Assegno di divorzio: come si calcola e come contestarlo? 

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Autore: Angelo Greco

12 settembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

L’assegno di divorzio non serve più a mantenere il “tenore di vita”. La guida completa che spiega la sua funzione compensativa, come contestarlo efficacemente e perché non puoi ridurlo se l’ex non paga le spese extra.

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L’assegno di divorzio è spesso al centro di battaglie legali lunghe e dolorose, alimentate da dubbi, recriminazioni e da una normativa in continua evoluzione. Molti, infatti, sono ancora convinti che le regole siano sempre le stesse, quelle cioè di un tempo, legate al mantenimento del “tenore di vita”. Ma non è più così. Oggi, i criteri sono molto più complessi e richiedono un’analisi approfondita delle scelte fatte durante la vita coniugale. Di fronte a questa realtà, la domanda fondamentale è:

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assegno di divorzio: come si calcola e come contestarlo? Una fondamentale sentenza della Corte di Cassazione (n. 19670/2025) ha fatto il punto sulla questione, offrendo un vero e proprio vademecum su come si determina questo contributo e, soprattutto, su come un ex coniuge deve argomentare in tribunale per contestarlo efficacemente.

A cosa serve l’assegno di divorzio: la funzione assistenziale, perequativa e compensativa

Per prima cosa, è essenziale abbandonare una vecchia idea. L’assegno di divorzio non serve più a garantire al coniuge più debole lo stesso “tenore di vita” che aveva durante il matrimonio. Quel criterio – in base al quale il giudice era chiamato a dividere, quasi nettamente, il reddito dei coniugi in due quote di pari valore – è stato superato. La giurisprudenza moderna, come ribadito dalla Suprema Corte, ha chiarito che l’assegno di divorzio, ai sensi dell’

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articolo 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, ha una funzione composita, ovvero tre scopi che si affiancano e si bilanciano:

  1. funzione assistenziale: fornire un aiuto concreto al coniuge che non ha mezzi adeguati per mantenersi e non può procurarseli per ragioni oggettive;
  2. funzione perequativa: riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi dopo la fine del matrimonio, tenendo conto della durata del legame e delle rispettive condizioni;
  3. funzione compensativa: questa è la funzione più importante e innovativa. Serve a compensare, a “risarcire” economicamente, il coniuge che, durante il matrimonio, ha sacrificato le proprie opportunità lavorative e/o professionali per dedicarsi alla cura della famiglia e dei figli, contribuendo così, indirettamente, al successo e all’arricchimento dell’altro.

Quali fattori considera il giudice per il calcolo del mantenimento?

Il calcolo non è una formula matematica, ma una valutazione ponderata basata su una serie di parametri indicati dall’articolo 5 della legge sul divorzio, che il giudice deve analizzare in modo comparativo:

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  • la situazione economica di entrambi: si esaminano i redditi netti, i patrimoni (case, investimenti), le disponibilità finanziarie, ma anche i debiti e gli oneri, come il mantenimento dei figli (Cass. Civ., Sez. 1, N. 651 del 14-01-2019);
  • la durata del matrimonio e dell’eventuale convivenza precedente: è un fattore di grande peso. Un matrimonio lungo rafforza il principio di solidarietà e la necessità di una compensazione; un matrimonio molto breve, al contrario, può portare a un assegno esiguo o nullo (Tribunale Ordinario Pisa, sez. 1, sentenza n. 1549/2015);
  • il contributo di ciascuno alla vita familiare: si valuta l’apporto di entrambi, sia in termini economici che di lavoro domestico e di cura;
  • l’età e lo stato di salute del coniuge che richiede l’assegno, fattori che incidono sulla sua capacità di trovare un lavoro.

Come posso contestare l’assegno durante la causa di divorzio?

Durante il processo di divorzio, il coniuge a cui viene richiesto l’assegno può contestarlo dimostrando che mancano i presupposti. Le argomentazioni più efficaci sono:

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  • provare che l’ex coniuge ha mezzi economici adeguati o è concretamente in grado di procurarseli (perché giovane, formato, in buona salute);
  • evidenziare la breve durata del matrimonio;
  • dimostrare che la disparità economica non è una conseguenza di scelte condivise per la famiglia, ma di percorsi personali indipendenti.

Posso modificare l’assegno dopo la sentenza definitiva?

Una volta che l’assegno è stato fissato da una sentenza, può essere modificato (ridotto, aumentato o revocato) solo attraverso un apposito procedimento di revisione, previsto dall’articolo 9 della legge sul divorzio. Per avviare questo procedimento è necessaria la presenza di “giustificati motivi sopravvenuti”

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, ovvero di fatti nuovi e importanti che abbiano alterato in modo significativo l’equilibrio economico tra le parti.

Cosa si intende per “fatti nuovi” per la revisione?

Non basta un piccolo cambiamento. I “fatti nuovi” devono essere concreti e rilevanti. I casi più comuni sono:

  • un cambiamento significativo delle condizioni economiche. Ad esempio, il coniuge che riceve l’assegno trova un lavoro stabile e ben retribuito, oppure il coniuge che paga perde il lavoro;
  • l’instaurazione di una nuova convivenza stabile: se il coniuge che riceve l’assegno inizia una nuova famiglia di fatto, stabile e continuativa, con un altro partner, perde il diritto all’assegno divorzile. La Cassazione ha chiarito che non serve nemmeno la coabitazione ufficiale, ma basta un progetto di vita comune basato sulla solidarietà reciproca (Cass. Civ., Sez. 1, N. 34728 del 12-12-2023);
  • la formazione di un nuovo nucleo familiare per chi paga: se il coniuge obbligato si risposa e ha altri figli, questo nuovo onere familiare può essere un motivo valido per chiedere una riduzione dell’assegno dovuto all’ex coniuge.

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