Familiare convivente: mantiene il bonus dopo la donazione?

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Autore: Paolo Florio

19 settembre 2025

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Un familiare convivente che ha pagato per una ristrutturazione mantiene il diritto alla detrazione se la casa viene donata? Scopri le regole sul trasferimento del bonus e perché il diritto resta a chi ha pagato.

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La pianificazione del patrimonio all’interno di una famiglia è un processo che guarda al futuro, cercando di ottimizzare le risorse e preparare il terreno per le generazioni successive. Si ristruttura una casa non solo per goderne nell’immediato, ma spesso con il pensiero rivolto ai figli. In questo contesto, operazioni come la donazione della nuda proprietà e la costituzione di un usufrutto sono strumenti giuridici comuni e molto efficaci. Tuttavia, quando queste operazioni si intrecciano con i benefici fiscali per le ristrutturazioni edilizie, possono sorgere dubbi e perplessità. Cosa succede alle rate di detrazione rimanenti se l’assetto proprietario dell’immobile cambia? La domanda, tanto specifica quanto diffusa, è la seguente: il

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familiare convivente mantiene il bonus dopo la donazione dell’immobile, magari a un figlio? La risposta risiede in un’eccezione fondamentale alla regola generale, un principio pensato per tutelare chi ha effettivamente sostenuto l’onere economico dell’intervento, indipendentemente dai successivi passaggi di proprietà.

Qual è la regola generale sul trasferimento delle detrazioni fiscali?

Per capire la particolarità del caso in esame, è necessario partire dalla norma di riferimento che disciplina il trasferimento delle detrazioni per interventi di recupero edilizio. L’articolo 16-bis, comma 8, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) stabilisce una regola generale molto chiara: in caso di trasferimento per atto tra vivi (come una vendita o una donazione) di un immobile su cui sono stati eseguiti lavori agevolati, le quote residue di detrazione fiscale non ancora fruite

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si trasferiscono automaticamente all’acquirente della proprietà.

Questo significa che, in assenza di un accordo diverso, chi compra o riceve in donazione l’immobile “eredita” anche il diritto a utilizzare le rate rimanenti del bonus. La stessa norma, infatti, prevede la possibilità per le parti di prendere accordi diversi e di specificare nell’atto di trasferimento che il diritto alla detrazione rimanga in capo al venditore o donante. In mancanza di questa specifica pattuizione, però, il beneficio segue la proprietà. Questa è la regola di base che si applica quando a sostenere le spese è stato il pieno proprietario dell’immobile.

Esiste un’eccezione per chi ha pagato senza essere il proprietario?

La regola generale del trasferimento del bonus subisce una deroga fondamentale quando la persona che ha sostenuto le spese per la ristrutturazione non è il proprietario, bensì un cosiddetto

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“detentore” qualificato dell’immobile.

Con il termine “detentore” l’Amministrazione finanziaria identifica chi ha la disponibilità materiale del bene in base a un titolo giuridico valido. Rientrano in questa categoria diverse figure:

  • l’inquilino (locatario);
  • il comodatario (chi ha l’immobile in uso gratuito);
  • il familiare convivente del proprietario o del detentore

Il principio, chiarito da tempo dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (a partire dalla storica circolare n. 57 del 1998 e ribadito fino alla più recente circolare n. 17/E del 2023), è il seguente: quando a sostenere le spese è una di queste figure, il diritto alla detrazione assume un carattere personale. Non è più legato alla proprietà dell’immobile, ma alla persona che ha effettivamente messo mano al portafoglio.

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Di conseguenza, il diritto alla detrazione acquisito dal familiare convivente non si trasferisce in caso di vendita o donazione dell’immobile. Anzi, la detrazione continua a spettare al familiare per tutte le rate residue, anche se la sua condizione di “detentore” dovesse cessare (per esempio, se dovesse smettere di convivere nell’immobile).

Cosa accade quindi al familiare convivente che diventa usufruttuario?

Applicando il principio appena descritto a un caso pratico, la soluzione appare chiara e lineare. Il marito che ha sostenuto le spese di ristrutturazione quando era “familiare convivente” della moglie, proprietaria dell’immobile, matura un diritto personale alla detrazione, svincolato dal diritto di proprietà della consorte.

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La successiva operazione di donazione, con cui la moglie trasferisce la nuda proprietà alla figlia e costituisce l’usufrutto a favore del marito, non va a intaccare questo diritto già consolidato. Il marito non perde le detrazioni, anzi:

  1. continua a fruire delle rate residue in virtù del suo status originario di familiare convivente che ha sostenuto la spesa. Questo sarebbe vero anche se non fosse diventato usufruttuario.
  2. diventando usufruttuario, acquisisce un diritto reale di godimento sull’immobile che, a maggior ragione, legittima la continuazione della fruizione del beneficio fiscale.

In sostanza, il diritto del marito a detrarre le spese non nasce con l’usufrutto, ma è preesistente. L’acquisizione dell’usufrutto semplicemente conferma e rafforza un legame con l’immobile che, ai fini fiscali, era già stato pienamente stabilito al momento del pagamento dei lavori.

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Come interpretare le indicazioni della Circolare 17/E/2023?

Si evidenzia un passaggio della Circolare 17/E/2023 che potrebbe generare confusione. Il documento afferma che, in caso di vendita dell’immobile con contestuale costituzione del diritto di usufrutto, le quote di detrazione non fruite si trasferiscono al nudo proprietario. Questa affermazione sembra contraddire la soluzione appena illustrata.

Tuttavia, è essenziale leggere questa indicazione nel suo contesto corretto. Quella specifica regola si applica esclusivamente al caso in cui a cedere l’immobile sia il pieno proprietario che aveva originariamente sostenuto le spese. Per esempio: Tizio, pieno proprietario, ristruttura e paga i lavori. Successivamente, vende la nuda proprietà a Caio e tiene per sé l’usufrutto. In questo scenario, la detrazione (salvo accordo diverso) passa a Caio, il nudo proprietario.

Questo scenario è completamente diverso da quello del familiare convivente. La stessa circolare, infatti, poche righe dopo ribadisce il principio dell’eccezione, confermando che il trasferimento non avviene se a beneficiare della detrazione è il detentore (inquilino, comodatario o, appunto, familiare convivente). Pertanto, non vi è alcuna contraddizione: si tratta di due regole diverse che si applicano a due fattispecie distinte. Il diritto del familiare convivente che ha sostenuto la spesa prevale e non è soggetto alla regola del trasferimento al nudo proprietario.

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