Dare del “bullo” a qualcuno è reato di diffamazione?

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Accusare qualcuno di bullismo è una condotta diffamatoria che offende la reputazione altrui? C’è reato se le ingiurie sono comunicate in una chat di gruppo?

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Il bullismo è un fenomeno in triste ascesa che ha costretto il legislatore a intervenire per porre un argine alle condotte vessatorie poste nei confronti delle persone percepite come deboli e indifese. Sorto tra i banchi di scuola, il bullismo si è purtroppo esteso anche al di fuori delle aule scolastiche, prendendo piede soprattutto nel mondo virtuale rappresentato da Internet. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo al seguente quesito: dare del “bullo” a qualcuno è reato di diffamazione?

In buona sostanza, si tratta di comprendere se accusare qualcuno di bullismo è una condotta in grado di ledere la reputazione altrui oppure se un’affermazione di questo tipo è del tutto legale. Insomma:

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dare del “bullo” a qualcuno è reato di diffamazione? Approfondiamo l’argomento.

Il bullismo è reato?

Il bullismo di per sé non costituisce reato, anche se è molto facile commetterne uno allorquando si decide di perseguitare una persona indifesa.

È quindi possibile che il bullo, nell’intento di rendere la vita impossibile alla sua vittima mediante ricatti, molestie e ingiurie varie, commetta uno dei seguenti reati: diffamazione, minaccia, violenza privata, lesioni personali, percosse, stalking.

In pratica, sebbene non esista il reato di bullismo, le sue condotte tipiche possono costituire un illecito penale autonomo.

Dare del bullo a qualcuno è diffamazione?

Poiché al termine non è associato nulla di buono, dare del bullo a qualcuno può integrare il reato di diffamazione, sempreché ricorrano le caratteristiche di questo delitto, e cioè l’idoneità della condotta a offendere la reputazione di una persona assente, in presenza di almeno altri due soggetti (art. 595 cod. pen.).

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Dunque, dare del bullo è diffamatorio se il destinatario dell’espressione è assente e, quindi, non è in grado di replicare; occorre inoltre che almeno altre due persone abbiano percepito l’attribuzione offensiva.

Va ricordato, infatti, che la diffamazione è l’illecito penale che commette chi scredita qualcun altro, infangandone la reputazione, cioè la stima che gli altri hanno della persona offesa.

Dunque, è essenziale che la diffamazione leda – anche solo potenzialmente – la considerazione che altri hanno della vittima.

Poiché solitamente il bullo è una persona spregevole, attribuire tale definizione a qualcun può senz’altro essere inteso come una condotta diffamatoria.

Poco importa che l’affermazione denigratoria sia vera: la diffamazione non presuppone la falsità dell’accusa.

Se però ci si limita a riferire un fatto in maniera oggettiva, riportandolo come un fatto di cronaca, allora non c’è alcun reato.

Se, in una chat di gruppo, un genitore si limita a riferire che uno dei compagni di classe del figlio è stato richiamato dal preside per bullismo, non si commette alcuna diffamazione.

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Insomma: riportare asetticamente una notizia non è reato, per quanto essa possa essere sgradevole per alcuni.

C’è diffamazione in una chat di gruppo?

La diffamazione può essere integrata anche attraverso la diffusione di commenti offensivi della reputazione altrui all’interno di una chat di gruppo al cui interno c’è la persona offesa; perché il reato possa integrarsi occorre però che la vittima sia “offline”, cioè non sia presente al momento della condivisione.

In altre parole, perché ci sia diffamazione occorre che manchi la contestualità tra pubblicazione dell’offesa e visualizzazione della stessa da parte della vittima (Cass., n. 27540/2023).

Dunque, se in una chat si dà del “bullo” a uno dei contatti iscritti nella chat ma questi non visualizza perché offline, si può integrare il delitto di diffamazione.

Ovviamente, se nella chat di gruppo il destinatario dei commenti poco lusinghieri è del tutto assente, si integrerà sempre il reato di diffamazione stante l’assenza della vittima.

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:

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