La casa donata o ereditata entra nella comunione dei beni?

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Autore: Angelo Greco

23 settembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Sei in comunione dei beni con tua moglie o tuo marito e ricevi una casa in donazione o eredità? Scopri quando l’immobile è considerato un bene personale e quando, invece, cade nella comunione legale tra i coniugi.

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Quando una coppia si sposa, una delle prime decisioni da prendere riguarda il regime patrimoniale. Se non si effettua una scelta esplicita per la separazione dei beni, si applica automaticamente il regime della comunione legale. Questo significa che, da quel momento in poi, la maggior parte dei beni acquistati dai coniugi, insieme o separatamente, diventerà di proprietà comune al 50%. Questo regime crea un patrimonio condiviso, ma genera anche molti dubbi, specialmente quando uno dei due coniugi riceve un bene di valore non attraverso un acquisto, ma per la generosità o la successione di un familiare. L’arrivo di una casa di famiglia, magari donata dai genitori o ereditata dai nonni, solleva una domanda fondamentale. La domanda è una delle più frequenti tra le coppie sposate:

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la casa donata o ereditata entra nella comunione dei beni, o resta un patrimonio esclusivo di chi la riceve?

Il Codice Civile, interpretato in modo costante dalla giurisprudenza, offre risposte molto chiare, tracciando una netta linea di demarcazione a tutela del patrimonio personale, ma con alcune eccezioni e sfumature da conoscere.

La regola generale della comunione dei beni

Il regime della comunione legale, disciplinato dall’articolo 177 del Codice Civile, prevede che tutti gli acquisti compiuti dai coniugi durante il matrimonio diventino di proprietà comune. Questa regola, però, contiene un’eccezione fondamentale: sono esclusi dalla comunione i cosiddetti

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“beni personali”. L’articolo 179 del Codice Civile elenca in modo tassativo quali sono questi beni, che rimangono di proprietà esclusiva del singolo coniuge anche in regime di comunione. Tra questi, un ruolo di primo piano è ricoperto proprio dai beni ricevuti per donazione o successione.

La casa ricevuta in donazione “prima” del matrimonio

Un immobile di cui un coniuge era già proprietario prima di sposarsi è considerato a tutti gli effetti un bene personale e, pertanto, non rientra mai nella comunione legale. L’articolo 179, lettera a), del Codice Civile è inequivocabile su questo punto. Poiché il matrimonio non ha effetti retroattivi sul patrimonio già posseduto, una casa ricevuta in donazione prima delle nozze rimane di proprietà esclusiva del coniuge che l’ha ricevuta.

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La casa ricevuta in donazione o eredità “dopo” il matrimonio

L’articolo 179, lettera b), del Codice Civile esclude espressamente dalla comunione legale i beni acquisiti da un coniuge dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione ereditaria. Questo significa che, come regola generale, una casa ricevuta in dono o in eredità durante il matrimonio è un bene personale e non cade in comunione.

Esiste, tuttavia, un’eccezione:

  • nel caso di una donazione, il donante può specificare nell’atto notarile che il bene è attribuito “alla comunione”. Se questa clausola è presente, l’immobile diventerà di proprietà di entrambi i coniugi;
  • nel caso di un’eredità, il testatore può inserire una clausola analoga nel proprio testamento.

In assenza di una tale, esplicita previsione, il bene resta sempre e comunque

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personale.

Il caso della “donazione indiretta” del denaro per l’acquisto

Una situazione molto comune è la cosiddetta “donazione indiretta”, che si verifica quando, ad esempio, un genitore fornisce al figlio, già sposato, il denaro necessario per acquistare un immobile (o un altro bene particolarmente costoso, come un’auto di lusso). È una situazione che può verificarsi anche tra i coniugi. La giurisprudenza consolidata ha chiarito che, anche in questo caso, l’immobile acquistato è da considerarsi un bene personale escluso dalla comunione. L’atto di generosità (la donazione) non riguarda il denaro, ma l’immobile che con quel denaro viene comprato. È fondamentale, però, che sia possibile dimostrare il

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collegamento diretto tra l’elargizione del denaro e il successivo acquisto immobiliare.

L’ipotesi dei soldi donati a copertura parziale del prezzo

La giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 20336/2021) ha chiarito come trattare il caso in cui il denaro donato copra solo una frazione del costo dell’immobile, mentre il resto viene pagato con risorse comuni della coppia. In questa circostanza, l’immobile non cade interamente in comunione, né resta interamente personale. La soluzione è una comproprietà mista:

  • l’immobile sarà bene personale del coniuge che ha ricevuto la donazione, ma solo per la percentuale di proprietà corrispondente alla quota di prezzo pagata con il denaro donato;
  • per la parte restante, pagata con i soldi della coppia, l’immobile cadrà in comunione legale.

Se una casa costa 200.000 euro e viene acquistata con 80.000 euro donati al marito dai suoi genitori e 120.000 euro presi dal conto comune, la casa sarà per il 40% (80.000/200.000) un bene personale del marito e per il restante 60% sarà in comunione legale tra i coniugi.

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