Pensione anticipata contributiva: i requisiti 

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Autore: Paolo Florio

21 luglio 2025

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.
Hai 64 anni e 20 di contributi ma la pensione è respinta? Potrebbe essere per l’importo soglia, il tetto massimo o i contributi figurativi. Ecco quali sono le regole e i requisiti nascosti.
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La pensione anticipata contributiva rappresenta un’interessante opportunità di uscita dal mondo del lavoro per tutti coloro che hanno iniziato a versare i contributi dopo il 31 dicembre 1995. I requisiti di base, 64 anni di età e 20 anni di contribuzione, la rendono apparentemente molto accessibile. Tuttavia, sono sempre più numerosi i lavoratori che, pur avendo raggiunto questi traguardi, si vedono respingere la domanda dall’INPS. Questo accade perché esistono altri requisiti, meno noti ma altrettanto determinanti, che regolano l’accesso a questa prestazione. Per evitare brutte sorprese, è di fondamentale importanza conoscere non solo le regole base, ma anche i

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requisiti che non ti aspetti per la pensione anticipata contributiva. Analizziamo i tre paletti più importanti: l’importo minimo, il tetto massimo e la tipologia di contributi validi.

Requisito 1: l’importo soglia (perché 27 anni non bastano?)

Avere 64 anni di età e 20 (o anche più) anni di contributi non è sufficiente. La legge prevede un terzo requisito di accesso: l’importo della pensione mensile che si è maturato con i propri versamenti non deve essere troppo basso. Nello specifico, la pensione lorda mensile deve essere pari ad almeno

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3 volte l’importo dell’Assegno Sociale.

Un lavoratore ha 64 anni e 27 anni di contributi, ma la sua domanda viene respinta. Perché? Perché, nonostante i requisiti anagrafici e contributivi siano ampiamente soddisfatti, i suoi contributi versati generano una pensione futura inferiore alla soglia minima. Considerando che per il 2025 l’Assegno Sociale è di 538,69 euro, la sua pensione maturata dovrebbe essere di almeno 1.616,07 euro lordi al mese. Se il calcolo risulta inferiore, l’INPS respinge correttamente la domanda.

Requisito 2: il tetto massimo (perché la mia pensione è tagliata?)

Una delle novità più recenti (introdotta dalla Legge 213/2023) è l’introduzione di un tetto massimo all’importo della pensione erogabile, ma solo per un periodo limitato. La legge stabilisce che l’assegno di pensione anticipata contributiva non può superare le

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5 volte l’importo del trattamento minimo INPS.

Un lavoratore ha maturato con i suoi contributi una pensione di 3.500 euro lordi al mese. Alla liquidazione, scopre che l’INPS gli erogherà solo circa 3.017 euro. Non è un errore, ma l’applicazione di questo tetto. Essendo il trattamento minimo per il 2025 pari a 603,40 euro, il massimo erogabile è 5 volte tale importo, ovvero 3.017 euro lordi al mese.

È di fondamentale importanza sapere che questo limite è temporaneo: vale solo per gli anni di anticipo, cioè dai 64 anni fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni). Al compimento dei 67 anni, il tetto viene rimosso e il pensionato inizierà a percepire l’importo pieno che aveva maturato (nel nostro esempio, i 3.500 euro).

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Requisito 3: solo i contributi “effettivi” (perché la disoccupazione non conta?)

Un altro dettaglio determinante riguarda la natura dei 20 anni di contribuzione richiesti. La legge specifica che devono essere 20 anni di contribuzione “effettiva”. Questo significa che per il calcolo sono validi solo i contributi effettivamente versati, come:

  • i contributi obbligatori (da lavoro dipendente o autonomo);
  • i contributi volontari;
  • i contributi da riscatto (ad esempio, per gli anni di laurea).

Sono invece esclusi da questo conteggio tutti i contributi cosiddetti figurativi, ovvero quelli accreditati dallo Stato senza un versamento diretto del lavoratore, come ad esempio i contributi per i periodi di

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disoccupazione (NASpI), malattia o cassa integrazione.

Un lavoratore ha 64 anni e un totale di 20 anni di contributi sul suo estratto conto, ma 6 mesi di questi derivano da un periodo di disoccupazione. La sua domanda verrà respinta perché i suoi anni di contribuzione “effettiva” sono solo 19 e 6 mesi. Per raggiungere i 20 anni validi, dovrà lavorare per altri 6 mesi o versare contributi volontari.

Un caso speciale: come accedere se ho contributi prima del 1996?

La pensione anticipata contributiva è, per definizione, riservata a chi ha iniziato a versare contributi dal 1996 in poi. Tuttavia, esiste un’eccezione per chi ha una carriera “mista”. I lavoratori che hanno versato contributi sia prima che dopo il 1996, ma che hanno anche della contribuzione nella

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Gestione Separata INPS (tipica dei lavoratori parasubordinati e di alcuni professionisti), possono esercitare la facoltà di “computo”. Questa opzione permette di “trasferire” tutti i contributi all’interno della Gestione Separata, trasformando di fatto la propria posizione in una “contributiva pura” e aprendo così la porta alla pensione anticipata a 64 anni, sempre nel rispetto di tutti i requisiti di importo e di contribuzione effettiva.

In conclusione, prima di presentare domanda per questa forma di pensionamento, è essenziale non fermarsi al solo conteggio degli anni di età e di contribuzione. È necessario chiedere all’INPS un calcolo previsionale per verificare che l’importo della futura pensione superi la soglia minima, e controllare attentamente che i 20 anni di contribuzione siano tutti “effettivi”, escludendo i periodi figurativi. Solo così si potrà evitare la sgradevole sorpresa di un rigetto.

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