Dal 2026 cambio fornitore luce e gas in un giorno

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Autore: Paolo Remer

14 agosto 2025

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Arriva la portabilità ultraveloce nel mercato libero dell’energia: l’Italia recepisce la direttiva UE e accelera le procedure di cambio operatore. Novità ARERA, vantaggi per i clienti e timori sul “turismo energetico”.

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Una rivoluzione per i consumatori italiani inseriti nel mercato libero dell’energia: dal 2026 il cambio di fornitore luce e gas si potrà fare in un solo giorno. Adesso occorrono mediamente uno o due mesi per effettuare la variazione. Con la riforma arrivo, i tempi di “switching“, cioè di passaggio da un operatore all’altro, si ridurranno a un massimo di 24 ore.

La nuova portabilità ultraveloce

Questa nuova

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portabilità ultraveloce diventa possibile grazie una riforma che ARERA (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) sta predisponendo, per attuare una direttiva dell’Unione Europea (la n. 2019/944, recepita dall’Italia con il D. Lgs. n. 210/2021) che intende favorire la concorrenza tra i venditori di energia luce e gas, e incentivare le possibilità per i clienti di cogliere più facilmente le offerte più vantaggiose.

È evidente, infatti, che i lunghi tempi finora richiesti per lo switching scoraggiano il cambio di fornitore, anche perché, pur essendo l’operazione gratuita, tecnicamente semplice e senza interruzioni della fornitura, potrebbero essere previste, in alcuni casi, delle

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penali per la rescissione anticipata del contratto precedente.

Questa transizione rapida porterà il settore energetico ad assomigliare di più a quello della telefonia, dove la portabilità del numero è diventata una prassi consolidata che ha aumentato notevolmente la mobilità dei clienti da un operatore all’altro (il fenomeno è cresciuto dal 14% al 35% in due anni), senza pregiudicare la qualità del servizio.

Come funziona oggi e cosa cambia dal 2026

Attualmente, lo switch viene eseguito il primo giorno di ogni mese: così, se la richiesta arriva entro il giorno 10, il cambio richiesto dal cliente scatta dal mese successivo, altrimenti, se perviene dal giorno 11 in poi, l’operazione slitta di un ulteriore mese. In ogni caso i tempi medi di esecuzione completa – dalla firma del contratto alla prima bolletta del nuovo operatore – sono di circa

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due mesi, durante i quali si rimane ancora con il fornitore precedente.

Con la nuova procedura che verrà introdotta a partire dal 1° gennaio 2026, il passaggio avverrà in massimo 24 ore tramite il Sistema Informativo Integrato (SII), la piattaforma digitale gestita da Acquirente Unico che già coordina lo scambio di dati tra fornitori e presto permetterà anche il trasferimento veloce dei dati dei clienti tra le diverse compagnie.

Quanto detto vale dal punto di vista contrattuale: dal punto di vista commerciale, invece, la prima bolletta dal nuovo operatore arriverà in tempi più dilatati, non certamente in un giorno, e comunque in circa tre settimane; ma nel complesso i tempi di attivazione saranno drasticamente ridotti rispetto ad oggi.

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Resta invariato il diritto di ripensamento di 14 giorni per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, quindi entro questo periodo si potrà tornare con il vecchio fornitore senza penalizzazioni.

Le preoccupazioni degli operatori sul turismo energetico

La riforma – pur rappresentando un vantaggio evidente per i consumatori – ha sollevato alcune perplessità tra gli operatori del settore. Il timore principale riguarda il cosiddetto “turismo energetico”: clienti morosi o con difficoltà di pagamento potrebbero approfittare della rapidità del cambio per passare da un fornitore all’altro, evitando così di saldare i debiti pregressi.

Le misure argine contro i furbetti

Per prevenire questi possibili abusi da parte di clienti “furbetti” che vorrebbero lasciare le bollette insolute, durante la fase di consultazione che precede l’attuazione della riforma, alcune aziende hanno proposto ad ARERA di introdurre

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misure di tutela, tra le quali si prevedono, soprattutto:

  • un numero massimo di cambi consentiti a ciascun utente ogni anno;
  • la richiesta di un deposito cauzionale per poter accedere alla procedura rapida di cambio.

I rischi per i consumatori

Un altro nodo da sciogliere riguarda la complessità burocratica: anche se i tempi tecnici per lo switch si ridurranno drasticamente, resta da vedere se la nuova normativa sarà accompagnata da una vera e propria semplificazione delle procedure amministrative per il cliente, o se, invece, gli adempimenti rimarranno gli stessi. La riforma di cui abbiamo parlato incide solo sui tempi, ma non sui modi.

In più, un nuovo onere per i venditori di energia luce e gas riguarderà i tempi strettissimi (massimo 24 ore) di

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verifica dell’identità e della solvibilità dei clienti: queste attività, che preliminari e indispensabili in vista del cambio di fornitore, aumenteranno la pressione sui sistemi di back-office delle aziende e saranno possibili malintesi, disguidi e incomprensioni.

Addio offerte promozionali? Cosa potrebbe succedere

C’è poi un’altra criticità nascosta da considerare: anche le offerte promozionali potrebbero essere penalizzate. Attualmente gli incentivi – come gli sconti sul prezzo dell’energia elettrica e del gas per i nuovi clienti – sono pensati per fidelizzare i consumatori nel lungo periodo, trattenendoli presso di sé almeno un anno, ma con la riforma rischiano di trasformarsi in

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perdite per le aziende erogatrici, se il cliente può cambiare venditore a proprio piacimento e quasi subito, magari pochissimo tempo dopo aver aderito all’offerta iniziale, beneficiando del prezzo vantaggioso, per poi abbandonare l’attuale fornitore e saltare in fretta su un altro.

Così, in definitiva, questo ventaglio di opportunità con prezzi vantaggiosi è solo apparente e temporaneo, perché è prevedibile che le società fornitrici di energia luce e gas, per tutelarsi e mantenere intatti i propri margini di guadagno, rivedranno in maniera restrittiva la loro politica di offerte alla clientela sapendo che i beneficiari potrebbero abbandonarli in qualsiasi momento, e allora tanto vale non offrirgli condizioni d’ingresso più convenienti rispetto alla concorrenza.

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