione di un contenuto su una piattaforma chiusa è limitato e circoscritto a quella specifica comunità virtuale. Estrarre quel materiale e diffonderlo all’esterno, senza un nuovo e specifico permesso, integra a tutti gli effetti il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. È una decisione che erige una barriera giuridica fondamentale a tutela della privacy e del controllo sul proprio corpo nell’era dei social media.
Indice
Il consenso ‘a cerchi concentrici’, la nuova frontiera della privacy online
Il caso che ha portato alla pronuncia della Cassazione riguarda una donna di 28 anni del casertano, indagata per aver inviato ai familiari di un uomo, probabilmente un suo ex, alcuni video a contenuto sessualmente esplicito che lo ritraevano. La difesa della donna si basava su un argomento tanto diffuso quanto pericoloso: sosteneva che i video non potevano essere considerati “destinati a rimanere privati” – requisito essenziale del reato – in quanto erano stati presi da OnlyFans e circolavano anche sulla piattaforma X (ex Twitter), e quindi erano “liberamente accessibili”.
La Cassazione ha completamente smontato questa linea difensiva, introducendo di fatto un principio che potremmo definire del “consenso a cerchi concentrici”. Secondo i giudici, quando una persona decide di condividere un’immagine intima, può dare consensi diversi per cerchie di pubblico diverse.
Un primo cerchio può essere una chat privata con una persona.
Un secondo cerchio, più ampio, può essere una piattaforma a iscrizione come OnlyFans, dove si accetta di mostrare il contenuto a un pubblico pagante e registrato.
Un terzo cerchio è il pubblico indistinto, il “mondo” esterno.
Il consenso dato per il secondo cerchio (gli iscritti a OnlyFans) non vale assolutamente per il terzo (chiunque altro). L’atto criminale non è la creazione del contenuto, ma l’azione di chi, abusivamente, lo preleva dal cerchio per cui era stato autorizzato e lo proietta in un altro, più ampio, senza il permesso dell’interessato.
Smontato l’alibi del ‘ma era già online’, la colpa è di chi decontestualizza
Questa sentenza è una sconfitta totale per la logica del “victim blaming”, ovvero la tendenza a colpevolizzare la vittima. L’argomento “se l’è cercata, ha messo lei le foto online” viene privato di ogni fondamento giuridico. La Corte, infatti, sposta il focus dalla scelta originaria del creatore di contenuti alla responsabilità penale di chi compie l’atto successivo di diffusione.
La colpa non è di chi si espone in un contesto controllato e limitato, ma di chi, con la sua azione, rompe quel contesto e viola la fiducia e le regole (esplicite o implicite) di quella piattaforma. Il fatto che il video fosse poi finito anche su X, un’altra piattaforma che comunque richiede registrazione, non cambia la sostanza. L’illecito si è già perfezionato nel momento in cui il materiale è stato estratto dalla sua sede originaria (OnlyFans) e inviato a terzi non autorizzati (in questo caso, i familiari). La responsabilità penale è tutta di chi decontestualizza e diffonde.
Cosa significa un’immagine ‘destinata a rimanere privata’?
La decisione della Cassazione offre un’interpretazione evolutiva e moderna del requisito di legge secondo cui le immagini devono essere “destinate a rimanere private”. Nell’era digitale, questo concetto non può più essere inteso in senso assolutistico, come “chiuso in un cassetto”.
La Suprema Corte ci dice che “privato” può anche significare “riservato a una specifica e definita platea”. Un’immagine non cessa di essere privata solo perché viene condivisa. Cessa di esserlo solo se viene condivisa con il mondo intero senza barriere. Un account OnlyFans, un profilo Instagram con impostazioni di privacy restrittive, un gruppo Facebook chiuso o persino una chat di gruppo su WhatsApp sono tutti esempi di spazi virtuali che, per quanto accessibili a più persone, mantengono una natura privata rispetto al pubblico generale. Chi ne fa parte ha un obbligo, ora anche penalmente sanzionato, di non trasformarsi in un veicolo di diffusione esterna non autorizzata.
Non solo Onlyfans: una sentenza che riguarda tutti
Sebbene il caso specifico nasca dal mondo di OnlyFans, il principio stabilito dalla Cassazione ha una portata universale e riguarda la vita digitale di chiunque. La lezione è valida per ogni forma di condivisione di contenuti intimi.
Se invii una tua foto privata al partner in una chat, e lui/lei la inoltra a un amico, sta commettendo un reato.
Se condividi un video in un gruppo privato di amici fidati, e uno di loro lo scarica e lo pubblica su un social network, sta commettendo un reato.
Se partecipi a un sito di incontri con accesso limitato e un altro utente salva le tue foto e le usa altrove, sta commettendo un reato.
La sentenza chiarisce che il consenso alla visione non è mai un consenso automatico alla ridiffusione. Ogni passaggio, ogni “inoltra”, richiede un nuovo, esplicito permesso da parte della persona ritratta.
Conclusione, una barriera giuridica contro la violenza digitale
In un mondo in cui la linea tra pubblico e privato è sempre più sfumata, questa sentenza della Cassazione è un pilastro fondamentale a difesa della dignità e dell’autodeterminazione delle persone. Riconosce che la privacy non è un concetto monolitico, ma un diritto che si può gestire per livelli, concedendo accessi differenziati a persone diverse.
Rappresenta una vittoria cruciale contro la violenza di genere digitale, che spesso si nutre della falsa giustificazione secondo cui una donna che sceglie di mostrarsi online perda il diritto di controllare la propria immagine. La Corte ha chiarito che non è così. La responsabilità non è mai della vittima che si fida, ma sempre e solo di chi, tradendo quella fiducia, trasforma una condivisione privata in un’umiliazione pubblica. Un click su “invia” può ora costare una condanna penale.