Stalking condominiale: quando è reato?  

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Autore: Angelo Greco

15 settembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Un vicino ti perseguita? Non basta il fastidio per il reato di stalking. La guida completa che spiega quando le liti condominiali diventano atti persecutori e cosa dice la Cassazione sulla reiterazione dei fatti.

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Un vicino di casa che ti rende la vita un inferno. Non si tratta di semplici dispetti, ma di una persecuzione che ti fa sentire braccato, insicuro persino dentro le mura di casa tua. Ma quando questi comportamenti, che avvelenano la quotidianità, superano il confine della maleducazione e diventano un illecito penale? In particolare, quando è reato lo stalking condominiale? Molti sono convinti che, per parlare di atti persecutori, serva una sequenza di eventi ravvicinati, una pressione costante e quotidiana. Ma la Corte di Cassazione (sent. n. 26757 del 22 luglio 2025) ha ribaltato questa convinzione, stabilendo un principio di una severità inaudita: per configurare lo stalking, possono bastare anche solo due episodi, persino se avvenuti a distanza di anni l’uno dall’altro.

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Cos’è il reato di stalking per la legge?

Prima di analizzare la decisione della Corte, è fondamentale capire cosa sia, per la legge, il reato di “atti persecutori”, comunemente noto come stalking e previsto dall’articolo 612-bis del Codice Penale. Non si tratta di un singolo atto, ma di una condotta reiterata di minacce o molestie che deve provocare nella vittima, alternativamente, almeno uno di questi tre “eventi” specifici:

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  1. un perdurante e grave stato di ansia o di paura. Non un semplice timore, ma una condizione psicologica seria e continuativa;
  2. un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un parente stretto (un figlio, un genitore, il partner);
  3. la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita. Questo è un elemento molto concreto: la vittima, per la paura, è costretta a cambiare strada per andare al lavoro, a non uscire più da sola la sera, a cambiare numero di telefono, a installare sistemi di allarme.

Se non si verifica almeno uno di questi tre eventi di “danno” o di “pericolo”, non si può parlare di stalking, ma al massimo di reati meno gravi come le minacce o le molestie.

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Quanti episodi servono per parlare di stalking? E se passa molto tempo tra l’uno e l’altro?

Qui sta la novità dirompente della sentenza della Cassazione. Per anni si è discusso su cosa significasse “condotte reiterate”. La Suprema Corte, con la sentenza n. 26757/2025, ha stabilito un principio durissimo:

«anche due sole condotte di minaccia o di molestia sono sufficienti a costituire la reiterazione richiesta dalla norma».

Ma il punto ancora più sconvolgente è un altro: il notevole lasso di tempo che intercorre tra un episodio e l’altro non impedisce di configurare il reato.

La vicenda

Un uomo è stato condannato per stalking nei confronti del suo vicino. La sua condotta persecutoria consisteva nell’essersi introdotto abusivamente, forzando l’ingresso, nella strada privata di proprietà del vicino. Ma lo aveva fatto

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solo due volte, a distanza di più di un anno l’una dall’altra.

La Suprema Corte ha confermato la condanna. Ha spiegato che, anche se gli episodi erano solo due e molto distanti nel tempo, erano comunque idonei a costituire la “reiterazione” e a mantenere viva nella vittima la percezione di una minaccia costante e imprevedibile.

Perché entrare nella strada privata del vicino è un atto così grave?

Per capire la severità della decisione, bisogna comprendere che l’atto compiuto dall’imputato non era una semplice maleducazione, ma un reato a sua volta: la violazione di domicilio (art. 614 del Codice Penale).

La Cassazione ha voluto ribadire un principio fondamentale, tutelato dall’articolo 14 della Costituzione: la legge non protegge solo l’abitazione in senso stretto, ma anche le sue “appartenenze”. Una strada privata, un giardino, un cortile esclusivo sono considerati un’estensione della nostra casa, luoghi in cui abbiamo il diritto di sentirci sicuri e liberi da intrusioni.

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Violare questo spazio significa violare la “pace, la tranquillità e la sicurezza dei luoghi di privata dimora”, che sono condizioni necessarie per la libera espressione della nostra personalità. L’intrusione, quindi, non è un semplice fastidio, ma un atto che mina alla radice il senso di sicurezza della vittima nel suo stesso “nido”.

Conclusioni: una tutela rafforzata contro le persecuzioni silenti

La sentenza della Cassazione n. 26757 del 22 luglio 2025 è una decisione che segna un punto di svolta nella lotta allo stalking, specialmente in contesti, come quello condominiale, dove le persecuzioni sono spesso fatte di episodi apparentemente isolati.

Il messaggio è forte e chiaro:

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  • Per il reato di stalking, possono bastare anche solo due episodi di minaccia o molestia.
  • Il lungo tempo che passa tra un episodio e l’altro non è una scusante, anzi, può persino aggravare lo stato di ansia della vittima, costretta a vivere in una perenne attesa del prossimo atto persecutorio.
  • L’intrusione negli spazi privati del vicino (come un giardino o una strada privata) è una condotta di particolare gravità, che lede il diritto fondamentale alla sicurezza del proprio domicilio.

È una decisione che sposta il focus dalla frequenza matematica degli atti alla qualità persecutoria della condotta e all’effetto psicologico che questa ha sulla vittima. Un monito severo che ci ricorda come, nei rapporti di vicinato, il rispetto dei confini, fisici e personali, non sia solo una questione di buona educazione, ma un obbligo giuridico la cui violazione può avere conseguenze penali molto serie.

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