Lavoro nel giorno di riposo: ho diritto a un risarcimento?

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Autore: Raffaella Mari

19 settembre 2025

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Se lavori nel tuo giorno di riposo, hai diritto a un risarcimento per usura psico-fisica? La Cassazione chiarisce quando spetta la sola maggiorazione e quando invece scatta il vero e proprio danno.

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Il riposo settimanale non è un lusso, ma un diritto fondamentale del lavoratore, sancito dalla Costituzione (articolo 36) e dal Codice Civile (articolo 2109). È un momento essenziale per il recupero delle energie psico-fisiche, per la cura della vita sociale e familiare, e per mantenere un sano equilibrio tra vita e lavoro. Tuttavia, le esigenze produttive e l’organizzazione del lavoro, specialmente in settori che richiedono turnazioni o operatività continua, possono portare alla richiesta di prestare servizio proprio nel giorno destinato al riposo. In questi casi, è naturale che il lavoratore si senta più affaticato e gravato. La domanda che molti si pongono è se questa situazione generi un automatico diritto a un indennizzo aggiuntivo per la fatica accumulata. In altre parole, se

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lavoro nel giorno di riposo, ho diritto a un risarcimento per la cosiddetta “usura psico-fisica”? Una ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito una risposta molto chiara, tracciando una distinzione fondamentale tra la semplice posticipazione del riposo e la sua definitiva perdita.

Qual è la differenza tra “spostamento” e “soppressione” del riposo?

Questo è il punto centrale per capire a cosa si ha diritto. La Corte di Cassazione (con l’ordinanza n. 22289/2025, che richiama anche precedenti sentenze) ha stabilito che non tutte le prestazioni lavorative nel giorno di riposo sono uguali. Bisogna distinguere due scenari molto diversi:

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  1. spostamento o posticipazione del riposo: si verifica quando il lavoratore presta servizio nel giorno che era originariamente previsto come riposo (ad esempio, la domenica), ma usufruisce di un giorno di riposo compensativo in un altro momento della settimana o del periodo di riferimento stabilito dal contratto collettivo (ad esempio, il martedì successivo). In questo caso, il riposo non è stato perso, ma solo spostato nel tempo;
  2. soppressione totale del riposo: è il caso più grave, in cui il lavoratore è costretto a lavorare per più di sei giorni consecutivi senza che gli venga concesso alcun giorno di riposo compensativo. In questa ipotesi, il diritto al riposo settimanale viene completamente negato e definitivamente perso.

A seconda che ci si trovi nel primo o nel secondo scenario, le conseguenze economiche e risarcitorie per il lavoratore cambiano radicalmente.

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Se il mio riposo viene solo spostato, ho diritto a un risarcimento per la fatica?

Secondo la Cassazione, il semplice spostamento temporale del giorno di riposo non è di per sé sufficiente a generare un danno risarcibile. La legge, infatti, non impone rigidamente che il riposo debba cadere sempre e comunque nel settimo giorno consecutivo di lavoro. L’importante è che, nell’arco temporale di riferimento (solitamente la settimana), un giorno di riposo venga effettivamente goduto.

Tuttavia, lavorare in un giorno festivo o di riposo comporta una “maggiore gravosità” della prestazione. Per compensare questo disagio, al lavoratore spettano due cose:

  • il diritto a godere del riposo compensativo in un altro giorno;
  • una maggiorazione della retribuzione, così come prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.

Questa maggiorazione economica è pensata proprio per indennizzare la fatica e il sacrificio extra richiesti. Pertanto, in caso di semplice posticipazione del riposo, il lavoratore ha diritto solo al riposo compensativo e alla maggiorazione prevista dal contratto, ma non a un ulteriore risarcimento per danno da usura.

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Quando nasce il diritto al risarcimento per “danno da usura psico-fisica”?

Il diritto a un vero e proprio risarcimento del danno da usura psico-fisica scatta solo nello scenario più grave: quello della totale e definitiva soppressione del riposo settimanale.

Questo si verifica quando la prestazione lavorativa nel settimo giorno (o nel giorno festivo) viene resa in violazione delle norme di legge (art. 36 della Costituzione e art. 2109 del Codice Civile) e delle disposizioni del contratto collettivo, e il datore di lavoro non concede alcun recupero. In questo caso, la Cassazione ha stabilito un principio molto importante a favore del lavoratore:

  • il danno è presunto: la perdita definitiva del riposo è considerata di per sé produttiva di danno. Il lavoratore, quindi, non ha bisogno di fornire una prova specifica del pregiudizio subito (ad esempio, con certificati medici che attestino lo stress). Il semplice fatto di non aver riposato è sufficiente per fondare il diritto al risarcimento;
  • la liquidazione è equitativa: l’ammontare del risarcimento non è calcolato in modo matematico, ma viene liquidato dal giudice in via equitativa. Questo significa che il giudice, tenendo conto delle circostanze del caso concreto (il numero di riposi persi, la durata del periodo, le mansioni svolte), stabilirà una somma che ritiene giusta ed equa per compensare il danno subito dal lavoratore.

La legge obbliga a riposare sempre il settimo giorno?

La Cassazione ha chiarito che né le fonti normative italiane né quelle sovranazionali impongono una regola così rigida. Il principio fondamentale è quello di assicurare

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un giorno di riposo ogni sette giorni di lavoro, ma l’organizzazione concreta del tempo di lavoro e la collocazione di questo giorno di riposo possono essere disciplinate dai contratti collettivi.

Questo è particolarmente vero per i lavori organizzati su turni, dove è comune che il riposo “scorra” lungo i giorni della settimana. Pertanto, lavorare per sette o più giorni consecutivi non è automaticamente illegittimo, a patto che il riposo venga recuperato secondo le modalità e nei tempi previsti dalla contrattazione collettiva e che, per la maggiore gravosità, venga riconosciuta la relativa maggiorazione economica. La violazione si concretizza solo quando questo recupero non avviene e il riposo viene, di fatto, soppresso.

Nel caso specifico esaminato dalla Cassazione, un custode di campi sportivi aveva lavorato durante alcune festività infrasettimanali. I giudici hanno respinto la sua richiesta di danno da usura psico-fisica perché era emerso che gli era stata corrisposta la maggiorazione prevista dal CCNL e che il suo lavoro rientrava nei turni programmati, senza superare l’orario settimanale complessivo. Non c’era stata, quindi, una perdita definitiva del riposo, ma solo una diversa collocazione della prestazione lavorativa, già compensata economicamente.

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