Come avere la concessione di un lido?

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Autore: Angelo Greco

12 agosto 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it
Come si ottiene la concessione per aprire un lido balneare. Vuoi aprire uno stabilimento balneare? Le concessioni si ottengono solo tramite gara pubblica. Scopri i passaggi, i requisiti per partecipare, i vincoli e le autorizzazioni necessarie.
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Gestire uno stabilimento balneare sulla costa italiana è un sogno imprenditoriale per molti, un’attività che unisce l’ospitalità alla bellezza del paesaggio. Tuttavia, trasformare questo sogno in realtà significa confrontarsi con un percorso amministrativo complesso e profondamente rinnovato. L’epoca dei rinnovi automatici e dei diritti acquisiti è terminata, spazzata via dai principi della concorrenza europei. Oggi, le spiagge, in quanto beni pubblici appartenenti al demanio, vengono affidate in gestione attraverso procedure trasparenti e competitive. La domanda che ogni aspirante imprenditore balneare si pone è quindi diventata più articolata: in questo nuovo scenario,

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come avere la concessione di un lido? La risposta risiede in un unico strumento: la gara pubblica, una procedura che richiede preparazione, solidità professionale e finanziaria, e una profonda conoscenza dei numerosi vincoli urbanistici e paesaggistici che tutelano il nostro litorale.

Il nuovo sistema per ottenere una concessione balneare

L’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative avviene oggi

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esclusivamente tramite procedure ad evidenza pubblica. Questo nuovo paradigma, imposto dal diritto dell’Unione Europea e recepito in Italia da una normativa organica (Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131), si basa sui principi di trasparenza, massima partecipazione, non discriminazione e parità di trattamento.

L’obiettivo è selezionare non solo l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma il progetto gestionale qualitativamente migliore, in grado di valorizzare il bene pubblico nell’interesse della collettività.

Lo svolgimento della procedura di gara pubblica

Il processo per l’affidamento di una nuova concessione si articola in diverse fasi, a partire dalla pubblicazione di un

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bando di gara da parte del Comune territorialmente competente. L’avvio della procedura può avvenire su iniziativa del Comune stesso (d’ufficio) o su richiesta di un operatore interessato. Il bando deve essere reso pubblico attraverso vari canali (sito del Comune, Bollettino Regionale, Gazzetta Ufficiale) per garantire la massima trasparenza e deve contenere tutti gli elementi essenziali per consentire la formulazione di un’offerta, tra cui l’ubicazione e l’estensione dell’area, la durata della concessione e i criteri di valutazione delle proposte.

I requisiti necessari per partecipare a un bando

Per poter partecipare a una gara, gli operatori economici devono dimostrare di possedere una

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solida capacità professionale, tecnica ed economico-finanziaria. Non basta avere un’idea imprenditoriale, ma bisogna provare di avere le risorse e l’esperienza per realizzarla. Tra i requisiti essenziali richiesti dal bando figurano:

  • iscrizione alla Camera di Commercio per le attività specifiche oggetto della concessione (non solo gestione di stabilimenti balneari, ma anche, ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande o gestione di impianti sportivi, se previste);
  • presentazione di un progetto dettagliato a livello definitivo, che illustri con precisione le opere che si intendono realizzare, le modalità di gestione e il piano economico-finanziario a supporto. Un progetto vago o incompleto può essere causa di esclusione.

Le altre autorizzazioni necessarie oltre alla concessione

L’ottenimento della concessione è un passo fondamentale, ma la realizzazione concreta dello stabilimento è subordinata a una serie di ulteriori e imprescindibili autorizzazioni, che verificano la compatibilità dell’intervento con il territorio.

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  • conformità urbanistica: il progetto deve rispettare gli strumenti di pianificazione locale, come il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL) o Piano Comunale delle Coste, che definiscono quali aree sono concedibili e per quali usi;
  • autorizzazione paesaggistica: questo è un passaggio obbligato e spesso il più complesso. I territori costieri sono beni paesaggistici tutelati per legge. Qualsiasi intervento, anche la semplice installazione di una passerella, richiede il parere vincolante e l’autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali. Tale autorizzazione ha una validità di cinque anni e deve essere ottenuta prima di poter avviare i lavori;
  • titoli edilizi: per la costruzione delle strutture (cabine, bar, ristoranti) è necessario ottenere dal Comune il relativo titolo edilizio (es. Permesso di Costruire).

Il tipo di strutture che si possono costruire sulla spiaggia

La normativa e la giurisprudenza privilegiano la realizzazione di strutture che

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non alterino in modo permanente lo stato dei luoghi. Il principio guida è quello della “facile rimozione”. L’obiettivo è consentire la fruizione economica della spiaggia durante la stagione balneare, ma garantendo che, al termine della concessione, l’area possa essere restituita al suo stato naturale con il minor impatto possibile. Strutture come moduli prefabbricati poggiati su plinti in cemento e dotati di allacci fissi alle reti tecnologiche non sono considerate di “facile rimozione”, in quanto comportano una trasformazione urbanisticamente rilevante del territorio.

La differenza tra una nuova concessione e il subingresso in una esistente

L’ordinamento giuridico distingue nettamente la procedura per il rilascio di una nuova concessione da quella per il subingresso in un rapporto già in essere.

La nuova concessione richiede sempre una procedura di gara selettiva e comparativa tra più aspiranti.

Il subingresso (ad esempio, per cessione d’azienda) comporta unicamente la sostituzione di un soggetto a un altro in un contratto di concessione già valido, che prosegue alle stesse condizioni. In questo caso, l’amministrazione si limita a verificare che il nuovo soggetto possieda i requisiti di legge, senza indire una nuova gara.

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