Multa su corsia preferenziale con pass disabili: è valida?

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Autore: Angelo Greco

22 settembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Hai preso una multa su una corsia preferenziale pur avendo il pass disabili? Una sentenza chiarisce che il Comune deve provare la presenza di una segnaletica chiara che vieti il transito.

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Il contrassegno per persone con disabilità è uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità, consentendo l’accesso a zone altrimenti precluse al traffico privato, come le ZTL e le corsie preferenziali. Chi ne è titolare confida in questa regola generale per potersi spostare più agevolmente. Ma cosa succede quando, nonostante l’esposizione del pass, arriva a casa una multa, magari rilevata da una telecamera automatica che non può “vedere” il contrassegno sul cruscotto? Questa situazione, fonte di grande frustrazione, solleva un’importante questione legale: un’amministrazione comunale può decidere di vietare il transito su una specifica corsia anche ai veicoli al servizio dei disabili? E se sì, a quali condizioni? La domanda che sorge in questi casi è fondamentale per far valere i propri diritti: una

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multa su corsia preferenziale con pass disabili è valida se il Comune ha stabilito un’eccezione? Una recente sentenza del Giudice di Pace di Roma ha ribadito che la validità di una simile sanzione non dipende solo da decisioni interne all’amministrazione, ma da un principio cardine del Codice della Strada: la corretta e inequivocabile informazione all’utenza tramite la segnaletica.

La regola generale per chi possiede un contrassegno per disabili

La normativa italiana, in particolare il D.P.R. 503/1996, riconosce ai titolari di contrassegno per disabili

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ampie facoltà di circolazione per garantirne la mobilità. Questo include, di norma, la possibilità di transitare e sostare nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e di percorrere le corsie riservate ai mezzi pubblici. Un aspetto fondamentale di questa tutela è che il contrassegno ha natura strettamente personale: è collegato alla persona con disabilità e non a uno specifico veicolo. Ciò significa che può essere utilizzato su qualsiasi auto al servizio dell’invalido, a condizione che quest’ultimo sia a bordo.

La facoltà del Comune di introdurre divieti specifici

Le amministrazioni comunali hanno la facoltà di introdurre deroghe specifiche alla regola generale, inibendo il transito su determinate corsie anche ai veicoli al servizio di persone con disabilità. Questa possibilità, tuttavia, non è illimitata. Deve essere giustificata da specifiche e concrete esigenze di pubblico interesse (ad esempio, la sicurezza o la fluidità del trasporto pubblico in un tratto particolarmente critico) e, soprattutto, deve essere comunicata in modo corretto e conforme alla legge.

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L’onere della prova a carico del Comune

Per poter legittimamente sanzionare un veicolo con pass disabili che transita su una corsia dove vige un divieto eccezionale, non è sufficiente che il Comune abbia approvato un’ordinanza o una delibera interna che istituisce tale divieto. Questo è il principio chiave riaffermato dal Giudice di Pace di Roma nella sentenza dell’8 luglio 2025 (causa 40645/24). L’onere della prova ricade interamente sull’amministrazione. In un eventuale giudizio di opposizione alla multa, il Comune deve dimostrare di aver rispettato l’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, ovvero di aver reso nota la prescrizione al pubblico “mediante i prescritti segnali”

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. In altre parole, deve provare che all’inizio della corsia in questione era installata una segnaletica stradale chiara, visibile e inequivocabile che indicasse esplicitamente il divieto di transito anche per i veicoli muniti di contrassegno per disabili.

L’importanza della segnaletica con le telecamere automatiche

La corretta installazione della segnaletica stradale è un pilastro del Codice della Strada, in quanto garantisce la conoscibilità dei divieti e la sicurezza della circolazione. Questo principio assume un’importanza ancora maggiore quando le infrazioni vengono rilevate da sistemi di controllo automatico. Una telecamera, a differenza di un agente di Polizia Locale, non può accertare circostanze fattuali complesse: non può verificare se all’interno del veicolo ci sia una persona con disabilità o se il relativo contrassegno sia esposto sul cruscotto. La legittimità di una multa elevata da un occhio elettronico si fonda, quindi, in modo quasi esclusivo, sulla

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correttezza formale e sostanziale della segnaletica presente sul luogo. Se la segnaletica è assente, ambigua o non conforme, la presunzione di legittimità dell’accertamento automatico viene meno.

La conclusione della vicenda giudiziaria

Nel caso specifico deciso dal Giudice di Pace di Roma, la multa è stata annullata proprio per il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Comune. L’amministrazione capitolina, per sostenere la validità del verbale, aveva prodotto in giudizio le delibere di giunta che istituivano il divieto specifico su quella corsia. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova (documentazione fotografica, verbali di installazione, ecc.) che dimostrasse l’effettiva presenza in loco della segnaletica stradale necessaria a informare gli utenti di tale divieto eccezionale. In assenza di questa prova fondamentale, il giudice ha ritenuto la sanzione illegittima e l’ha annullata, riaffermando il principio che i diritti dei cittadini, specialmente quelli volti a tutelare le persone con disabilità, non possono essere limitati da prescrizioni non adeguatamente portate a loro conoscenza.

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