Multa su corsia preferenziale con pass disabili: è valida?
Hai preso una multa su una corsia preferenziale pur avendo il pass disabili? Una sentenza chiarisce che il Comune deve provare la presenza di una segnaletica chiara che vieti il transito.
Il contrassegno per persone con disabilità è uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla mobilità, consentendo l’accesso a zone altrimenti precluse al traffico privato, come le ZTL e le corsie preferenziali. Chi ne è titolare confida in questa regola generale per potersi spostare più agevolmente. Ma cosa succede quando, nonostante l’esposizione del pass, arriva a casa una multa, magari rilevata da una telecamera automatica che non può “vedere” il contrassegno sul cruscotto? Questa situazione, fonte di grande frustrazione, solleva un’importante questione legale: un’amministrazione comunale può decidere di vietare il transito su una specifica corsia anche ai veicoli al servizio dei disabili? E se sì, a quali condizioni? La domanda che sorge in questi casi è fondamentale per far valere i propri diritti: una
Indice
La regola generale per chi possiede un contrassegno per disabili
La normativa italiana, in particolare il D.P.R. 503/1996, riconosce ai titolari di contrassegno per disabili
La facoltà del Comune di introdurre divieti specifici
Le amministrazioni comunali hanno la facoltà di introdurre deroghe specifiche alla regola generale, inibendo il transito su determinate corsie anche ai veicoli al servizio di persone con disabilità. Questa possibilità, tuttavia, non è illimitata. Deve essere giustificata da specifiche e concrete esigenze di pubblico interesse (ad esempio, la sicurezza o la fluidità del trasporto pubblico in un tratto particolarmente critico) e, soprattutto, deve essere comunicata in modo corretto e conforme alla legge.
L’onere della prova a carico del Comune
Per poter legittimamente sanzionare un veicolo con pass disabili che transita su una corsia dove vige un divieto eccezionale, non è sufficiente che il Comune abbia approvato un’ordinanza o una delibera interna che istituisce tale divieto. Questo è il principio chiave riaffermato dal Giudice di Pace di Roma nella sentenza dell’8 luglio 2025 (causa 40645/24). L’onere della prova ricade interamente sull’amministrazione. In un eventuale giudizio di opposizione alla multa, il Comune deve dimostrare di aver rispettato l’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, ovvero di aver reso nota la prescrizione al pubblico “mediante i prescritti segnali”
L’importanza della segnaletica con le telecamere automatiche
La corretta installazione della segnaletica stradale è un pilastro del Codice della Strada, in quanto garantisce la conoscibilità dei divieti e la sicurezza della circolazione. Questo principio assume un’importanza ancora maggiore quando le infrazioni vengono rilevate da sistemi di controllo automatico. Una telecamera, a differenza di un agente di Polizia Locale, non può accertare circostanze fattuali complesse: non può verificare se all’interno del veicolo ci sia una persona con disabilità o se il relativo contrassegno sia esposto sul cruscotto. La legittimità di una multa elevata da un occhio elettronico si fonda, quindi, in modo quasi esclusivo, sulla
La conclusione della vicenda giudiziaria
Nel caso specifico deciso dal Giudice di Pace di Roma, la multa è stata annullata proprio per il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del Comune. L’amministrazione capitolina, per sostenere la validità del verbale, aveva prodotto in giudizio le delibere di giunta che istituivano il divieto specifico su quella corsia. Tuttavia, non ha fornito alcuna prova (documentazione fotografica, verbali di installazione, ecc.) che dimostrasse l’effettiva presenza in loco della segnaletica stradale necessaria a informare gli utenti di tale divieto eccezionale. In assenza di questa prova fondamentale, il giudice ha ritenuto la sanzione illegittima e l’ha annullata, riaffermando il principio che i diritti dei cittadini, specialmente quelli volti a tutelare le persone con disabilità, non possono essere limitati da prescrizioni non adeguatamente portate a loro conoscenza.