L'amministratore deve dare i nomi dei condomini morosi?
Se un fornitore non viene pagato, l’amministratore deve comunicargli i nomi dei condomini morosi? La legge lo obbliga, ma solo su richiesta. Scopri le regole, i limiti e le responsabilità.
La gestione dei debiti è uno degli aspetti più spinosi della vita condominiale. Quando il condominio non riesce a saldare le fatture dei fornitori – per la pulizia, la manutenzione dell’ascensore, il riscaldamento – i creditori bussano alla porta per riscuotere quanto dovuto. La legge, a tutela dei proprietari virtuosi, ha stabilito un principio chiaro: i creditori devono prima agire nei confronti di chi non ha pagato le proprie quote, i cosiddetti “condòmini morosi”. Ma per farlo, hanno bisogno di sapere chi sono. Questo pone l’amministratore in una posizione delicata, stretto tra il dovere di tutelare il condominio e le richieste pressanti dei creditori. La domanda, che tocca un punto nevralgico della gestione condominiale, è la seguente:
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L’obbligo di comunicare i nomi dei condomini debitori (“morosi”)
L’articolo 63 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile stabilisce un obbligo chiaro e inequivocabile. L’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi. Il rifiuto o il silenzio di fronte a una richiesta legittima rappresenta un abuso della sua posizione, che danneggia sia il creditore, impossibilitato a recuperare il suo credito, sia i condòmini in regola con i pagamenti. Le informazioni da fornire sono quelle contenute nell’anagrafe condominiale: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, importo del debito e millesimi di competenza.
La comunicazione dei dati dei morosi è una conseguenza diretta del principio, introdotto dalla riforma del condominio del 2012, che impone ai creditori di agire prima nei confronti dei condomini non in regola. Questo meccanismo, noto come “preventiva escussione dei morosi”, serve a proteggere i proprietari che pagano regolarmente le proprie quote. Si basa sul principio della “parziarietà” delle obbligazioni condominiali, secondo cui ogni condomino risponde dei debiti solo in proporzione ai propri millesimi. I condòmini virtuosi hanno solo una responsabilità sussidiaria: possono essere chiamati a pagare solo dopo che il creditore ha tentato, senza successo, di recuperare il credito dai morosi, e solo per la parte di debito di questi ultimi.
La condizione fondamentale: la richiesta del creditore
L’obbligo di comunicazione a carico dell’amministratore non è proattivo, ma si attiva solo a una precisa condizione: deve esserci una richiesta esplicita da parte del creditore insoddisfatto. L’amministratore non può e non deve inviare di sua iniziativa l’elenco dei morosi ai fornitori. Deve attendere di essere interpellato. Questa è l’unica condizione posta dalla legge per far scattare il dovere di collaborazione.
La comunicazione dei nomi e la violazione della privacy
La preoccupazione per la privacy del condomino moroso è stata superata da un consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 8426/2018). I giudici hanno stabilito che la comunicazione dei dati dei morosi al creditore che ne fa richiesta non costituisce una violazione della privacy. Al contrario, è un “dovere di cooperazione” imposto dalla legge, finalizzato a consentire al creditore l’esercizio di un proprio diritto (quello di agire per il recupero del credito) secondo le modalità previste dall’ordinamento. L’interesse alla tutela del credito, in questo specifico contesto, prevale sul diritto alla riservatezza del debitore.
Contro chi deve agire il creditore se i dati non vengono forniti?
Su questo punto la giurisprudenza presenta orientamenti non del tutto univoci, sebbene emerga una tesi prevalente nei tribunali di merito. Se l’amministratore si rifiuta di fornire l’elenco, contro chi deve agire il creditore per ottenerlo?
Un’interpretazione, basata su una lettura letterale della norma e su una recente sentenza della Cassazione (n. 1002/2025), suggerisce che l’obbligo ricada personalmente sull’amministratore.
L’orientamento prevalente nei tribunali di merito (ad esempio, Tribunale di Napoli, sentenza 1432/2025) sostiene invece che l’obbligo gravi sul condominio nel suo complesso, in quanto soggetto giuridico. L’amministratore agisce solo come organo del condominio.
Secondo questa seconda tesi, il creditore dovrebbe quindi citare in giudizio il condominio (in persona del suo amministratore pro tempore) per ottenere l’ordine di consegna dei dati. Resta comunque salva la facoltà del condominio, una volta condannato, di esercitare un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore inadempiente per il danno subito a causa della sua omissione.